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Bur n. 107 del 24 dicembre 2012


Materia: Energia e industria

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 211 del 06 dicembre 2012

"E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Schiavon (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

Il Presidente

VISTO l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, che ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTI i successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) con i quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico);

VISTA la D.G.R. n. 1391/2009 con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, con la quale alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO il recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex-ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che in data 11 luglio 2012 la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Schiavon (VI) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 11 luglio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto;

PRESO ATTO che durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 13 settembre 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

-     adeguamento e redazione di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l’impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse;

-     atti di disponibilità delle superfici interessate dall’insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;

-     perizia asseverata e giurata inerente i costi di rimessa in pristino dei luoghi;

-     attestazione relativa al Piano aziendale, ai sensi dell’articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;

-     attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione sopra riportata da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati;

PRESO ATTO, altresì, delle risultanze del verbale della seduta della Conferenza di servizi del 13 settembre 2012;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 508568 del 09/11/2012, n. 536300 del 26/11/2012 e n. 544968 del 29/11/2012, n. 554598 del 05/12/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l’adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

ACQUISITA la nota protocollo n. 428036 del 24 settembre 2012, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

PRESO ATTO che alla data del 5 novembre 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione” risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

PRESO ATTO, altresì, che:

-          con atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cittadella (PD) il 04/12/2012 al n. 2447, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa il 05/12/2012, al Registro generale n. 9742 e Registro particolare n. 7466 come da atto notarile del 26 novembre 2012 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD) (Rep. n. 130542 e Racc. n. 33914), risulta che la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia nonché rete di teleriscaldamento ubicate in Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, foglio 11, mappali n. 225 (ex 42), n. 19, n. 38, n. 39, n. 40;

-          con medesimo atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cittadella (PD) il 04/12/2012 al n. 2447, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa il 05/12/2012, al Registro generale n. 9743 e Registro particolare n. 7467 come da atto notarile del 26 novembre 2012 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD) (Rep. n. 130542 e Racc. n. 33914), risulta che la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dall’accesso all’impianto di produzione di energia ubicate in Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, foglio 11, mappale n. 229 (ex 204/B);

-          con atto di costituzione del diritto di superficie registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cittadella (PD) il 04/12/2012 al n. 2447, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Vicenza – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa il 05/12/2012, al Registro generale n. 9744 e Registro particolare n. 7468 come da atto notarile del 26 novembre 2012 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD) (Rep. n. 130542 e Racc. n. 33914), risulta che la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Schiavon –VI, catasto terreni, foglio 11, mappale n. 227 – ex 42) fino alla data del 26 novembre 2052;

-          con l’attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione atti del Comune di Sandrigo – VI (protocollo comunale n. 8429 del 23/07/2012) e del Comune di Schiavon – VI (protocollo comunale n. 6371 del 14/11/2012), acclarano che società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’elettrodotto di connessione ubicate in Comune di Sandrigo (VI), catasto terreni, sezione unica, su:

¿       foglio 9, mappali n. 114, n. 314, n. 439, n. 441, n. 440, n. 446;

¿       foglio 10, mappali n. 96, n. 103, n. 155, n. 160, n. 181, n. 265, n. 267 e n. 268;

¿       foglio 16 mappale n. 595, compreso attraversamento “Roggia Vitella” e tratto lungo via Soella (SP n. 53);

-          con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0210259 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

-          con i contratti di acquisto della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all’Agenzia delle Entrate di Cittadella, il 16/11/2011, al 3010, 3009, 2999, 3006, 3005, 3003, 3002, 3001, 2998 serie 3, la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità della/e biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

-          l’AVEPA – Sportello unico agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 531909 del 22 novembre 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

-          con nota protocollo n. 508568 del 9 novembre 2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall’arch. Mirko Campagnolo, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 997 e giurata presso il Tribunale di Bassano del Grappa (VI) il 31 ottobre 2012, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 342.768,80 (trecentoquarantaduemilasettecentosessantotto/80);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo gli atti di disponibilità delle aree interessate, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

-          la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 508568 del 09/11/2012, n. 536300 del 26/11/2012 e n. 544968 del 29/11/2012, n. 554598 del 05/12/2012);

-          l’AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 531909 del 22/11/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

CONSIDERATO che alle ore 20.00 del 6 dicembre 2012 scadono i termini per l’iscrizione al Registro per l’accesso agli incentivi destinati alle fonti rinnovabili elettriche (FER) non fotovoltaiche (di seguito Registro), istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012;

CONSIDERATO, altresì, che il procedimento amministrativo avviato dalla società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” si è concluso in sede di Conferenza di servizi il 13 settembre 2012 in subordine alla trasmissione di un adeguamento di taluni elaborati di progetto nonché degli atti di disponibilità dei terreni interessati dall’insediamento produttivo in argomento;

DATO ATTO che solo in data 5 dicembre 2012 è stato possibile acquisire gli atti notarili, registrati e trascritti, a supporto della disponibilità delle aree interessate;

RITENUTO che comunque è possibile garantire alla società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” l’iscrizione al Registro entro i termini previsti, in quanto la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi è pervenuta completa alla Direzione regionale competente in data 5 dicembre 2012, ossia in data utile alla predisposizione dell’atto espresso previsto dalle disposizioni regionali per il rilascio dei titoli abilitativi agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

RITENUTO, altresì, che la mancata iscrizione al Registro – per difetto del titolo abilitativo alla costruzione e esercizio dell’impianto di produzione di energia – possa comportare un ritardo, ovvero una rinuncia da parte del soggetto interessato, nella realizzazione dell’investimento approvato in sede di Conferenza di servizi;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

decreta

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-       prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 25% in peso, pari a 6.391 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

-       sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di provenienza extra-aziendale (75% in peso, pari a 19.000 t/a);

3.         di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 312 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,503 MW associato a un generatore (marca Leroy-Sommer, modello LSAC49.1L9) di potenza elettrica utile di 0,599 MW (potenza termica utile di 0,768 MW);

4.         di autorizzare la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” (CUAA 04500930288), con sede legale e operativa in via Telarolo, n. 9 – Comune di Cittadella (PD), sede impianto in via Bassanese superiore – Comune di Schiavon (VI), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappali n. 225, 227, 19, 38 , 38, 40 e 229 il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 321578 del 11/07/2012, n. 385647 del 12/08/2012, n. 410444 del 12/09/2012, n. 508568 del 9/11/2012, n. 536300 del 26/11/2012, n. 544968 del 29/11/2012;

5.         di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata “Bio Etra”, da ubicarsi in Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappale n. 225 (ex 42), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 321578 del 11/07/2012;

6.         di autorizzare la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 719 kW, a servizio:

-     della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (340 kW);

-     delle strutture agricolo-produttive (trattamento digestato) - 379 kW;

pari a complessivi 5.752 MWh/anno (93,7 % della producibilità termica media impegnata, pari a 6.138 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappale n. 225 (ex 42), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 321578 del 11/07/2012;

7.         di autorizzare la società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di trattamento del digestato liquido chiarificato finalizzato, mediante processo di strippaggio dell’azoto ammoniacale, alla produzione di solfato ammonico, da ubicarsi nel terriorio del Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappale n. 225 (ex 42), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 321578 del 11/07/2012);

8.         di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata “Bio Etra”, e il punto di connessione alla linea aerea MT esistente “Borghi” con O.d.M.(collegamento in antenna con O.d.M.), da ubicarsi nel territorio del Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappali nn. 225 (ex 42);) comune di Sandrigo (VI catasto terreni, sezione unica, foglio 9, mappali nn. 314, 439, 441, 440, 446, 114; foglio 10, mappali nn. 160, 96, 265, 155, 103, 268, 181 e 267; foglio 16 mappale n. 595, compreso attraversamento Roggia Vitella e tratto lungo via Soella (comune Sandrigo) ossia SP n. 53, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 321578 del 11/07/2012;

9.         di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10.     che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Schiavon (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 11, mappali n. 225, 227, 19, 38 , 38, 40 e 229, perdono efficacia e quindi decadono il 26 novembre 2052, termine ultimo di validità del diritto di superficie relativo alla particella n. 227 (ex 42) allegato alla documentazione di progetto;

11.     di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti –Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “E.B.S. Etra Biogas Schiavon s.a.r.l.”;

12.     di approvare l’importo di € 342.768,80 (trecentoquarantaduemilasettecentosessantotto/80)) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

13.     di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.     di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;

15.     di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Luca Zaia

(seguono allegati)

All. A DPGR 211_2012_244542.pdf

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