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Bur n. 39 del 22 maggio 2012


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 85 del 02 maggio 2012

Legge 04.11.1963 n. 1457 e successive modifiche ed integrazioni - Legge 31.05.1964, n. 357 - Legge 04.07.1966, n. 499. Provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont. Passaggio aree espropriate residuate in proprietà al Comune di Longarone per la realizzazione del P.R.P. di Longarone. 25° Elenco.

Il Presidente


Vista la domanda in data 24.01.2012, n. 712 con la quale il Comune di Longarone ha chiesto l'assegnazione delle aree residuate comprese nel vigente strumento urbanistico generale del Comune di Longarone approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 269 del 12.08.1974, esecutiva al n. 18899/11 a far tempo dall’11.09.1974;

Considerato che le aree di cui trattasi, comprese nel piano di espropriazione generale, sono state espropriate a favore del Demanio dello Stato – ramo LL.PP. con Decreti Prefettizi in data 07.11.1969, n. 2.31.18/169 DIV.-VA, in data 25.02.1977 n. 2.31.18/899 DIV.I., in data 28.03.1979, n. 2.31.18/1835 I, in data 01.02.1982 n. 2.31.18/127 IV;

Rilevato che la presente domanda riguarda l’assegnazione in proprietà dell’area compresa nel P.R.G. sulla quale dovrà essere realizzata un’opera di pubblico interesse del Capoluogo avente per oggetto i lavori di ampliamento dell’esistente impianto di depurazione del capoluogo;

Vista la copia dell’ estratto di mappa relativo al foglio 27, degli estratti del P.R.G. vigente e di quello adottato e copia delle visure catastali del Comune di Longarone indicanti le aree richieste;

Rilevato che il Sindaco del Comune di Longarone conferma con l'istanza presentata che le aree descritte non rientrano tra quelle destinate nel suddetto P.R.P. ad opere pubbliche per conto dello Stato;

Rilevato, altresì, che le succitate aree non sono mai state chieste in assegnazione da altri aventi diritto in base a provvidenze previste dalla legislazione sul Vajont;

Considerato che, pertanto, è possibile procedere al trasferimento in proprietà al Comune istante, a titolo gratuito, delle superfici in questione ai sensi della legge 04.07.1966 n. 499, che cita testualmente “passano in proprietà al Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonché quelle destinate all’edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto”;

Viste le istruzioni a suo tempo svolte dal Ministero LL.PP. in data 18.10.1971 n. 3361 con riferimento alle decisioni adottate dal Ministero delle Finanze e dal Consiglio di Stato in merito al passaggio di proprietà ai Comuni delle aree espropriate;

Considerato che in base alle norme contenute nel Dpr 15.01.1972 n. 8, integrate con Dpr 24.07.1977 n. 616, le funzioni amministrative riguardanti la materia relativa alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da gravi calamità naturali sono delegate alle Regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 04.11.1963 n. 1457;
Vista la legge 31.05.1964 n. 357;
Vista la legge 26.06.1965 n. 785;
Vista la legge 04.07.1966 n. 499;
Visti i DD.PP.RR. 15.01.1972 n. 8 e 24.07.1977 n. 616;

Decreta


1. di assegnare in proprietà esclusiva ed assoluta al Comune di Longarone l’area destinata alla realizzazione dell’ampliamento dell’esistente impianto di depurazione del capoluogo, compresa nel P.R.G. adottato, individuata nel N.C.T. del Comune di Longarone come segue:

Fg. 27 mapp. n. 156 di are 69,33

2. di demandare all'Unità di Progetto Genio Civile Regionale di Belluno l'incarico di identificare, in base ai dati catastali aggiornati, consistenza e confini della citata area, e di provvedere alla consegna della medesima al Comune di Longarone, provvedendo alla registrazione, volturazione e trascrizione del relativo titolo costitutivo della proprietà.

Luca Zaia

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