Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 85 del 08 ottobre 2013


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 152 del 26 agosto 2013

Associazione "A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche "A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea Onlus", cons ede in Eraclea (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 5 aprile 2009 dalla Assemblea dell’Associazione, come da atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. 27043 di repertorio e n. 8396 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 305 (VE/442) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Dirigente

Premesso che: 

  • con atto a rogito del dott. Giovanni Battista Lapis, notaio in San Donà di Piave, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, in data 16 luglio 1982,  n. 34015 di repertorio e n. 9198 di raccolta, successivamente integrato con atto in data 16 settembre 1994 in atti medesimo Notaio, n. 52001 di repertorio e n. 13199 di raccolta,  veniva costituita l’ Associazione “A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea”, con sede in Eraclea (VE), avente lo scopo principale  di promuovere uno scambio di esperienze tra i genitori al fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi dell’educazione dei figli, del loro recupero e del loro inserimento sociale;    
  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3312 del 30 dicembre 1994 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all’ Associazione “A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea”, con sede in Eraclea (VE) e approvato il relativo statuto; 
  • l’Assemblea dell’ Associazione in data 5 aprile 2009 approvava un nuovo Statuto, così come da atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. 27043 di repertorio e n. 8396 di raccolta, in adeguamento alle previsioni di legge per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e alle norme sulle organizzazioni di volontariato; 
  • il Presidente dell’Associazione con nota del 15 maggio 2012, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti il 18 maggio 2012, prot. reg. n. 231149/60.03, attivava la procedura volta all’approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto precedente dalle quali risulta, tra l’altro, che scopo principale dell’Ente è promuovere lo scambio di esperienze tra i genitori e gli altri membri dell’associazione al fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi dell’educazione dei soggetti diversamente abili, del loro recupero e del loro inserimento sociale;  
  • con nota prot. n. 249349 del 30 maggio 2012 la scrivente Direzione chiedeva taluna documentazione integrativa per consentire l’avvio del procedimento volto all’approvazione delle modifiche statutarie intervenute; 
  • con nota del 13 marzo 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 19 marzo 2013, prot. reg. n. 119860/60.03 il Presidente dell’Associazione trasmetteva taluna documentazione integrativa volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea dell’Associazione in data 5 aprile 2009; 
  • con nota della scrivente Direzione prot. n. 169711 del 19 aprile 2013, veniva comunicato all’Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa; 
  • con nota del 17 giugno 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 18 giugno 2013, prot. reg. n. 258070/60.03, il Legale rappresentante dell’Associazione provvedeva a trasmettere quanto richiesto con nota di questa Direzione del 19 aprile 2013 di cui al punto precedente;    
  • con nota della scrivente Direzione prot. n. 299909 del  12 luglio 2013 veniva comunicato all’Associazione l’avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010; 

Tutto ciò premesso: 

  • visto l’atto a rogito del dott. Giovanni Battista Lapis, notaio in San Donà di Piave, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, del 16 luglio 1982,  n. 34015 di repertorio e n. 9198 di raccolta; 
  • richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3312 del 30 dicembre 1994; 
  • visto l’atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. 27043 di repertorio e n. 8396 di raccolta del 5 aprile 2009; 
  • vista la nota del Presidente dell’Associazione del 15 maggio 2012, pervenuta alla scrivente Direzione il 18 maggio 2012, prot. reg. n. 231149/60.03; 
  • richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 249349 del 30 maggio 2012;   
  • vista la nota del Presidente dell’Associazione del 13 marzo 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 19 marzo 2013, prot. reg. n. 119860/60.03; 
  • richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 169711 del 19 aprile 2013; 
  • vista la nota del Legale rappresentante dell’Associazione del 17 giugno 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 18 giugno 2013, prot. reg. n. 258070/60.03;  
  • richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 299909 del  12 luglio 2013; 
  • visti gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
  • richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;
  • richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
  • richiamato il proprio Decreto n. 108  del 5 luglio 2013; 
  • ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 5 aprile 2009 dall’ Assemblea dell’ Associazione “A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea”, con sede in Eraclea (VE);

decreta

  1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 5 aprile 2009 dall' Assemblea dell’ Associazione ora denominata “A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve “A.P.H.E. - Associazione Pro Handicappati di Eraclea Onlus”, con sede in Eraclea (VE), codice fiscale 02121730275, come da atto a rogito della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. 27043 di repertorio e n. 8396 di raccolta stessa data,  iscrivendo contestualmente le stesse al numero 305 (VE/442) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato; 
  2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 23 (ventitre) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
  3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l’Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Maurizio Gasparin

Torna indietro