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Bur n. 72 del 31 agosto 2012


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO n. 150 del 14 agosto 2012

Stagione venatoria 2012/2013. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" - provincia di Venezia.

Il Presidente

Vista la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2012/2013;
Visto il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
Vista l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 167094 del 10 aprile 2012) volta a conseguire per la stagione venatoria 2012-2013 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, sottratta alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda Agricola, e l’altra destinata, per una metà della lunghezza del canale stesso, ad Oasi di Protezione e, per la restante parte, ad Azienda Faunistico-Venatoria;
Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 358.318 del 2/08/2012 con la quale si dà atto che:
• il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell’Azienda Faunistica-Venatoria “Valle Ca’Da Riva” e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
• il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con manufatti in cemento collocati a entrambe le estremità dello stesso;
• sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla L.R. 1/2007;
e si esprime una valutazione di opportunità in ordine all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi nelle more della definizione di eventuali modifiche ai confini della Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”.
Ritenuto di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica-venatoria;
Su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2012/2013, il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” (provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”;
2. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Venezia e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
3. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
4. avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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