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Bur n. 112 del 24 dicembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 143 del 04 dicembre 2013

Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento viene modificato e integrato il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39, nelle parti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo, in ossequio allentrata in vigore della legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 che ha modificato la disciplina delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo.

Il Dirigente

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, che detta “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, che al comma IV°, dell’articolo 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta; 

RICHIAMATO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA”, già Ispettorato regionale per l’agricoltura”, di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, attraverso il quale sono state definite disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta; 

CONSIDERATO che in data 20 agosto 2013 è entrata in vigore la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, che all’art. 41 “Disposizioni in materia ambientale e all’art. 41 – bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”, ha modificato la disciplina delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo; 

PRESO ATTO che la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,  all’art. 41, comma 2, recita: All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che provengono da attività o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”…omissis;  

CONSIDERATO che tali disposizioni modificano le procedure recate dal citato decreto della Direzione regionale Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39, riportate nella Sezione 2, paragrafo 2.5 e nella Sezione 4, paragrafo 4.2 del medesimo decreto; 

RAVVISATA di conseguenza la necessità di recepire le nuove disposizioni e procedure che interessano i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, attraverso l’adozione di un provvedimento per la trasposizione dei nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo alla operatività regionale, in ossequio alla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98; 

RITENUTO comunque opportuno mantenere in capo ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche la competenza del segmento istruttorio relativo all’esame e all’ approvazione della gestione delle terre e rocce da scavo, ai fini dei previsti riscontri di ARPAV sulla completezza dell’indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare; nonché, nel caso di apporto di terreno vegetale proveniente dall’esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario, i relativi riscontri di ARPAV sulla completezza dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre; 

RITENUTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto, si possa procedere alle necessarie modifiche di quanto riportato nell’Allegato A del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39, sostituendo e aggiornando le parti del testo, così come previsto nell’Allegato A al presente decreto; 

RITENUTO necessario, altresì, procedere ad alcune modifiche e integrazioni ritenute necessarie per migliorare alcune disposizioni precedentemente approvate che risultavano non sufficientemente definite;

 VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)"; 

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, che ha ridisegnato le regole per il riutilizzo dei materiali da scavo; 

VISTA la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, 

VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, “Legge forestale regionale”; 

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”; 

VISTA la legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”; 

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; 

VISTO il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; 

VISTE le direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 55, “Disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale”; 

VISTO il DPR 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, che ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”  all’articolo  2, comma 1,  individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale è dato atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l’utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell’art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell’art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell’art. 20; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 999, “D.Lgs. 112/98 - Disposizioni concernenti gli interventi idraulici e i miglioramenti fondiari negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua regionali, comprendenti estrazione di materiale inerte”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3549, che nell’istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell’art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai Servizi Ispettorati regionali all’agricoltura (SIRA);

 VISTO il decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l’agricoltura -  Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”; 

VISTA la circolare della Direzione regionale Tutela Ambiente del 23 settembre 2013, prot. n. 397711, sugli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo;    

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;

decreta

  1. di approvare, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ed integra il testo dell’Allegato A del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39;
  2. di riconfermare ogni altro contenuto e disposto del citato Allegato A del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

(seguono allegati)

143_Allegato_DDR_143_04-12-2013_263767.pdf

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