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Bur n. 110 del 31 dicembre 2012


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 218 del 21 dicembre 2012

Nomina dei Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

Il Presidente

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l’affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l’approvazione degli atti necessari;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012la convenzione per la cooperazione tra i Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) deve essere approvata dai Comuni medesimi mediante la partecipazione alla Conferenza d’ambito convocata dal Presidente dell’attuale Autorità d’Ambito, e dovrà successivamente essere approvata dai rispettivi Consigli comunali ed essere sottoscritta dai Comuni stessi;

CONSIDERATOche successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l’Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all’elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

CONSIDERATOche solo successivamente all’individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all’organizzazione della propria struttura operativa e all’esercizio delle proprie funzioni;

PRESO ATTO che, per gli Ambiti Territoriali Ottimali del Veneto, tale procedimento non risulta ancora concluso con la nomina del Presidente e l’elezione del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino;

CONSIDERATO che le Autorità d’Ambito saranno comunque soppresse a partire dalla data del 31 dicembre 2012, a norma delle vigenti disposizioni statali;

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle attuali Autorità d’Ambito anche successivamente alla data di soppressione di cui sopra, ed è parimenti necessario garantire un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l’efficienza del servizio da erogare all’utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nonché funzioni amministrative ordinarie relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO l’art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale si prevede specificamente che “Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni”;

RITENUTO che le circostanze esposte e la necessità della tutela dell’interesse pubblico, rappresentato dall’efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l’attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, inducono a ravvisare le condizioni per l’applicazione del citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e, di conseguenza, a nominare i Commissari straordinari ivi previsti;

CONSIDERATOche i compiti propri dei predetti Commissari sono specificatamente attinenti la gestione ordinaria del governo dell’Ambito Territoriale Ottimale successivamente alla soppressione degli organi delle Autorità d’Ambito e fino all’elezione o nomina degli organi di Governo dei Consigli di Bacino, individuati nel Comitato istituzionale e nel Presidente;

CONSIDERATOche i compiti relativi all’attività ordinaria di cui sopra si esplicitano in particolare nell’esercizio dei poteri spettanti all’Assemblea, al Comitato istituzionale o Consiglio di amministrazione, e del Presidente delle Autorità d’Ambito soppresse, con particolare riferimento: alla rappresentanza legale dell’ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale; alla gestione di competenza di tali organi relativamente al personale dipendente e dirigente in capo alla medesima Struttura; allo svolgimento delle attività connesse con la gestione ed il mantenimento dei cespiti di proprietà dell’ente; alla programmazione di bilancio relativa alle spese ordinarie; alle decisioni in materia economico-finanziaria e agli adempimenti fiscali ai sensi di legge; alle azioni eventualmente da promuovere e sostenere in giudizio;

CONSIDERATOche, oltre a tali compiti, sono proprie dei Commissari straordinari tutte le mansioni attinenti il corretto passaggio di funzioni dalle precedenti Autorità d’Ambito ai nuovi Consigli di Bacino, anche mediante emissione, qualora necessario, di propri provvedimenti attuativi;

VISTO l’art. 13, comma 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 ove è stabilito che i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime;

CONSIDERATO che relativamente al personale in servizio, al fine di garantire l’efficienza e la correttezza dell’attività della struttura operativa, risulta necessario ricomprendere anche il mantenimento in carica del Direttore e dei Revisori dei Conti fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti, che verranno nominati ed incaricati dai nuovi Consigli di Bacino in base alle procedure previste dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e dalle convenzioni costitutive dei medesimi;

PRESO ATTO che il citato art. 13, comma 2, prevede di individuare prioritariamente i Commissari straordinari nella figura dei Presidenti delle Autorità d’Ambito in carica alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

CONSIDERATOche l’effettiva scadenza delle Autorità d’Ambito risulta successiva di circa sette mesi rispetto alla data di entrata in vigore della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e pertanto alcuni Presidenti in carica in tale data risultano ora decaduti, e non risulta possibile procedere in tali casi all’assegnazione dell’incarico di Commissario ai corrispondenti nominativi;

RITENUTO pertanto, in base alle disposizioni del citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, di nominare i Presidenti delle attuali Autorità d’Ambito, in carica alla data del presente provvedimento, quali Commissari straordinari per l’esercizio delle precedenti mansioni nell’ATO di competenza, i quali si sostituiranno ai compiti e alle mansioni proprie degli organi di governo delle attuali Autorità d’Ambito, quali Assemblea, Comitato istituzionale o Consiglio di amministrazione, e Presidente ai soli fini ordinari;

RITENUTO in caso di assenza, o giustificato impedimento dei Presidenti delle Autorità d’Ambito nell’accettazione dell’incarico di Commissario e al fine di garantire in ogni caso la governabilità ed il passaggio di funzioni tra enti, di nominare i Vicepresidenti delle attuali Autorità d’Ambito quali Commissari straordinari ovvero, in caso di impedimento o assenza anche di questi ultimi, di attribuire tale incarico ad altro Sindaco di un Comune appartenente al medesimo Ambito;

VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, il quale stabilisce che agli amministratori di forme associative di enti locali (consorzi, convenzioni), aventi per oggetto la gestione di funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti;

CONSIDERATOche, in ragione della disposizione normativa sopra citata, essendo i Presidenti e i Vicepresidenti delle attuali Autorità d’Ambito già Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti, eventuali corrispettivi per la funzione di Commissario straordinario non possono essere cumulati con le indennità che già percepiscono in qualità di amministratori locali;

RITENUTO in considerazione delle attuali disposizioni statali che prevedono la soppressione delle attuali Autorità d’Ambito alla data del 31.12.2012, di stabilire l’entrata in servizio dei Commissari straordinari a partire dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATOche il citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 prevede che il mandato dei Commissari straordinari si esaurisca in un periodo di durata massima di 180 giorni;

RITENUTO in considerazione dell’attuale stato di avanzamento nella costituzione dei nuovi Consigli di Bacino, di assegnare un periodo di 90 giorni di durata dell’incarico di Commissario straordinario, a partire dalla data del 1° gennaio 2013, prorogabili eventualmente per ulteriori 90 giorni alla scadenza;

CONSIDERATOin ogni caso che i Commissari straordinari decadono dall’incarico successivamente alla data di elezione o di nomina del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino per l’ATO corrispondente;

VISTO l’art. 2, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale è stabilito che per quanto attiene ai Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATOche anche l’eventuale nomina del Commissario straordinario per tale ambito rientra pertanto nella competenza della Giunta regionale, d’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO in considerazione di quanto sopra esposto, di non ricomprendere nel presente provvedimento la nomina del Commissario straordinario per l’ATO interregionale Lemene;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1006 del 05.06.2012;

decreta

1. Di nominare i Presidenti delle attuali Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, in carica alla data del presente provvedimento, quali Commissari straordinari ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

2. Di disporre la nomina di cui al precedente punto 1) per gli Ambiti Territoriali Ottimali per i quali alla data del 31.12.2012 non risultino eletti o nominati il Comitato istituzionale ed il Presidente del Consiglio di bacino, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e della convenzione costitutiva dei medesimi approvata dai Comuni partecipanti.

3. Di escludere dalle disposizioni di cui al presente provvedimento l’Ambito Territoriale Ottimale interregionale Lemene, per il quale la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi di legge.

4. Di nominare i Vicepresidenti delle attuali Autorità d’Ambito quali Commissari straordinari, in caso di assenza, o giustificato impedimento dei Presidenti delle Autorità d’Ambito nell’accettazione dell’incarico di Commissario di cui al punto 1) ovvero, in caso di impedimento o assenza anche dei Vicepresidenti, di attribuire tale incarico ad altro Sindaco di un Comune appartenente al medesimo Ambito.

5. Di stabilire che i compiti dei Commissari straordinari di cui al punto 1) sono attinenti allo svolgimento dell’attività ordinaria dell’ente di governo del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale di competenza, assumendo in particolare i compiti dell’Assemblea, del Comitato Istituzionale o Consiglio di Amministrazione, e del Presidente dell’Autorità d’Ambito soppressa alla data del 31.12.2012, come esplicitati in premessa.

6. Di stabilire che, oltre ai compiti inerenti l’esercizio dell’attività ordinaria di cui al precedente punto, sono proprie dei Commissari straordinari tutte le mansioni attinenti il corretto passaggio di funzioni dalle Autorità d’Ambito ai nuovi Consigli di Bacino istituiti ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n.17, anche mediante emissione, qualora necessario, di propri provvedimenti attuativi.

7. Di stabilire che, essendo i Presidenti e i Vicepresidenti delle attuali Autorità d’Ambito già Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti, non possono essere cumulati corrispettivi per la funzione di Commissario straordinario, in aggiunta alle indennità che i medesimi Soggetti già percepiscono in qualità di amministratori locali.

8. Di stabilire l’entrata in servizio dei Commissari straordinari a partire dal 1° gennaio 2013 per un periodo di 90 giorni, eventualmente prorogabile per un identico periodo.

9. Di stabilire che ciascun Commissario straordinario decade, in ogni caso, dal giorno successivo all’avvenuta elezione o nomina del Comitato istituzionale e del Presidente del Consiglio di bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

10. Di stabilire che per l’esercizio delle proprie mansioni i Commissari straordinari di cui al punto 1) si avvalgono della struttura operativa delle attuali Autorità d’Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013, ed i cui incarichi sono pertanto confermati fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti, che verranno individuati dai nuovi Consigli di Bacino.

11. Di trasmettere il presente provvedimento ai Presidenti delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale regionali del servizio idrico integrato.

12. Di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato, dell’esecuzione del presente atto.

13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

14. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia


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