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Bur n. 26 del 19 marzo 2013


Materia: Bonifica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 38 del 06 marzo 2013

Oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Valutazioni della Struttura regionale relativamente all'anno 2013.

Il Dirigente

VISTO l’articolo 37 della legge regionale citata in oggetto, che al comma 2 dispone che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque; il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei Soggetti titolari degli scarichi medesimi;

PRESO ATTO che l’articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’anno 2012”, nel modificare l’articolo 37 di cui sopra, ha aggiunto il comma 3 bis che prevede che le Strutture regionali competenti verifichino entro il 31 marzo di ogni anno l’ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all’applicazione dei commi 2 e 3; il successivo comma 3 ter, introdotto dal medesimo articolo 44 della l.r. n. 13/2012, specifica che, qualora gli oneri di cui al comma 3 bis risultino superiori a quelli conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 1, della l.r. n. 12/2009 agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, non si applicano per l’anno di riferimento i commi 2 e 3, mantenendo così la contribuenza consortile a carico dei proprietari degli immobili urbani medesimi;

DATO ATTO che, al fine di dare adempimento al disposto di legge in argomento, nel rispetto del termine di cui sopra, risulta necessario formalizzare tempestivamente gli esiti delle valutazioni compiute dagli Uffici di questa Direzione regionale, in ordine agli oneri complessivi diretti e indiretti di cui al comma 3 bis, relativamente all’anno in corso;

DATO ATTO che sull’argomento in questione è originariamente intervenuta la Giunta regionale con l’Allegato E alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 101, e con la deliberazione 7 giugno 2011, n. 760; con il citato Allegato E sono stati individuati gli adempimenti a carico dei Consorzi di bonifica per la corretta applicazione del comma 3 dell’art. 37, mentre con la DGR n. 760/2011 sono state individuate delle precisazioni applicative in merito alla contribuenza extragricola dei Consorzi di bonifica;

DATO ATTO che la Giunta regionale, con l’Allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79, ha approvato le Direttive per la redazione dei Piani di classifica degli immobili di cui all’art. 35 della l.r. n. 12/2009, definendo anche i criteri per la individuazione delle quote di contributo degli immobili relative allo scolo e alla difesa delle acque meteoriche, ai fini del riparto della spesa sostenuta dal Consorzio per la bonifica idraulica;

DATO ATTO che, sulla base delle citate Direttive, i Consorzi di bonifica del Veneto hanno redatto e adottato nel corso del 2011 i rispettivi Piani di classifica, per la maggior parte dei quali si è concluso il procedimento di approvazione da parte della Giunta regionale, acquisendo anche il parere della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che, da quanto risulta agli Uffici di questa Direzione regionale, i Consorzi di bonifica hanno dato adempimento a quanto stabilito dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 101/2010, Allegato E, n. 79/2011, Allegato A, e n. 760/2011, in ordine alla individuazione degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura;

DATO ATTO che, come già evidenziato con decreto della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135,  peraltro, nel corso del 2011, con la prima applicazione dell’articolo 37, ciascun Consorzio di bonifica aveva integrato il proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) delimitando le aree e individuando gli immobili oggetto di imposizione serviti da pubblica fognatura. L’adeguamento delle procedure informatiche ha consentito di elaborare annualmente i contributi di bonifica determinando la quota afferente allo scolo differenziandola da quella di difesa idraulica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. n. 12/2009. All’attualità i SIT consortili consentono di determinare annualmente il contributo di bonifica degli immobili urbani, sulla base delle informazioni desumibili dal Bilancio di previsione e dal catasto consortile, costantemente sottoposto all’allineamento alle informazioni dell’Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che i Soggetti titolari degli scarichi, di cui al comma 3 dell’art. 37 della l.r. n 12/2009, che recapitano esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione, sono chiamati a contribuire per la quota del contributo di bonifica afferente allo scolo allorquando i proprietari degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non ne sono assoggettati ai sensi del comma 2, ovvero qualora l’ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti determinati dai Soggetti titolari degli scarichi siano superiori a quanto determinato per lo scolo delle relative acque;

PRESO ATTO che la fognatura e la depurazione costituiscono operazioni afferenti ai servizi idrici per i quali è competente l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;

PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR che detta le disposizioni per la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità fra i quali quelli di “raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano”; l’allegato che correda la medesima deliberazione individua le soluzioni applicative per la “regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/1994 e al D.Lgs. n. 152/2006 e per la vendita di servizi all’ingrosso”;

DATO ATTO che le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, riferite alla gestione e manutenzione delle fognature bianche e alla pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, regolamentate dalla citata deliberazione e relativo allegato, non attengono a quelle compiute dai Consorzi di bonifica;

DATO ATTO che quanto considerato e rilevato in ordine alla citata deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non comporta elementi aggiuntivi di valutazione relativamente agli adempimenti a carico di questa Direzione in ordine all’applicazione dell’art. 37, commi 2 e 3, della l.r. n. 12/2009;

RILEVATO, pertanto, che permangono le condizioni già illustrate nel precedente decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135;

VISTA la nota del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente prot. n. 91512 del 28 febbraio 2013 con la quale viene espressa condivisione sulle considerazioni e valutazioni che costituiscono fondamento del presente provvedimento;

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

26 gennaio 2010, n. 101, Allegato E;

27 gennaio 2011, n. 79;

7 giugno 2011, n. 760;

VISTE le leggi regionali:

8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

19 novembre 2010, n. 25 “Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;

 

decreta

1)      per le considerazioni e le valutazioni citate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all’applicazione, agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, risulta superiore a quello conseguente all’applicazione dell’art. 38, comma 1, per la relativa quota di scolo delle acque meteoriche;   

2)      di disporre che, per quanto accertato al punto 1), in applicazione ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37 della l.r. n. 12/2009, aggiunti dall’art. 44 della l.r. n. 13/2012, relativamente ai contributi di bonifica per l’anno 2013, non venga data applicazione ai commi 2 e 3 dell’art. 37 della l.r. n. 12/2009;

3)      di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

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