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Bur n. 90 del 25 ottobre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PERSONALE SSR n. 26 del 10 ottobre 2013

Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Legge 42/1999 DPCM 26 luglio 2011. Attuazione della DGR n. 2217 del 20/12/2011. Emanazione avviso pubblico per l'area delle Professioni Sanitarie riabilitative.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede all’emanazione dell’Avviso pubblico riguardante l’area delle Professioni Sanitarie riabilitative.

Il Dirigente

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante  “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l’art. 4, comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale del Ministero della Sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, l’individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi; 

Atteso che in esecuzione dell’anzidetto comma 2, art. 4, della legge n. 42/1999, è intervenuto l’Accordo prot. 17/CSR adottato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, di recepimento del predetto Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione di quanto previsto dal predetto art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999; 

Vista la circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20/09/2011 con la quale il  Ministero della Salute, in attuazione di quanto disposto dal predetto DPCM 26 luglio 2011, ha fornito alle Regioni e alle Province autonome i primi criteri e le prime indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle stesse. 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2217 del 20 dicembre 2011 con la quale sono stati recepiti quali principi e criteri di riferimento nell’azione regionale, le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la suddetta circolare, nonché lo schema dell’Avviso pubblico, della domanda e della documentazione allegata alla circolare stessa. 

Considerato l’impegno assunto dalle Regioni e Province autonome, con nota prot. n. 294952 del 10 luglio 2013 del Coordinatore tecnico della Commissione Salute, di avviare una ricognizione dei corsi regionali/provinciali autorizzati e riguardanti la figura dell’Educatore Professionale, al fine di una modifica del relativo decreto statale di equipollenza dei titoli del 27 luglio 2000;

 Atteso che le risultanze di tale ricognizione saranno utilizzate sia per l’eventuale modifica del menzionato decreto interministeriale, sia per la trattazione delle istanze proposte per il riconoscimento dell’equivalenza, che saranno oggetto di un apposito avviso da emanarsi successivamente; 

Vista la successiva circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6 agosto 2013 con la quale viene confermata l’opzione di stralciare dall’avviso pubblico la professione sanitaria di Educatore Professionale,  “… al fine di evitare ai potenziali interessati di dover presentare un’istanza per accedere al procedimento di riconoscimento dell’equivalenza di titoli che potrebbero essere riconosciuti equipollenti ope legis…”; 

Visti i lavori della Conferenza di servizi, costituita ai sensi del DPCM 26 luglio 2011, ed in particolare, da ultimo, la decisione assunta  nella seduta del 2 ottobre 2013 di ratifica del contenuto della predetta circolare ministeriale; 

Atteso che in sede di Conferenza di servizi sono state affrontate e risolte le problematiche che ostavano all’emanazione del secondo avviso pubblico riguardante l’area della riabilitazione, e che pertanto si sono realizzate le condizioni necessarie alla sua emanazione entro il termine del 31 ottobre 2013; 

Considerato che la sopra citata DGR 2217/2011 demanda al Dirigente competente di provvedere con propri atti all’emanazione degli avvisi pubblici, opportunamente modificati ed integrati, nonché l’adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale; 

Tutto ciò premesso,

decreta

per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate: 

  1. di approvare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione di cui all’ALLEGATO A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria, limitatamente alle Professioni Sanitarie dell’area della riabilitazione, di cui al DM Sanità del 29 marzo 2001, con esclusione della Professione Sanitaria di Educatore Professionale; 
  2. di emanare l’Avviso pubblico di cui al punto 1. e di pubblicare integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente atto, nonché di pubblicare l’Avviso pubblico nel sito web istituzionale della Regione del Veneto; 
  3. di stabilire un termine di 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitari dei titoli del pregresso ordinamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 42/1999; 
  4. di rinviare a successivi atti l’emanazione dell’Avviso pubblico relativo alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale, nonché gli Avvisi relativi alle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Professione Sanitaria Ostetrica, e l’avviso riguardante le Professioni Tecniche della Prevenzione; 
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

  

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Claudio Costa

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