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Bur n. 34 del 12 aprile 2013


Materia: Enti locali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 33 del 28 marzo 2013

Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Padova. Deliberazione Assemblea n. 01/03 del 28.02.2013 "Adozione del piano di organizzazione variabile del Consorzio".

Il Presidente

VISTA la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

VISTA la L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

 PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Padova ha trasmesso alla Giunta Regionale la deliberazione dell’Assemblea n. 01/03 del 28.02.2013 “Adozione del piano di organizzazione variabile del Consorzio” ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

PREMESSO, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri delle Strutture regionali competenti in materia.

 RITENUTO necessario acquisire elementi in ordine ai seguenti rilievi:         

·   per quale ragione si sia previsto all’ultimo capoverso del punto 1 del titolo I°, riguardante la “Struttura operativa”, che “il Consiglio di amministrazione, fatta salva in ogni caso la sussistenza degli inderogabili requisiti richiesti dall’art. 17 del C.C.N.L. vigente, nonché dal presente Piano di organizzazione variabile può affidare le funzioni di Dirigente di Area ad un Capo Settore che conserva comunque la responsabilità del Settore di provenienza”, senza alcun riferimento alla necessaria temporaneità dello svolgimento di tale funzione. In proposito, infatti, l’art. 5, comma 8 dell’allegato A (“Regolamento tipo concernente l’organizzazione degli uffici e del personale”) alla DGR n. 101/2010 stabilisce che “in caso di temporanea assenza o impedimento del dirigente di area, il Direttore provvede all’individuazione del sostituto o, qualora ne ricorra l’esigenza, alla nomina di un reggente oppure all’assunzione diretta in via temporanea delle relative funzioni”. Ancora, il successivo primo comma dell’art. 9 prevede che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”. E’ evidente, quindi, il riferimento a un vero e proprio passaggio alla categoria superiore, che trova momentanea deroga al seguente comma 2 dove viene stabilito che “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere occasionalmente mansioni proprie della categoria immediatamente superiore nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo di lavoro vigente”;

·  per quale ragione al Titolo II “Elenco dei profili professionali e delle relative mansioni”, al punto 2, il profilo di Dirigente di Area sia stato considerato insieme al profilo di Capo Settore, stanti le differenze dei due profili per quanto attiene requisiti, mansioni e responsabilità;

·   quale sia il significato di “laurea equivalente” come requisito presente in alcuni profili professionali;

·  per quale ragione non sia stato previsto un limite minimo di assenze annuali per malattia al di sotto del quale non venga attribuito un punteggio che discrimini la valutazione per le promozioni per merito comparativo.

RAVVISATA la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale alla richiesta di chiarimenti sul provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/93 per l’esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

VISTO il parere della Direzione Regionale Difesa del Suolo prot. n. 132249/63.00 del 27/03/2013.

VISTO l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto, nonché l’art. 6 della L.R. 1.09.1972, n. 12 e l’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27.

 

decreta

1.  di chiedere chiarimenti sulla deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 01/03 del 28.02.2013 “Adozione del piano di organizzazione variabile del Consorzio”;

2.   di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Regionale, ex art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27 nella prima seduta utile;

3.  di incaricare la Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell’esecuzione del presente atto;

4.  di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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