Introduzione, nel Veneto, di misure di salvaguardia per la specie anguilla europea ai sensi dell'art.16, c.2 della Lr 19/1998.
Il Presidente
Visto il Reg. CE n. 1100/2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (Anguilla anguilla);
Vista la Decisione della Commissione Europea in data 11/07/2011 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale per la gestione dell’anguilla in Italia;
Dato atto che il Piano Nazionale di cui sopra prevede l’adozione, a livello regionale, di misure di salvaguardia quali condizioni indispensabili per il mantenimento di regimi autorizzativi aventi per oggetto la pesca professionale ed amatoriale dell’anguilla;
Considerate le positive interlocuzioni intercorse con le Province del Veneto;
Visto l’art. 16, c.2 della Lr 28 aprile 1998 n.19 che prevede, in circostanze eccezionali, l’introduzione di divieti o limitazioni per l’esercizio della pesca allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica, da formalizzare con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
Su conforme proposta del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. sono disposte, ai sensi e per i fini di cui all’art.16, c.2 della Lr n.19/1998, le seguenti misure di salvaguardia per la specie anguilla europea (Anguilla anguilla), da applicarsi nelle acque interne e marittime interne del Veneto:
• taglia minima di cattura: 40 cm;
• periodo di divieto di pesca: dal 1° gennaio al 31 marzo;
• divieto di pesca in prossimità di sbarramenti e scale di rimonta;
• divieto del rilascio di autorizzazioni per la pesca di giovanili di anguilla (cieche/ragani);
• divieto di utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea (Anguilla anguilla) come esca;
2. le misure di salvaguardia di cui al punto 1. debbono essere osservate sia dai pescatori di professione che dai pescatori sportivo-amatoriali;
3. la non osservanza delle suindicate misure di salvaguardia comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art.33 c.3 della Lr 19/1998;
4. è disposto l’invio di copia conforme del presente Decreto, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali del Veneto e a tutti gli organi di vigilanza preposti sul territorio regionale;
5. l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia