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Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 12 del 29 ottobre 2013

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". NATURAVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

Note per la trasparenza
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio ""Qualità Verificata"" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di NATURAVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0001/2013/C, prot. n. 410094 del 30/09/2013; Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 423501 del 07/10/2013; Verbale istruttorio del 15/10/2013.

Il Dirigente

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001; 

VISTA la domanda di concessione n. 0001/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da NATURVENETA – Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR); 

DATO ATTO dell’avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l’invio della comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 423501 del 07/10/2013); 

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione; 

VISTO il verbale istruttorio del 15/10/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo; 

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001; 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente NATURVENETA – Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR); 

CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

decreta

  1. di concedere l’uso del marchio “Qualità Verificata” a NATURVENETA – Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all’unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR); 
  2. di precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo; 
  3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Andrea Comacchio

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