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Bur n. 104 del 03 dicembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 13 del 19 novembre 2013

Autorizzazione degli organismi di controllo. CSQA Certificazioni srl con sede legale a Thiene (VI). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 5, comma 3. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

Note per la trasparenza
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione a svolgere le attività di controllo previste dalla L.R. n. 12/2001 a favore dell'organismo di controllo CSQA Certificazioni srl con sede legale a Thiene (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di autorizzazione n. 002/2013/A, prot. n. 461476 del 25/10/2013; Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 478870 del 06/11/2013; Verbale istruttorio del 13/11/2013.

Il Dirigente

VISTO l’articolo 5, comma 3 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che il controllo dell’uso del marchio regionale di qualità e delle specifiche contenute nei disciplinari di produzione venga affidato ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per l’autorizzazione degli organismi di controllo che intendono effettuare le attività di controllo previste dalla L.R. n. 12/2001; 

VISTA la domanda di autorizzazione n. 002/2013/A, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dall’organismo di controllo CSQA Certificazioni srl con sede legale a Thiene (VI); 

DATO ATTO dell’avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di autorizzazione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l’invio della comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 478870 del 06/11/2013); 

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di autorizzazione; 

VISTO il verbale istruttorio del 13/11/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo; 

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per l’autorizzazione degli organismi di controllo che intendono svolgere le attività di controllo previste dalla L.R. n. 12/2001; 

CONSIDERATO che occorre concedere l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo previste dalla L.R. n. 12/2001 all’organismo di controllo CSQA Certificazioni srl con sede legale a Thiene (VI); 

PRESO ATTO del Regolamento di certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “QV” rispetto alla legge della Regione Veneto n. 12/2001 (di seguito: Regolamento di certificazione), presentato dal soggetto richiedente, che stabilisce le procedure per la certificazione dei prodotti ai sensi della L.R. n. 12/2001; 

PRESO ATTO del Piano dei controlli dei prodotti vegetali a marchio QV, del coniglio al fieno QV, del vitello al latte e cereali QV, del vitellone/scottona ai cereali QV e del latte crudo e alimentare (vaccino) QV, presentati dal soggetto richiedente, relativi alle attività di controllo da svolgere su tali prodotti; 

CONSIDERATO che il Regolamento di certificazione e i Piani dei controlli, presentati dal soggetto richiedente, non risultano pienamente conformi alle Disposizioni, per quanto riguarda la corretta individuazione dell’operatore nelle diverse fasi del processo di certificazione (soggetto richiedente la certificazione, concessionario del marchio QV, ecc.);

 CONSIDERATO che occorre prescrivere al soggetto richiedente l’obbligo di correggere il Regolamento di certificazione e i Piani dei controlli in conformità alle Disposizioni e di inviare alla struttura regionale competente la versione aggiornata dei cinque documenti tecnici entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che tale prescrizione non riguarda i requisiti di ammissibilità per l’autorizzazione a svolgere l’attività di controllo prevista dalla L.R. n. 12/2001; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

  1. di autorizzare l’organismo di controllo CSQA Certificazioni srl con sede legale a Thiene (VI) a svolgere le attività di controllo previste dalla L.R. n. 12/2001 per i prodotti del settore vegetale e del settore zootecnico; 
  2. di prescrivere all’organismo di controllo CSQA Certificazioni srl l’obbligo di correggere il Regolamento di certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “QV” rispetto alla legge della Regione Veneto n. 12/2001 e il Piano dei controlli dei prodotti vegetali a marchio QV, del coniglio al fieno QV, del vitello al latte e cereali QV, del vitellone/scottona ai cereali QV e del latte crudo e alimentare (vaccino) QV individuando correttamente l’operatore nelle diverse fasi del processo di certificazione (soggetto richiedente la certificazione, concessionario del marchio QV, ecc.), in conformità alle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla DGR n. 1330 del 23 luglio 2013; 
  3. di prescrivere all’organismo di controllo CSQA Certificazioni srl l’obbligo di inviare alla struttura regionale competente la versione aggiornata del Regolamento di certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “QV” rispetto alla legge della Regione Veneto n. 12/2001 e del Piano dei controlli dei prodotti vegetali a marchio QV, del coniglio al fieno QV, del vitello al latte e cereali QV, del vitellone/scottona ai cereali QV e del latte crudo e alimentare (vaccino) QV entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; 
  4. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Andrea Comacchio

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