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Materia: Acque
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 528 del 23 dicembre 2013
ENEL Produzione S.p.A. Concessione di derivazione d'acqua pubblica di mod. 600 medi e max 800 dalla sponda destra del fiume Po di Pila in località Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle per uso industriale (raffreddamento impianti) a servizio della centrale termoelettrica di Polesine Camerini - Pos.n. G003- Rinuncia.
Il Dirigente
VISTO il decreto n. 544 Div.III/AE in data 30 aprile 1981 del Ministero dei LL.PP. ed il relativo disciplinare n.92 di repertorio dell'1.8.1980 del Magistrato Acque - Nucleo Operativo di Rovigo, con i quali venne concesso all'ENEL di derivare mod. 600 medi e mod. 800max, dalla sponda destra del fiume Po di Pila in località Valle Lustraura – Isola di Polesine Camerini, in Comune di Porto Tolle per uso industriale (raffreddamento condensatori della centrale termoelettrica di Porto Tolle) con l'obbligo di restituzione delle acque dopo la loro utilizzazione nel fiume Po e per quanto riguarda la restituzione lato a mare, mediante un sistema di canalizzazione delle acque di raffreddamento all'esterno della Sacca del Canarin, per un periodo di anni 70 successivi e continui decorrenti dal 1° agosto 1980 con scadenza 31 luglio 2050;
VISTA la comunicazione in data 19.12.2012 con la quale la società ENEL – Produzione S.p.A. ha comunicato la temporanea sospensione della derivazione suddetta e la contestuale sospensione del pagamento del canone per l'anno 2013 e per gli anni futuri fino all'eventuale riutilizzazione, stante l'approvazione del progetto per la riconversione a carbone della centrale, attualmente nella fase di valutazione di impatto ambientale, che prevede l'utilizzazione delle stesse opere di derivazione;
VISTA la nota n. 1766 del 14.1.2013 con la quale il Genio Civile, in osservanza della normativa vigente, ha ritenuto non accoglibile la summenzionata richiesta di sospensione del canone, come peraltro già sottoscritto con il disciplinare rep.n. 92 dell'1.8.1980 che, in osservanza dell'art. 17, lett. b) del RD.14.08.1920 n. 1285, all'art.10 recita: " L'Ente concessionario deve corrispondere alle finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia,…l' annuo canone di…" rappresentando tuttavia nel contempo, la possibilità di pervenire alla riduzione del canone in presenza di richiesta di variante con riduzione di portata della concessione in atto;
CONSIDERATO che Enel Produzione SpA con successiva comunicazione in data 5.2.2013 prot. n. 5867 ha rappresentato che a seguito del mancato accoglimento della sospensione del canone, la propria nota n. 59845 del 19.12.2012 deve intendersi quale formale richiesta di rinuncia alla concessione in atto;
TENUTO CONTO che Enel Produzione SpA pur rinunciando alla concessione di derivazione d'acqua chiede il mantenimento in essere delle opere di derivazione e scarico, nelle more della definizione della riconversione a carbone della centrale Termoelettrica, poiché l'utilizzo delle acque di raffreddamento è previsto nel progetto per la trasformazione a carbone della centrale, come indicato nello studio di impatto ambientale inviato in data 26/11/2012 prot. n. 55242;
CONSIDERATO che a tutt'oggi il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si è concluso e che l'eventuale esito positivo dello stesso potrebbe significare l'esigenza di mantenimento in essere delle attuali opere di derivazione, seppure necessitando per l'utilizzo delle stesse una nuova richiesta di concessione di derivazione d'acqua a servizio del futuro impianto;
VISTA la nota n. 10927 del 10.4.2013 dell'Agenzia Interregionale per il Po che costituisce allegato "A" al presente decreto con la quale, a seguito della rinuncia da parte di ENEL alla concessione, invita la ditta stessa al ripristino dello stato dei luoghi per ciò che concerne l'argine del Po di Pila, dettando le prescrizioni cui dovrà adeguarsi il progetto di ripristino che dovrà essere redatto con le prescrizioni tecniche e modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale Tipo dell' AIPO;
CONSIDERATA la necessità di prevedere analogo progetto per il ripristino dell'argine di 1° difesa a mare, tratto di competenza della scrivente Struttura, che dovrà essere redatto secondo le indicazioni di massima contenute nelle prescrizioni di cui all'allegato "B" al presente decreto;
VISTI
il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
il R.D. n. 1285 del 1920 – Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
il D.P.R. n. 238/99;
il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;
il DPR 112/1998 e la L.R. n. 11/01;
la DGR n.1997 del 25/06/2004
decreta
Adriano Camuffo
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