Premesso che con Legge n. 135 in data 7 Agosto 2012, è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".
Le modificazioni introdotte in sede di conversione alle disposizioni già contenute nell’art. 16 del D.L. citato, hanno ufficialmente previsto il nuovo istituto del Patto regionale verticale incentivato, riportando puntualmente quanto già previsto e indicato nel testo del provvedimento adottato dalla Giunta regionale in data 07 agosto 2012 con DGR n. 1724/2012 ad oggetto "Art. 16 D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 come modificato in sede di conversione con provvedimento in itinere. Patto verticale incentivato. Avvio procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto."
Con detto provvedimento la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, pur anticipando i tempi di legittimazione normativa, condividere previamente con i rappresentanti degli Enti locali i termini di gestione della nuova opportunità per il territorio regionale, nella consapevolezza reciproca della difficoltà di elaborare, attivare e portare a conclusione una procedura amministrativa di regolamentazione di un istituto ancora in itinere.
Con DGR n. 1764 del 28 agosto 2012 ad oggetto "Presa d’atto delle nuove disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dalla Legge di conversione 07 agosto n. 135 in vigore dal 15.08.2012. Patto verticale c.d. incentivato. Adesione parziale alla proposta ANCI Veneto di integrazione della procedura operativa già avviata ai sensi della DGR n. 1724 del 7.08.2012." la Regione del Veneto ha preso atto della introduzione ex lege del nuovo istituto Patto regionale verticale incentivato, e aderito in parte alle proposte dell’ANCI Veneto, nel frattempo pervenute, confermando parametri, termini e modalità operative già previste dalla precedente DGR n. 1724/2012, ma introducendo un’alternativa a quanto già concordato in favore dei Comuni del territorio.
È stata quindi introdotta la possibilità per i medesimi, ai fini dell’accesso al plafond di spazi finanziari, di presentare domanda/attestazione o ai sensi di quanto consentito dalla DGR n. 1724/2012, o ai sensi di quanto consentito nella successiva DGR n. 1764/2012.
I Comuni che avessero già utilmente trasmesso la propria richiesta/attestazione ai sensi della prima DGR n. 1724/2012, hanno quindi potuto presentare nuova richiesta/attestazione sostitutiva della precedente, beneficiando di quanto successivamente previsto.
Visto l’Accordo tra Governo e Regioni, sancito in data 3 agosto 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 16 comma 12-ter, che ha consentito alla Regione del Veneto di innalzare l’importo degli spazi cedibili ai comuni di cui all’allegato A) al D.L. convertito da € 29.015.000,00 ad € 57.194.867,13.
Considerato che la Regione del Veneto è ad oggi in grado di utilizzare completamente il plafond messo a disposizione dallo Stato, rinunciando contestualmente per l’anno 2012 ad una quota di impegni di spesa corrente pari a complessivi € 70.000.000,00 in favore dei Comuni del territorio interessati al Patto regionale verticale incentivato.
Preso atto che tale plafond consentirà pertanto ai Comuni veneti di effettuare pagamenti a valere sui propri residui passivi in conto capitale contribuendo a favorire la ripresa del sistema economico locale.
Richiamati i criteri di virtuosità e di ripartizione del plafond di cui alla precedente DGR n. 1724/2012 e gli ulteriori criteri di virtuosità di cui alla DGR n. 1764/2012.
Preso atto che su 268 Comuni del Veneto potenzialmente interessati alla nuova opportunità loro riservata, hanno presentato richiesta di accesso al plafond 231 Enti nei termini ristrettissimi concessi dalla pertinente normativa nazionale (solo 3 settimane) di cui alle DGR n. 1724/2012 e 1764/2012 citate, come risulta dall’elenco Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo.
Verificata la necessità di escludere dalla ripartizione del plafond di spazi finanziari di cui sopra la richiesta del solo Comune di Casale sul Sile che è risultato non ottemperante al primo criterio di virtuosità previsto dalle DGR anzidette, ovvero il rispetto del Patto di Stabilità nell’anno 2011.
Preso atto che dal disposto dell’art. 16 comma 12-quinquies, del D.L. 95/2012 come modificato dalla Legge di conversione e dal Comunicato M.E.F. in data 3 settembre 2012, risulta obbligatorio per l’effettiva realizzazione del Patto regionale verticale incentivato, che la Regione comunichi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun Comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, entro il termine perentorio del 10 settembre 2012 sia a mezzo web che con lettera raccomandata A.R.
Ritenuto pertanto di dover necessariamente agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973, sia all’approvazione del plafond massimo di spazi finanziari cedibili in favore dei Comuni sia alla sua ripartizione tra tutti gli Enti che hanno fatto utilmente richiesta ai sensi delle DGR già richiamate.
Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Visto l’art. 16 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.
Visto l’Accordo tra Governo e Regioni sancito in data 3 agosto 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Richiamate le disposizioni della Giunta regionale di cui alle DGR n. 1724 in data 7 agosto 2012 e DGR n. 1764 in data 28 agosto 2012.