Sostituzione di due componenti in seno alla commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e guida alpina maestro di alpinismo. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9, "Nuova disciplina della professione di guida alpina".
Il Presidente
Premesso che:
• L’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami, i quali devono sostenersi avanti la Commissione prevista dall’ art. 9, comma 1, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
• La predetta commissione regionale, costituita con decreto presidenziale n. 28 del 4 febbraio 2010, è composta da :
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio regionale Guide alpine del Veneto o suo delegato;
c) tre guide alpine - maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all’art. 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale guide alpine del Veneto;
d) due o più esperti nelle materie d’esame.
Vista la nota del Collegio regionale guide alpine della Regione Veneto in data 13 novembre 2012 prot. n. 024/12 con cui è stata comunicata la necessità di provvedere alla sostituzione dell’istruttore Sig. Soro Dorotei, componente effettivo della commissione suddetta.
Preso atto che con la suddetta nota del Collegio si propone di sostituire l’istruttore Sig. Soro Dorotei con l’istruttore Sig. Gianni Bisson quale componente effettivo della Commissione d’esame prevista dall’art. 9 della L. R. 1/2005 e di sostituire l’istruttore Sig. Gianni Bisson con l’istruttore Sig. Aldo Michelini quale componente supplente della stessa.
Considerato che la presenza del solo componente supplente in caso di impossibilità a partecipare non è sufficiente a garantire la presenza di tutti i componenti la Commissione d’esame, condizione questa indispensabile per il suo regolare funzionamento.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei suindicati soggetti designati .
Su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici – Servizio Sport, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di nominare, per le motivazioni di cui alle premesse, gli istruttori Sig. Gianni Bisson, in qualità di commissario effettivo, e il Sig. Aldo Michelini, in qualità di commissario supplente, quali componenti della commissione regionale d’esame per l’abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e guida alpina- maestro di alpinismo, prevista dall’art. 9, comma 1, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
2. di stabilire che la Commissione regionale d’esame aspiranti guida alpina e guida alpina – maestro di alpinismo, prevista al comma 1 dell’art. 9 della L. R. 3 gennaio 2005 n. 1, risulta così modificata:
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Qualifica
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Componente Titolare
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Componente supplente
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Presidente
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Dirigente regionale competente in materia di sport
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Responsabile ufficio maestri di sci e guide alpine
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Presidente del direttivo del Collegio regionale
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De Nes Lio
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Tondini Nicola
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Istruttore nazionale guida alpina
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Segato Dario
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Cesa Bianchi Cesare
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Istruttore nazionale guida alpina
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Di Bona Mario
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Venzo Maurizio
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Istruttore nazionale guida alpina
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Bisson Gianni
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Michelini Aldo
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Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame: meteorologia, nivologia, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano
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Valt Mauro
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Zasso Renato
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Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame: nozioni di medicina e pronto soccorso
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Norbiato Camillo
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Botto Federico
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3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici all’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento al Collegio regionale guide alpine;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa , ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Luca Zaia