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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 12 del 29 ottobre 2013
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". NATURAVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.
Il Dirigente
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0001/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da NATURVENETA – Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);
DATO ATTO dell’avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l’invio della comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 423501 del 07/10/2013);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 15/10/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente NATURVENETA – Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);
CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
Andrea Comacchio
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