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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 2 del 07 gennaio 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 528 del 23 dicembre 2013

ENEL Produzione S.p.A. Concessione di derivazione d'acqua pubblica di mod. 600 medi e max 800 dalla sponda destra del fiume Po di Pila in località Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle per uso industriale (raffreddamento impianti) a servizio della centrale termoelettrica di Polesine Camerini - Pos.n. G003- Rinuncia.

Note per la trasparenza
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto, viene accolta la rinuncia di ENEL Produzione S.p.A. alla concessione di derivazione di acqua pubblica dal Po di Pila a servizio della Centrale di Polesine Camerini, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti: istanza di rinuncia in data 19.12.2012; prescrizioni AIPO, nota n. 10927 del 10.4.2013; prescrizioni Settore Opere di Difesa a Mare del 16.12.2013

Il Dirigente

VISTO il decreto n. 544 Div.III/AE in data 30 aprile 1981 del Ministero dei LL.PP. ed il relativo disciplinare n.92 di repertorio dell'1.8.1980 del Magistrato Acque - Nucleo Operativo di Rovigo, con i quali venne concesso all'ENEL di derivare mod. 600 medi e mod. 800max, dalla sponda destra del fiume Po di Pila in località Valle Lustraura – Isola di Polesine Camerini, in Comune di Porto Tolle per uso industriale (raffreddamento condensatori della centrale termoelettrica di Porto Tolle) con l'obbligo di restituzione delle acque dopo la loro utilizzazione nel fiume Po e per quanto riguarda la restituzione lato a mare, mediante un sistema di canalizzazione delle acque di raffreddamento all'esterno della Sacca del Canarin, per un periodo di anni 70 successivi e continui decorrenti dal 1° agosto 1980 con scadenza 31 luglio 2050;

VISTA la comunicazione in data 19.12.2012 con la quale la società ENEL – Produzione S.p.A. ha comunicato la temporanea sospensione della derivazione suddetta e la contestuale sospensione del pagamento del canone per l'anno 2013 e per gli anni futuri fino all'eventuale riutilizzazione, stante l'approvazione del progetto per la riconversione a carbone della centrale, attualmente nella fase di valutazione di impatto ambientale, che prevede l'utilizzazione delle stesse opere di derivazione;

VISTA la nota n. 1766 del 14.1.2013 con la quale il Genio Civile, in osservanza della normativa vigente, ha ritenuto non accoglibile la summenzionata richiesta di sospensione del canone, come peraltro già sottoscritto con il disciplinare rep.n. 92 dell'1.8.1980 che, in osservanza dell'art. 17, lett. b) del RD.14.08.1920 n. 1285, all'art.10 recita: " L'Ente concessionario deve corrispondere alle finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia,…l' annuo canone di…" rappresentando tuttavia nel contempo, la possibilità di pervenire alla riduzione del canone in presenza di richiesta di variante con riduzione di portata della concessione in atto;

CONSIDERATO che Enel Produzione SpA con successiva comunicazione in data 5.2.2013 prot. n. 5867 ha rappresentato che a seguito del  mancato accoglimento della sospensione del canone, la propria nota n. 59845 del 19.12.2012 deve intendersi quale formale richiesta di rinuncia alla concessione in atto;

TENUTO CONTO che Enel Produzione SpA pur rinunciando alla concessione di derivazione d'acqua chiede il mantenimento in essere delle opere di derivazione e scarico, nelle more della definizione della riconversione a carbone della centrale Termoelettrica, poiché l'utilizzo delle acque di raffreddamento è previsto nel progetto per la trasformazione a carbone della centrale, come indicato nello studio di impatto ambientale inviato in data 26/11/2012 prot. n. 55242;

 CONSIDERATO che a tutt'oggi il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si è concluso e che l'eventuale esito positivo dello stesso potrebbe significare l'esigenza di mantenimento in essere delle attuali opere di derivazione, seppure necessitando per l'utilizzo delle stesse una nuova richiesta di concessione di derivazione d'acqua a servizio del futuro impianto;

VISTA la nota n. 10927 del 10.4.2013 dell'Agenzia Interregionale per il Po che costituisce allegato "A" al presente decreto con la quale, a seguito della rinuncia da parte di ENEL alla concessione, invita la ditta stessa al ripristino dello stato dei luoghi per ciò che concerne l'argine del Po di Pila, dettando le prescrizioni cui dovrà adeguarsi il progetto di ripristino che dovrà essere redatto con le prescrizioni tecniche e modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale Tipo dell' AIPO;

CONSIDERATA la necessità di prevedere analogo progetto per il ripristino dell'argine di 1° difesa a mare, tratto di competenza della scrivente Struttura, che dovrà essere redatto secondo le indicazioni di massima contenute nelle prescrizioni di cui all'allegato "B" al presente decreto;

VISTI

il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

il R.D. n. 1285 del 1920 – Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

il D.P.R. n. 238/99;

il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

il DPR 112/1998 e la L.R. n. 11/01;

la DGR n.1997 del 25/06/2004

decreta

  1. E' accolta l'istanza di rinuncia alla concessione di derivazione descritta in premessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e versamento del canone fino allo spirare dell'annualità in corso alla data della domanda.
  2. Sotto pena delle sanzioni previste dalla vigente normativa il concessionario è obbligato a provvedere alla demolizione delle opere e al ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, alle condizioni e prescrizioni dettate dall'AIPO e dalla scrivente Struttura del Genio Civile ciascuno per la propria competenza.
  3. L'obbligo di cui al punto precedente decorre dalla data di eventuale esito negativo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di riconversione a carbone della centrale a tutt'oggi in corso.
  4. Per contro l'obbligo di cui al punto 2 del presente decreto  viene meno nel caso di autorizzazione alla realizzazione del progetto di riconversione a carbone della centrale, nel qual caso Enel Produzione SpA dovrà provvedere ad una nuova richiesta di concessione per  l'utilizzazione delle stesse opere di derivazione a servizio dell'impianto riconvertito.
  5. Nelle more della pronuncia di approvazione o meno della riconversione a carbone della centrale è consentito il mantenimento in essere delle attuali opere di derivazione prevedendo l'interclusione delle stesse per garantire l'assenza di prelievo dal fiume tramite intercettazione delle paratoie sul canale di adduzione a fiume, estrazione degli interruttori di alimentazione dei servomotori di azionamento delle paratoie e blocco dei lucchetti del quadro elettrico.
  6. Permane a carico di Enel Produzione SpA durante tutto il periodo di mantenimento in essere delle opere, ogni onere di manutenzione e di controllo già ad essa attribuito con il disciplinare rep. n. 92 sottoscritto in data 1.8.1980.
  7. Per le opere di derivazione durante il periodo di attesa della riutilizzazione delle stesse a seguito di nuova concessione o della demolizione delle stesse con il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, sarà corrisposto da Enel– Produzione S.p.A. un'indennità di occupazione delle aree demaniali in forma extracontrattuale d'importo pari al canone di occupazione previsto dalla normativa vigente.
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  10. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini di legge.

Adriano Camuffo

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