Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 15 del 06 dicembre 2013

Elenco regionale, al 31/12/2006, degli operatori che attuano in materia di produzione agricola ed agro-alimentare il metodo biologico, di cui all'allora vigente Reg. (CEE) n. 2092/91. (D.Lgs n. 220/95, art. 8 - DGR n. 6096/95).

Note per la trasparenza
Costituzione dell'elnco regionale degli operatori che, al 31/12/2006, hanno assoggettato l'attività di produzione biologica ai sensi dell'allora vigente Reg. (CEE) n. 2092/91.

Il Dirigente

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche e integrazioni, vigente sino alla data 31/12/2008; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/91, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico ed in particolare l’art. 8, che istituisce gli elenchi pubblici regionali degli operatori che attuano tale metodo, distinti nelle diverse sezioni e sottosezioni – e, che dispone il loro aggiornamento annuale al fine della costituzione del relativo elenco nazionale; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 6096, del 23 novembre 1995, "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, concernente il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.", e in particolare il p. 5 che istituisce l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, tenuto dalla Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese; 

CONSIDERATO che l’elenco regionale, in conformità a quanto indicato dai pp. 8 e 9 della succitata DGR e dall'art. 8 del D.Lgs n. 220/95, è stato predisposto sulla base: 

  • degli elenchi degli operatori riconosciuti idonei, in ottemperanza all’Allegato III, punto 2, lettera b) del D.Lgs. n. 220/95, identificati dalla seguente documentazione inviata alla Regione dai sottoindicati Organismi di controllo autorizzati (OdC):
  • Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (cod. ICA): datata  31/01/2007, prot. n 17/noin/07; ns. prot. n. 6.3095/48.25/3 del 02/02/2007;
  • Associazione Suolo e Salute Srl (cod. ASS): datata 30.03.2007, prot. n. 5655-30.03.07; ns. prot. n. 200.646/48.25/3 del 06.04.2007;
  • Bioagricert Srl (cod. BAC): datata 26.03.2006, prot. n. 2599; ns. prot. n. 192.336/48.25/3 del 04.04.2007;
  • Bios Srl (cod. BSI): datata 30.03.2007, prot. n. 2007 postusc 1855; ns. prot. n. 174.571/48.25/3 del 27.03.2007;
  • Consorzio per il controllo dei Prodotti Biologici (cod. CPB): datata 30.03.2007, prot. n. Mp/pzPP368/07;         ns. prot. n. 202.467/48.25/3 del 10.04.2007;
  • Codex Srl (cod. CDX): datata 19.03.2007, prot. n. SC P00626/06; ns. prot. n. 174.626/48.25/3 del 27.03.2007;
  • Associazione Ecocert Italia Srl (cod. ECO): datata 30.03.2007, prot. n. 0104-07-gen; ns. prot. n. 202.510/48.25/3 del 10.04.2007;
  • Istituto Mediterraneo di Certificazione (cod. IMC): datata 30.03.2007, prot. n. 1061; ns. prot. n.                 194.106/48.25/3 del 04.04.2007;
  • Quality Assurance System International Services sas (cod. QCI): datata 22.03.2007, prot. n. 378/07/QC902; ns. prot. n. 180.847/48.25/3 del 29.03.2007;
  • Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti (cod. ANC): datata 26.03.2007, prot. n. ppcv0700335; ns. prot. n. 204.307/48.25/3 del 11.04.2007;
  • dagli elenchi provinciali pervenuti alla Direzione Politiche agroalimentari, e identificati dalla sotto indicata documentazione:

-      Servizio Ispettorato regionale per l’agricoltura (SIRA) di Belluno: prot. n. 646.485/48.25.12 del 20.11.2007;

-      SIRA di Padova: prot. n. 611.395/48.25.06 del 12.11.2007;

-      SIRA di Rovigo: prot. n. 337.302/48.25.07 del 14.06.2007;

-      SIRA di Treviso: prot. n. 640.277/48.25.08 del 15.11.2007;

-      SIRA di Venezia: prot. n. 626.005/48.25.09 del 08.11.2007;

-      SIRA di Verona: prot. n. 672.297/48.25.10 del 29.11.2007;

  •  SIRA di Vicenza: prot. n. 678.082/48.23.13 del 13.12.2007; 
  • dalle comunicazioni integrative e/o di chiarimento riguardanti alcuni operatori, trasmesse dai suindicati SIRA e dagli OdC all’ex Direzione Politiche agroalimentari, nonché dai controlli supplementari eseguiti da quest'ultima; 

VISTO l’art. 8, p. 3 del Reg. (CEE) n. 2092/91 che prevedeva che detto elenco contenesse i nomi e gli indirizzi degli operatori assoggettati al sistema di controllo in parola; 

TENUTO CONTO che l'elenco medesimo, sulla scorta delle indicazioni inerenti al sistema informatico nazionale "Biol" predisposto dal competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è costituito dai seguenti elementi:

  • cognome e nome dell'operatore quando trattasi di persona fisica o denominazione e ragione sociale quando trattasi di persona giuridica, ed eventuale, denominazione dell’azienda e/o del centro di lavorazione;
  • CUAA o Codice Fiscale dell'impresa;
  • indirizzo (località, via, numero civico, cap, comune e provincia) di ubicazione dell'unità produttiva o di preparazione; 

PRECISATO che il costituendo elenco è generato dal sistema informatizzato regionale, a seguito dello sviluppo dello specifico Progetto “Biobank Open Project Veneto - (BOPV)” (approvato con Dgr n. 2952/2006), e che lo stesso è strutturato da un indice generale e da sei sezioni di articolazione delle diverse tipologie di operatore (in ordine alfabetico e per provincia di ubicazione dell'unità produttiva, dell’unità di preparazione e della sede legale): produttori biologici, produttori misti, produttori in conversione, preparatori, importatori e raccoglitori; 

CONSIDERATO che l’elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica al 31/12/2006 non contiene alcun riferimento riguardante gli eventuali operatori “raccoglitori” di prodotti spontanei, in quanto non è stata notificata al riguardo alcuna attività;

CONSIDERATO, altresì, che nella definizione dell'elenco in parola sono stati adottati i seguenti criteri:

  • per l’iscrizione degli operatori nelle sezioni "produttori biologici, misti e in conversione", "preparatori" ed “importatori”, sono state considerate le attività dichiarate dall’operatore tramite notifica trasmessa ai competenti SIRA e sulla base delle relative idoneità espresse dagli OdC;
  • per l’iscrizione degli operatori agricoli in una delle tre articolazioni "produttori biologici", "produttori misti" e "produttori in conversione" è stato considerato lo status delle superfici aziendali e quello degli allevamenti, così come aggiornato dai dati residenti a sistema  e dalla documentazione agli atti presso i competenti SIRA; 

PRECISATO che l’elenco regionale in questione non è stato possibile generarlo anzitempo, per cause tecniche dipendenti dal malfunzionamento del suindicato applicativo BOPV; 

TENUTO CONTO che, in relazione a quanto stabilito con delibere della Giunta Regionale del 28 settembre 2010 n. 2298 “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo. Artt. 13,14,17 e 18 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.”, n. 2299 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13,14,17 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1” e n.2361 “Adempimenti di cui all’art. 15 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1. Individuazione dei Servizi, Unità complesse e Unità periferiche nell’ambito delle Strutture regionali e contestuale nomina dei Dirigenti responsabili.” la competenza dei procedimenti in materia di controlli sulla produzione biologica della Direzione Produzioni Agroalimentari è stata assegnata all’Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari; 

RITENUTO pertanto di:

  • iscrivere, alla data del 31.12.2006, nell'elenco regionale, Allegato A al presente provvedimento, gli operatori che hanno presentato alla Regione del Veneto una notifica di attività (prima notifica, conferma o variazione di notifica) e che per gli stessi risulti riconosciuta la relativa idoneità da parte dei suindicati OdC;
  • non inserire nell'elenco regionale gli operatori la cui posizione non trovi alcun riscontro nelle notifiche giacenti presso i SIRA competenti per territorio, o nei rispettivi elenchi d'idoneità trasmessi dagli OdC, o nei confronti dei quali sono in corso accertamenti suppletivi;
  • non inserire nell’elenco regionale gli “importatori” che svolgono l'attività in forma esclusiva, e per i quali l’autorizzazione è di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

decreta

  1. di istituire, ai termini di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs n. 220/95 e del p. 5 della DGR n. 6086/95, per l'anno 2006, presso Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari, l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - di cui all’allora Regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, aggiornato alla data del 31 dicembre 2006; 
  2. di iscrivere, nell’elenco di cui al p. 1 del presente decreto, gli operatori indicati nell'Allegato A composto di n. 136 pagine, alle sotto indicate sezioni:
  • “produttori biologici” (Ab) “produttori misti” (Am) e “produttori in conversione” (Ac);
  • “preparatori” (B);
  • “importatori” (C);

3)  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

4)  di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e che lo stesso sia reso disponibile agli interessati attraverso le opportune forme di pubblicità.

Andrea Comacchio

(seguono allegati)

15_Allegato_DDR_15_06-12-2013_263752.pdf

Torna indietro