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Bur n. 81 del 02 ottobre 2012


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 167 del 26 settembre 2012

Stagione venatoria 2012/2013. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. AFV "Valle Serraglia".

Il Presidente

Vista la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2012/2013;

Visto il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 11.09.2007, n. 218 del 5.08.2008, n. 144 del 4.08.2009, n. 202 del 17.09.2010 e n. 199 del 25.10.2011 con i quali è stato disposto, ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993, il divieto dell’esercizio venatorio in alcuni mappali ricadenti nell’AFV "Valle Serraglia", sita nei comuni di Mira e Campagna Lupia e non più facenti parte dell’AFV medesima a seguito della disdetta dal relativo consorzio da parte di un proprietario consorziato nel corso delle ultime quattro stagioni venatorie;

Vista la nota prot n. 83654 del 19 settembre 2012 con la quale la Provincia di Venezia evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate a supporto dell’adozione dei richiamati Decreti presidenziali, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2012-2013, di un decreto ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 avente contenuto analogo;

Ritenuto pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2012/2013 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV "Valle Serraglia" e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, confermare, nei mappali non più facenti parte dell’AFV medesima, il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2012/2013 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica - venatoria dell’AFV "Valle Serraglia" nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;

Su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2012/2013 il divieto di caccia di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni, già compresi nell’AFV "Valle Serraglia", siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235, 109, 105, 40, 31 e 32;

2. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Venezia, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;

3. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

4. di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;

5. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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