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Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 521 del 20 dicembre 2013

R.D. 523/1904. Concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di prima difesa a mare con tubazioni idrauliche per l'erogazione carburanti, acqua potabile e linea elettrica, posizionamento casetta in legno ed erogatori carburanti in loc. Barbamarco - porto peschereccio di Pila (RO). Pratica MR_AT00019. Ditta Cooperativa Pescatori di Pila O.P. - Porto Tolle (RO).

Note per la trasparenza
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 19.03.2012 dalla Cooperativa Pescatori di Pila O.P. nel rispetto della procedura di cui alle DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 21.03.2012 prot. n. 135200; pareri: nulla osta tencico del'11.09.2013; disciplinare n. 3345 del 17.12.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 19.03.2012 con la quale la  COOPERATIVA PESCATORI DI PILA O.P. (C.F. e P.I. 00040930299) con sede a Porto Tolle (RO) in Via Curtatone, 48/103 Loc. Pila  ha chiesto la concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di prima difesa a mare con tubazioni idrauliche per l'erogazione carburanti, acqua potabile e linea elettrica, posizionamento casetta in legno ed erogatori carburanti in loc.tà Barbamarco - porto peschereccio di Pila (RO);

VISTO il nulla osta idraulico espresso in data 11.09.2013;

CONSIDERATO che la  COOPERATIVA PESCATORI DI PILA O.P. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 17.12.2013 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U.  n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537  del 24.12.1993,  art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V.  n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla  COOPERATIVA PESCATORI DI PILA O.P. (C.F. e P.I. 00040930299) con sede a Porto Tolle (RO) in Via Curtatone, 48/103 Loc. Pila  la concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di prima difesa a mare con tubazioni idrauliche per l'erogazione carburanti, acqua potabile e linea elettrica, posizionamento casetta in legno ed erogatori carburanti in loc.tà Barbamarco - porto peschereccio di Pila (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.12.2013 iscritto al n. 3345 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il  bene oggetto della concessione.

3. Il canone annuo, relativo al 2013 è di Euro 202,50 (duecentodue/50) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

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