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Bur n. 29 del 29 marzo 2013


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 30 del 26 marzo 2013

L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Bolzano e Vezzano in Comune di Belluno (BL).

Il Presidente

VISTI l’art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, in base al quale i terreni collettivi di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l’art. 64 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766”;

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;

VISTI il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e il DPR 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

VISTA la L.R. 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici” e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico dei beni civici delle frazioni di Bolzano e Vezzano, in Comune di Belluno (BL), è in scadenza, ed è necessario procedere al suo rinnovo e, a tal fine, indire le elezioni ai sensi della L. 278/1957;

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano con nota prot. n. 559947 in data 10.12.2012, il Sindaco di Belluno, con comunicazione prot. n. 8001 del 22.03.2013, al fine della indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano, ha indicato quale data più opportuna la giornata di domenica 26 maggio 2013 e quale sede del seggio elettorale la Scuola primaria di Bolzano Bellunese;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 2 della L. 278/1957, in data 25.03.2013, registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 127974 del 25.03.2013;

SU CONFORME proposta della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.         Sono convocati i comizi elettorali per l’elezione del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano, in Comune di Belluno (BL), il giorno domenica 26 maggio 2013. Il Sindaco di Belluno è tenuto a darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto deve essere trasmessa alla Direzione Economia e Sviluppo Montano della Regione Veneto, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno.

2.         Per lo svolgimento delle elezioni si osservano le seguenti modalità:

a)    hanno diritto a votare i cittadini residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Belluno; ogni elettore ha diritto di votare per non più di quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;

b)    l'Amministrazione comunale procede alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste sono approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;

c)    l’unico seggio elettorale viene costituito presso la Scuola primaria di Bolzano Bellunese;

d)    il seggio elettorale è composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia, da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;

e)    ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori; dell’avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale deve essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all’albo pretorio e mediante affissione di manifesti; due copie delle liste di che trattasi devono essere immediatamente trasmesse alla Commissione Elettorale Circondariale per l’approvazione;

f)     le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, viene subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti è fatta di seguito dal Presidente del seggio;

g)    le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autenticate e non autenticate), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, sono racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne cura la custodia.

3.         Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.

4.         Il Sindaco del Comune di Belluno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

5.         Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.         Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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