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Bur n. 84 del 12 ottobre 2012


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 109 del 20 settembre 2012

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e D.D.R. n. 172 del 19.12.2011. " Servizio Sostitutivo Mensa" per la Regione del Veneto. C.I.G. 3776277A5A. Aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 195 del 01.03.2011, ha approvato la pianificazione e programmazione delle attività contrattuali che la Direzione Affari Generali intendeva avviare nel corso dell’anno 2011 ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, provvedimento che prevedeva, tra le altre, la procedura aperta di gara per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione del Veneto.

PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 172 del 19.12.2011 è stata indetta la procedura aperta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per il servizio in argomento e sono stati approvati il bando di gara, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare.

PRESO ATTO che si è ritenuto di procedere all’aggiudicazione in base al criterio stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., vale a dire dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

PRESO ATTO che la Commissione di gara, nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 18 del 23.02.2012, si è riunita in seduta pubblica in data 28.02.2012 per procedere all’apertura dei plichi e delle buste riportanti all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa”.

RILEVATO che l’A.V.C.P. con nota del 13.03.2012 Prot. n. 0024754 ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio nei confronti della Regione del Veneto per la verifica della legittimità della formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, nonché in merito alla valutazione della rete degli esercizi presenti nel territorio delle provincie al quale l’Amministrazione ha dato riscontro in data 20.03.2012 ns. Prot. 132104 fornendo le controdeduzioni ai rilievi formulati.

RILEVATO che l’A.V.C.P. inviava successiva nota in data 19.04.2012 Prot. n. 0038114 nella quale presentava ulteriori osservazioni relative ai due punti oggetto del procedimento istruttorio e, contestualmente, l’archiviazione dello stesso, a cui l’Amministrazione dava riscontro a sua volta con nota del 09.05.2012 Prot. 214148 fornendo nuovi chiarimenti e precisazioni.

RILEVATO  che la Stazione Appaltante, a seguito della seduta pubblica del 18.05.2012 nella quale è risultato che la Ditta Edenred Italia S.r.l. ha ottenuto sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica un punteggio che supera la soglia dell’anomalia, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006, ha sottoposto a verifica l’offerta presentata dalla medesima Società offerta che,  sulla base della relazione effettuata in data 04.06.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali, è stata ritenuta congrua, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 comma 3, Legge 23/12/1999 n. 488.

CON SUCCESSIVO Decreto n. 68 del 14.06.2012 il Dirigente della Direzione Affari Generali ha approvato i verbali di gara ed è stato disposto di effettuare, previo ricevimento degli atti previsti dall’art.16 del Disciplinare di gara, le verifiche previste dalla legge.

CONSIDERATO che in data 06.07.2012 è entrato in vigore il D.L. 95/2012 (Spending Review)  in cui all’art. 1 comma 1 veniva affermato che “i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa” e l’art. 5, comma 7 del medesimo D.L. prevedeva che a decorrere dall’ 01/10/2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di € 7 e che “i contratti stipulati dalle amministrazioni per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto”.

TENUTO comunque conto del combinato disposto dell’ art. 1comma 1 e dell’art. 5 comma 7 del D.L. 95/2012  veniva a mancare di fatto una norma di diritto transitorio per regolamentare le acquisizioni di beni e servizi al di fuori del sistema CONSIP e che in particolare l’art. 1 del D.L. 95/ 2012 nel regolamentare l’obbligo per tutte le amministrazioni di avvalersi della Consip o delle centrali di committenza regionali per i contratti di beni e servizi, non teneva minimamente conto delle procedure di gara avviate e non ancora concluse al momento dell’entrata in vigore del decreto e nella fattispecie la procedura in oggetto.

RILEVATO che in sede di conversione al D.L. 95/2012, approvato in via definitiva il 07.08.2012, il comma 1 dell’art. 1,  ha subito alcune modifiche al fine di chiarire l’applicazione della norma, per cui si è precisato che la nullità prevista dalla disposizione riguarda i contratti stipulati in violazione degli indicati obblighi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., si cita:“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto….”.

CONSIDERATO che l’attuale convenzione stipulata da Consip S.p.a. per la fornitura di buoni pasto – Edizione 5, Lotto 2, già rinnovato, scade il 29.10.2012 e in data 09.08.2012 è stato pubblicato dalla Consip S.p.a. l’avviso di preinformazione relativo alla “Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche – Edizione 6”.

RILEVATO che la Regione del Veneto non può interrompere il servizio sostitutivo di mensa tramite l’erogazione dei buoni pasto e che pertanto ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto con la clausola, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, approvato in via definitiva il 07.08.2012, del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore .., nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

CONSIDERATO che a seguito dei rapporti intercorsi con  la Società Edenred Italia Srl con nota del 14.09.2012 Prot. n. 414056 ha confermato le condizioni economiche offerte in gara, ciò anche in considerazione degli effetti imposti alle parti a seguito della conversione in legge del D.L. 95/2012.

VISTE le LL.RR. n. 6/80 e s.m.i., n. 1/1997 e n. 39/2001;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 95 del 06.07.2012 approvato in via definitiva il 07.08.2012

VISTA la D.G.R. n. 195 del 01.03.2011;

VISTO il D.D.R. n. 172 del 19.12.2011;

VISTO il D.D.R. n. 68 del 14.06.2012;

VISTO il combinato disposto degli articoli 11, comma 5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06.

decreta

1.       di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento del servizio ”Sostitutivo di mensa” per la Regione del Veneto alla Società Edenred Italia S.r.l. di Milano, P.IVA 09429840151 e di procedere, alla scadenza del termine dilatorio, alla sottoscrizione del contratto introducendo nella stessa la clausola di recesso prevista dalla legge.

2.       di stabilire altresì che alla definizione del valore effettivo del buono pasto si provvederà con successivo decreto, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 5, comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge in data 07.08.2012, a seguito dell’adozione da parte della Giunta Regionale del provvedimento di approvazione del valore nominale del buono pasto nel limite massimo di 7,00 euro.

                      

Loriano Ceroni

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