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Bur n. 87 del 23 ottobre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 33 del 10 settembre 2012

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009. Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nel territorio della Regione del Veneto - Decreto n. 17 del 24 aprile 2012 - Adozione della misura di taglio addizionale denominato "Clear cut".

Il Dirigente

Premesso che nel corso del monitoraggio territoriale condotto dal Servizio Fitosanitario Regionale nel giugno 2009 è stata riscontrata nel comune di Cornuda (TV) e per la prima volta nel Veneto, la presenza di un insetto coleottero esotico denominato Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto) in grado di portare a morte numerose specie di latifoglie arboree;

Considerato che Anoplophora glabripennis è inserita nelle liste degli organismi nocivi di quarantena per l’Unione Europea (all. I parte A della Direttiva 2000/29/CE);

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", e il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "attuazione della direttiva 2002/89/CE", che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009 che delimita la zona infestata da Anoplophora glabripennis e vi impone l’applicazione di misure fitosanitarie;

Visto l’articolo 3, primo comma, della citata Ordinanza che demanda al Servizio Fitosanitario regionale il compito di aggiornare la delimitazione delle zone infestate;

Visto il decreto n. 29 del 25 agosto 2009 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata allegata alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il decreto n. 30 del 3 novembre 2009 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata ed ha esteso l’applicazione delle misure fitosanitarie in tutta la zona delimitata (composta dalla zona infestata - in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora glabripennis e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora glabripennis - e dalla zona cuscinetto - con un raggio di 2 km al di là del confine della zona infestata);

Visto il decreto n. 8 del 8 settembre 2010 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha istituito un’ulteriore zona delimitata contermine a quella già definita, in quanto era stato riscontrato un nuovo focolaio dell’organismo nocivo di Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto) in una zona di campagna nella parte a sud-ovest del territorio comunale di Maser (TV);

Visto il decreto n° 17 del 24 aprile 2012 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ai fini della razionalizzazione della monitoraggio territoriale e dell’attuazione dei vincoli imposti, ha ricompreso in un’unica area delimitata le due aree delimitate distinte;

Considerato che con il decreto n. 30 del 3 novembre 2009 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, si è adottato il criterio di definizione di zona delimitata secondo i criteri previsti dalla Decisione della Commissione del 7/11/2008 (2008/840/CE) che stabilisce "Misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis";

Vista la Decisione della Commissione del 7/11/2008 (2008/840/CE) sostituita dalla Decisione (2012/138/UE) di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster);

Considerato che la nuova Decisione (2012/138/UE) di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 prevede, qualora la presenza dell’organismo nocivo è confermata al di fuori della zona infestata, che i confini della zona infestata e della zona cuscinetto siano modificati di conseguenza;

Preso atto inoltre che, dai dati del monitoraggio territoriale eseguito in questi anni nell’area delimitata, si osserva un trend negativo del numero delle piante colpite da Anoplophora glabripennis;

Considerato che nel corso della riunione tecnica del 21 giugno 2012 a Bruxelles relativa all’esame del Dossier di Solidarietà per l’anno 2012, gli uffici della Commissione UE raccomandavano " (…) di adottare misure addizionali di taglio come ad es. il clear cutting" che riguardassero anche piante sane ma contermini a quelle infestate da Anoplophora glabripennis, per accelerare l’azione di eradicazione in atto";

Ritenuto opportuno ai fini di aumentare l’efficienza dell’azione di contrasto ed eradicazione dell’insetto nocivo Anoplophora glabripennis, l’adozione, in determinate aree, di misure di taglio suppletive che ricomprendano piante sane poste in vicinanza di quelle infestate;

decreta

1. Allargamento dei confini della zona infestata e della zona cuscinetto, qualora si confermi la presenza del parassita Anoplophora glabripennis al di fuori della zona infestata.

2. L’adozione della misura denominata "Clear cut" - che consiste nel taglio addizionale delle piante sensibili all’insetto nocivo Anoplophora glabripennis, presenti, entro un raggio di 50 metri, attorno alle piante riscontrate infestate.

3. La misura di taglio addizionale "Clear cut" viene applicata nei seguenti casi:

a. All’interno della zona cuscinetto;

b. All’interno della stessa zona infestata, previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario;

c. Nel caso di ritrovamento di piante infestate poste fuori dalla zona delimitata.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Zanini

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