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Bur n. 33 del 09 aprile 2013


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 29 del 22 marzo 2013

Proroga degli incarichi ai Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17. D.P.G.R. n. 218 del 21.12.2012.

Il Presidente

Vista la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 26 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 26 marzo 2012, n. 27;

Considerato che le disposizioni statali di cui sopra attribuiscono a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, le quali sono soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;

Vista la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l’affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l’approvazione degli atti necessari;

Considerato che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 la convenzione per la cooperazione tra i Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) deve essere approvata dai medesimi Comuni, innanzitutto mediante la partecipazione alla Conferenza d’Ambito convocata dal Presidente dell’Autorità d’Ambito, e successivamente dai rispettivi Consigli Comunali conformemente al proprio statuto;

Considerato che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l’Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all’elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

Considerato che solo successivamente all’individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all’organizzazione della propria struttura operativa e all’esercizio delle proprie funzioni;

Preso atto che, per gli Ambiti Territoriali Ottimali del Veneto, alla data del 31.12.2012, tale procedimento non risultava ancora concluso, non essendo avvenute la nomina del Presidente e l’elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino;

Considerato che è in ogni caso necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle Autorità d’Ambito anche successivamente alla data di soppressione di cui sopra, ed è parimenti necessario garantire un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l’efficienza del servizio da erogare all’utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nonché le funzioni amministrative ordinarie relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto l’art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale si prevede specificamente che "Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina Commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei Presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni";

Visto il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 con il quale, in considerazione del non ancora completato passaggio di funzioni dalle precedenti Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino, sono stati individuati i Commissari straordinari per il mantenimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il completamento della costituzione dei nuovi enti, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di 90 giorni, eventualmente prorogabile;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, fino al completo subentro dei Consigli di Bacino, rimangono attivi i contratti e le concessioni, i piani d’ambito e gli atti ad essi relativi in capo alle precedenti Autorità d’Ambito, ancorché siano soppressi gli organi di governo delle A.A.T.O. alla data del 31.12.2012 e sostituiti dai Commissari straordinari di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2013;

Considerato che la scadenza del mandato dei Commissari straordinari nominati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 è fissata a 90 giorni dall’inizio dell’incarico, con termine pertanto al 31 marzo 2013;

Preso atto che allo stato attuale è avvenuta la piena costituzione solamente del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", come risulta dalla comunicazione del medesimo di cui alla nota prot. n. 148 del 21.02.2013;

Considerato che per gli A.T.O. "Bacchiglione", "Veronese", "Alto Veneto", nei quali alcuni Comuni non hanno provveduto all’approvazione ed alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino di propria competenza, è stato già attivato l’intervento regionale sostitutivo, a norma dell’art. 3, comma 4, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con conseguente prolungamento della tempistica necessaria per la costituzione dei rispettivi Consigli di Bacino oltre la data del 31 marzo 2013;

Vista la nota della Direzione regionale Tutela Ambiente prot. n. 107606 del 11.03.2013, indirizzata ai Commissari straordinari per gli A.T.O. "Veneto Orientale", "Brenta", "Polesine" e "Valle del Chiampo", con la quale sono state richieste informazioni circa lo stato di attuazione delle procedure costitutive dei relativi Consigli di Bacino;

Considerato che, a riscontro della nota di cui sopra, solamente il Commissario straordinario per l’A.T.O. "Polesine" ha comunicato con nota prot. n. 440 del 12.03.2013 la convocazione dell’Assemblea d’Ambito ai fini dell’elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente entro la scadenza del 31 marzo 2013; tale evidenza tuttavia non consente di escludere l’eventualità che, anche per tale A.T.O., le procedure elettive possano protrarsi oltre tale data;

Preso atto che anche per gli A.T.O. "Veneto Orientale" e "Valle del Chiampo", lo stato di avanzamento delle procedure non consente la costituzione dei rispettivi Consigli di Bacino entro il 31 marzo 2013, come desumibile dalle comunicazioni pervenute dai rispettivi Commissari straordinari rispettivamente con note prot. n. 406 del 14.03.2013 e prot. n. 59 del 14.03.2013;

Preto atto che per l’A.T.O. "Brenta" il Commissario straordinario, con nota prot. n. 417 del 18.03.2013 ha evidenziato la mancata sottoscrizione del testo della Convenzione da parte del Comune di Nove, richiedendo conseguentemente la valutazione della possibilità di intervento sostitutivo regionale e l’assegnazione della proroga all’incarico commissariale;

Considerato che il periodo di incarico dei Commissari straordinari nominati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 è prorogabile per ulteriori 90 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni complessivi, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

Ritenuto che le circostanze esposte, e la necessità della tutela dell’interesse pubblico rappresentato dall’efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l’attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, giustifichino la proroga dell’incarico ai Commissari straordinari già individuati con il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012, per gli A.T.O. nei quali alla scadenza di cui al medesimo provvedimento non saranno concluse le procedure istitutive dei rispettivi Consigli di Bacino con la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dei medesimi;

Ritenuto di confermare quant’altro disposto dal proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 per quanto attiene alle mansioni, agli aspetti inerenti il corrispettivo economico e al supporto della struttura operativa nel ruolo dei Commissari straordinari;

Considerato in ogni caso che i Commissari straordinari decadono dall’incarico successivamente alla data di elezione o di nomina del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino per l’A.T.O. corrispondente;

Visto l’art. 2, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale è stabilito che per quanto attiene ai Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale interregionale "Lemene", già costituito mediante l’accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto in considerazione della specifica competenza della Giunta regionale, di non ricomprendere nel presente provvedimento disposizioni in merito all’A.T.O. interregionale "Lemene";

Viste le Leggi regionali 27 marzo 1998, n. 5 e 27 aprile 2012, n. 17;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 1006 del 5.06.2012;

decreta

1.    Di prorogare l’incarico ai Commissari straordinari individuati con proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza dell’incarico fissata dal medesimo provvedimento.

2.    Di disporre la proroga di cui al precedente punto 1) per i Commissari straordinari degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per i quali alla data della scadenza dell’incarico di cui al proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 non risulteranno eletti o nominati il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e ai sensi della Convenzione costitutiva dei medesimi approvata dai Comuni partecipanti.

3.    Di confermare che ciascun Commissario straordinario decade, in ogni caso, dal giorno successivo all’avvenuta elezione o nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

4.    Di confermare quant’altro disposto dal proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 per quanto attiene alle mansioni, agli aspetti inerenti il corrispettivo economico e al supporto della struttura operativa nel ruolo dei Commissari straordinari.

5.    Di trasmettere il presente provvedimento ai Commissari straordinari degli A.T.O. del Veneto in carica alla data del presente provvedimento.

6.    Di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato, dell’esecuzione del presente atto.

7.    Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

8.    Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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