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Bur n. 79 del 28 settembre 2012


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 164 del 14 settembre 2012

Stagione venatoria 2012/2013. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93 in superfici intercluse.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2012-2013;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” acquisita al protocollo n. 394447 in data 5 settembre 2012  volta a conseguire anche per la stagione venatoria 2012-2013 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Verona con nota prot. n. 97367 del 14/09/2012;

RITENUTO di accogliere l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica – venatoria, anche tenuto conto che per la provincia di Verona il calendario venatorio approvato con DGR n. 1130 del 12.06.2012 non dispone al punto 3. limitazioni di giornate per la caccia alla selvaggina stanziale, con conseguente potenziale disturbo alla gestione faunistico-venatoria dell’Azienda nel corso di tutte e cinque le giornate settimanali ammesse a prelievo;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.              Di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2012/2013 il divieto venatorio di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima;

2.              di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Verona e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;

3.              di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

4.              di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;

5.              di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

6.              di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

           

Luca Zaia

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