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Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 523 del 20 dicembre 2013

Autorizzazione alla ditta Bosco Valentino alla ricerca d'acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo da terebrare in comune di Trecenta (RO) al fg. 24 mapp. 16, per uso irriguo.

Note per la trasparenza
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo al fg. 24 mapp. 16 in comune di Trecenta (RO), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza della ditta Bosco Valentino ricevuta in data 30.04.2013; parere dell'Autorità di Bacino n. 466285 del 29.10.2013. Ordinanza visita locale n. 478040 del 05.11.2013.

Il Dirigente

VISTA la domanda in data 30.04.2013 della ditta Bosco Valentino, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivare da Falda sotterranea in località Foglio 24 Mappale 16 nel Comune di TRECENTA (mod. massimi 0.03830) d’acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933  n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 , la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1. Salvi i diritti dei terzi, la Ditta Bosco Valentino (P.I. 01094010293) con sede a Trecenta, Via Trieste  444, è autorizzata  ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Foglio 24 Mappale 16 nel Comune di TRECENTA (RO), ad uso Irriguo.

2. La  presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • dovranno essere rispettate le distanze dal confine con altre proprietà come disposto dall’art. 889 del Codice Civile o dai regolamenti locali ove questi siano presenti;
  • la portata massima emunta verrà comunicata all’U. P. "Genio Civile" che, se necessario potrà disporre l’inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
  • qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori–registratori della portata estratta ed utilizzata.
  • la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
  • qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo;
  • la ditta dovrà tempestivamente segnalare all’Ufficio Minerario per gli Idrocarburi – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma e alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio – Direzione Tutela Ambiente – Calle Priuli – Cannaregio, 99 – VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall’inizio stesso, indicando l’esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988  ai punti A.- B.-L.;
  • dovrà  inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all’Ufficio del Genio Civile di Rovigo.
  •  ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all’applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere “A”, “B” e “L” (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
  • gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3. Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del  D.P.R. n. 238/99.

4. Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l’Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Adriano Camuffo

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