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Bur n. 11 del 29 gennaio 2013


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 4 del 08 gennaio 2013

Interventi connessi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) - 1° stralcio - Linea dei Bivi. Soppressione del passaggio a livello al km 3+316 Mestre - Via Asseggiano. "Lotto 2" - Comune di Spinea - Collegamento viario tra il previsto parcheggio di progetto a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul Rio Cimetto. Approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004.

Il Presidente

Premesso

- che in data 22/03/2001 la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e le F.S. S.p.A.(ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) hanno sottoscritto un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 954 del 20/04/2001, per l’attuazione di un programma di eliminazione di un certo numero di passaggi a livello, tra i quali risultava anche ricompreso il passaggio a livello a servizio di via Asseggiano, ubicato alla progressiva km 3+316 della tratta ferroviaria denominata "Linea dei Bivi";

- che il progetto di soppressione del suddetto passaggio a livello, redatto dalla Regione del Veneto, è stato suddiviso in due lotti, comprendenti:

• il primo lotto, la realizzazione di un sottopasso ferroviario e di un parcheggio a servizio della fermata SFMR di Spinea, con relativa viabilità di collegamento;

• il secondo lotto, la realizzazione di un collegamento viario tra il sopracitato parcheggio SFMR e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul Rio Cimetto;

- che, nel merito, la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Opere Pubbliche, nella seduta del 15/06/2009, e la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta del 30/06/2009, hanno espresso parere favorevole, la prima con alcune prescrizioni;

- che in data 21/07/2009, si è tenuta una apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., con la quale il progetto definitivo di che trattasi è stato approvato limitatamente al primo lotto, non potendosi procedere all’approvazione del secondo lotto, stante il parere negativo espresso, in detta sede, dal Comune di Spinea;

- che, al fine di superare le ragioni ostative all’approvazione, in ordine al secondo lotto è stata individuata una diversa soluzione progettuale - modificativa di quella originariamente prevista - sulla quale si è espressa favorevolmente la Conferenza di Servizi all’uopo tenutasi in data 24/04/2012, tenuto conto delle richieste di cui al relativo verbale;

- che, risultando tale nuova soluzione progettuale non conforme alla strumentazione urbanistica vigente in Comune di Spinea, nella stessa riunione della Conferenza del 24/04/2012 si è raggiunta l’intesa, con l’Amministrazione comunale interessata, sulla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004, finalizzato all’adeguamento del P.R.G.C. vigente e alla contestuale apposizione del vincolo espropriativo;

- che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2004, la proposta di Accordo di Programma e i relativi allegati, individuanti la variante urbanistica, sono stati depositati per dieci giorni consecutivi presso il Comune di Spinea e la Provincia di Venezia, a far data dal 22/06/2012 e, di tale deposito, è stato dato avviso all’Albo Pretorio comunale e mediante affissione di manifesti;

- che a seguito dell’espletamento della sopra menzionata fase di deposito/pubblicazione, sono pervenute n. 2 osservazioni, per la disamina delle quali è stata convocata un’ulteriore riunione della Conferenza di Servizi, regolarmente svoltasi in data 13/09/2012;

- che, in detta sede, le osservazioni di cui al punto precedente sono state entrambe accolte, così come si evince dal relativo verbale di Conferenza, prendendo atto che tale recepimento ha comportato l’introduzione di alcune modifiche all’Accordo di Programma - il cui schema era già stato approvato con D.G.R. n. 1166 del 25/06/2012, nonché depositato e pubblicato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2004 - pur tuttavia senza che le stesse abbiano arrecato pregiudizio ad altri proprietari o alterato in modo sostanziale i contenuti della variante urbanistica originaria;

- che, pertanto, in data 13/09/2012, Regione del Veneto e Comune di Spinea, hanno sottoscritto, tramite i rispettivi rappresentanti, il testo definitivo dell’Accordo di Programma (Allegato A e Allegati A1, A2, A3, A4), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004, relativo alla realizzazione del "Lotto 2"del progetto per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea ferroviaria dei Bivi;

Preso atto

- che con Delibera del Consiglio Comunale di Spinea n. 63 del 28/09/2012, immediatamente esecutiva, è stato ratificato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004, l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 13/09/2012;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2187 del 6/11/2012 ha ratificato le positive risultanze dell’ultima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 13/09/2012;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000;

- la L.R. 11/2004;

- la D.G.R.V. n. 1166 del 25/06/2012;

- l’Accordo di Programma sottoscritto in data 13/09/2012 tra Regione del Veneto e Comune di Spinea;

- la Delibera del Consiglio Comunale di Spinea n. 63 del 28/09/2012;

- la D.G.R.V. n. 2187 del 6/11/2012;

decreta

1.         di approvare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 11/2004, l’Accordo di Programma sottoscritto in data 13/09/2012 tra Regione del Veneto e Comune di Spinea, che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante (Allegato A e Allegati A1, A2, A3, A4), avente ad oggetto la realizzazione del “Lotto 2”del progetto per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea ferroviaria dei Bivi;

2.         di dare atto che il presente decreto determina le variazioni allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Spinea, in conformità agli elaborati di cui all’Accordo di Programma approvato;

3.         di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

4.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPGR_2013_01_08_N0004_Allegato_A1_245356.pdf
DPGR_2013_01_08_N0004_Allegato_A2_245356.pdf
DPGR_2013_01_08_N0004_Allegato_A3_245356.pdf
DPGR_2013_01_08_N0004_Allegato_A4_245356.pdf
DPGR_2013_01_08_N0004_Allegato_A_245356.doc

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