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Bur n. 52 del 21 giugno 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 16 del 07 giugno 2013

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2013. [Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il presente decreto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale er l’anno 2013, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000. 

 

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2012, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole caratterizzate dalla mancata eliminazione delle piante infette, dalla presenza di vigneti in stato di abbandono e per la mancata esecuzione di interventi specifici di controllo del vettore;

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus,come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

1. l’intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento ai sensi dell’art. 5 del DM 31 maggio 2000;

2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000;

a. Nei vigneti ove è accertata la presenza di Scaphoideus titanus:

- obbligo di eseguire un intervento insetticida nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, sia nei vigneti produttivi che in quelli non ancora in produzione,;

- obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità di tali prodotti;

b. gli interventi insetticidi di cui alla lettera a) possono coincidere con il trattamento contro la seconda generazione di tignoletta della vite (Lobesia botrana), laddove siano presenti entrambi i fitofagi;

c. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:

- obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:

• il primo diretto verso le forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente entro la metà di giugno;

• il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;

• il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la metà di agosto;

e. per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano in etichetta l’indicazione delle/a cicaline/a. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dall’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.

f. per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e comunque ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest’ultima venga preventivamente sfalciata (L.R. n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4);

g. nelle superfici vitate incolte, abbandonate o inselvatichite, dove non esistano le condizioni per un efficace controllo del vettore, è fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di procedere all’estirpo o alla devitalizzazione delle viti;

3) l’inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Zanini

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