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Bur n. 93 del 13 novembre 2012


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 187 del 30 ottobre 2012

Deroga al Patto di Stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma ai sensi dell'art. 7 del D.L. 6 giugno 2012, n.74 (cnv. L. 122/2012) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2012.

Il Presidente

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (cnv. L. 122/2012) volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.


VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato decreto-legge che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, prevede, per l'anno 2012, che su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74/2012 possano essere migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto.

VISTA la proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia formulata rispettivamente con le note n. CR.2012.0000093 del 29 giugno, n. 792/CP.52.00000.200 del 29 giugno 2012 e n. A1.2012.0057820 del 2 luglio 2012.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2012 ad oggetto “Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Deroga al patto di stabilità interno.” che all’art. 1, comma 1, prevede, per l’anno 2012, la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (cnv. L. 122/2012) con le procedure previste per il cosiddetto patto regionale verticale disciplinato dai commi 138 e 140 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite massimo di cinque milioni di euro per i comuni della Regione Veneto.

VISTO il comma 17 dell'art. 32 della citata legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi 138 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di “patto verticale regionale”.


VISTO il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, per lo stesso importo procedano a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (Patto regionale verticale).

VISTO il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarino all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le Regioni, entro il 31 ottobre, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

VISTO che il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2012, all’articolo 1, comma 2 prevede che ai fini dell’attuazione del medesimo articolo, le Regioni, nel ridurre gli obiettivi dei comuni nei limiti di cui al comma 1, non peggiorino contestualmente il proprio obiettivo.

VISTO che l’art. 1, comma 2 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2012 permette di utilizzare i maggiori spazi finanziari concessi ai comuni per le finalità di cui al medesimo anche per sostenere spese correnti.

VISTO che l’elenco di cui all’allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, successivamente integrato, individua i comuni veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 31, comma 1 della L. 183/2011, solo i Comuni di Occhiobello e Adria risultano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni del cosiddetto patto di stabilità interno in quanto risultano avere alla data del 31/12/2010 una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

CONSIDERATO che trattandosi di due soli comuni si è ritenuto opportuno procedere in deroga a quanto previsto dalla legge 220/2010 laddove, in attuazione delle procedure di attuazione del patto verticale, è previsto il confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali.

PRESO ATTO che la nota prot. n. 51 del 15/10/2012 del Comune di Occhiobello stima in € 800.000,00 l’ammontare delle spese già effettuate e ancora da sostenere correlate ai terremoti del maggio scorso.

PRESO ATTO che la nota prot. n. 24748 del 24/10/2012 del Comune di Adria in risposta alla nota prot. n. 481203 del 23/10/2012 della Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti segnala come allo stato attuale, e comunque sino al 31/12/ c.a., il Comune non abbia la possibilità di destinare nessun tipo di risorse finanziarie per spese correlate ai terremoti del maggio scorso.

PRESO ATTO che le richieste pervenute non superano il plafond di cinque milioni messo a disposizione per i comuni della Regione Veneto dal D.L. n. 74/2012 (cnv. L. 122/2012).

RITENUTO di incaricare la Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, di comunicare tempestivamente al Comune di Occhiobello la quota di riduzione dell’obiettivo 2012 riconducibile alle spese conseguenti agli eventi sismici del maggio u.s., nonché la Direzione regionale Bilancio di comunicare entro il 31.10.2012 al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

CONSIDERATI i tempi ristretti per la conclusione della procedura.

RITENUTO pertanto di dover necessariamente agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973, al fine di ridurre l’obiettivo del patto di stabilità interno del Comune di Occhiobello per l’anno 2012  ai sensi dei provvedimenti normativi già richiamati.

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 5 del 14 febbraio 2012;

VISTO il Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2012;

VISTO l’articolo 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

VISTA la nota prot. n. 51 del 15 ottobre 2012 del Comune di Occhiobello;

VISTA la nota prot. n. 24748 del 24 ottobre 2012 del Comune di Adria;

decreta

1.       di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;

2.       di ridurre l’obiettivo del patto di stabilità interno del Comune di Occhiobello per l’anno 2012 per l’importo richiesto pari a 800.000,00 euro;

3.       di prendere atto che la Regione del Veneto, nel ridurre l’obiettivo del Comune di Occhiobello, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo;

4.       di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di comunicare tempestivamente al Comune di Occhiobello la quota di riduzione dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2012 ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 9 agosto 2012;

5.       di incaricare la Direzione regionale Bilancio di trasmettere mediante il sistema web, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo al Comune di Occhiobello, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

6.       di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta regionale, ex art. 6 Legge Regionale 10.12.1973, n. 27, nella prima seduta utile;

8.       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.         

                       

Luca Zaia

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