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Bur n. 77 del 21 settembre 2012


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 160 del 11 settembre 2012

Stagione venatoria 2012/2013. Limitazione dell'esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza (zona lagunare, province di Venezia e Padova). Art.17 L.R. n. 50/93.

Il Presidente

Vista la legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la L.R. n. 50/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" di recepimento della Legge 157/92 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;

Vista la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012, con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2012-2013;

Richiamati i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti in provincia di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque e sentite le Amministrazioni provinciali interessate, al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;

Richiamato in particolare il Decreto presidenziale n. 180 del 11.08.2010, con il quale sono state disposte le suddette limitazioni per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/1012;

Acquisito il positivo riscontro da parte della Provincia di Padova e della Provincia di Venezia a supporto della riproposizione per la stagione 2012/2013 della specifica regolamentazione, rispettivamente con prot. n. 317554 del 10.07.2012 e prot. n. 320252 del 11.07.2012;

Acquisito altresì il positivo riscontro da parte del Magistrato alle Acque di Venezia sempre a supporto della riproposizione per la stagione 2012/2013 della specifica regolamentazione con prot. n. 365509 del 7.08.2012;

Ritenuto sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2012/2013 la regolamentazione già adottata per le ultime due stagioni venatorie con il citato DPGR 180 del 11.08.2010 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza;

su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di stabilire che nel corso della stagione venatoria 2012/2013 l’esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza (ricadenti nel territorio lagunare delle province di Venezia e di Padova) è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni inderogabili:

a) l’esercizio venatorio è consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio, nonché in data 31.01.2013;

b) l’attività potrà essere svolta esclusivamente da appostamenti individuati dalla Provincia territorialmente competente e istituiti dall’ATC territorialmente competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento; è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;

c) l’attività potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione venatoria. L’ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l’elenco dei cacciatori aventi diritto all’esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;

d) il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 "Lagunare Venezia", in alcun altro ATC;

e) l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall’ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo della Provincia territorialmente competente;

f) non potranno essere utilizzate munizioni di tipo "over 100.200" o di analoga potenza;

2. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 1, termina alle ore 12,00;

3. di fare salve le Ordinanze emanate dal Magistrato alle Acque ai fini della sicurezza della navigazione;

4. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;

5. di trasmettere il presente Decreto al Presidente del Magistrato alle Acque, alle Amministrazioni provinciali di Venezia e Padova nonché agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati;

6. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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