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Bur n. 31 del 05 aprile 2013


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 32 del 26 marzo 2013

Dissesti franosi nel territorio del comune di Monselice (PD), zona del "Colle della Rocca", a seguito degli eventi atmosferici del 24 e 25 marzo 2013. L.R. n. 11/2001 - art 106: Dichiarazione dello "STATO DI CRISI".

Il Presidente

VISTE le condizioni meteo avverse, che si protraggono fin dalla metà del mese di marzo 2013, con estese e persistente precipitazioni a carattere di rovescio, a tratti anche intense, che hanno interessato in modo diffuso il territorio Veneto. Complessivamente nel periodo in analisi sono cadute sul territorio regionale tra i 250 e i 450 mm su gran parte della pianura e della fascia prealpina, con punte massime fino a 500-550 mm nell’alto Vicentino; le zone meno piovose sono risultate quelle del Garda, con 200-250 mm, e dell’alto Bellunese, con 150-250 mm circa.

VISTI i documenti  meteo dell’ARPAV che hanno nuovamente segnalato, per i giorni 24 e 25 marzo 2013, precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio specie sulle zone centro meridionali della Regione. In particolare, nell’area intorno a Monselice, le stazioni meteorologiche gestite da ARPAV hanno registrato valori totali di 316 mm a Tribano (Ponte Zata), 347 mm a Este (Calaone), 460 mm a Galzignano.

CONSIDERATO che a seguito degli eventi del 24 e 25 marzo 2013 si sono verificati  vari dissesti franosi sul Colle della Rocca nel comune di Monselice (PD), con distacco di vari metri cubi di materiale roccioso, e che tali fenomeni franosi hanno messo in pericolo altresì alcune abitazioni di soggetti privati;

VISTA la nota prot. n. 9137 del 26/03/2013 con cui il Comune di Monselice richiede lo “stato di crisi” ai sensi della L.R. 11/2001 e trasmette, altresì, l’Ordinanza del Sindaco, n. 36, in data 25/03/2013, con la quale è stata disposta l’immediata evacuazione, in via precauzionale, di n. 6 fabbricati, per un totale di 18 persone, a causa della potenziale situazione di pericolo esistente.

RITENUTO necessario, pertanto, attivare, secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti.

VISTO l’art. 106, comma 1, lettera a), della L.R.  n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;

VISTO anche l’art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/1984 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 58/1984;

VISTA la Legge n. 225/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTA la L.R. n. 11/2001


decreta

1.       Di dichiarare lo “Stato di crisi” a seguito degli eventi del 24 e 25 marzo 2013 che hanno interessato il territorio del Comune di Monselice (PD) ed in particolare la zona del “Colle della Rocca”;

2.       Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione civile di svolgere puntuale accertamento della rilevanza dell’evento con specifico riferimento ai danni causati, anche al fine di trasmettere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001, il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

3.       Lo Stato di Crisi, ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 106, comma 1, lettera a), costituisce declaratoria di evento eccezionale;

4.       E’ riconosciuta l’attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza;

5.       Vengono attivati e garantiti i benefici per il personale volontario attivato, come definito dalla L.R. n. 11/2001, art. 106, comma 1, lettera d);

6.       L’Unità di Progetto Protezione Civile è autorizzata a ricorrere alle risorse di cui alla Legge n. 388/2000 “Fondo regionale di Protezione civile” nei limiti delle disponibilità di bilancio al fine di:

a)      consentire l’attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all’opera delle strutture periferiche regionali nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;

b)      consentire l’esecuzione di interventi provvisionali urgenti a tutela della pubblica incolumità ed assicurare i necessari interventi di assistenza alla popolazione anche per il tramite del Comune;

c)      acquisire, con procedure d’urgenza, eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;

7.       Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile dell’esecuzione del presente atto;

8.       Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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