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Bur n. 21 del 16 marzo 2012


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 50 del 07 marzo 2012

Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 25/01/2010 tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la ULSS 12 Veneziana e la Società SAGIR per la realizzazione di un Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti e altre opere funzionali alla nuova fermata SFMR di Marocco (parcheggio lato ovest, viabilità di accesso e annesso parco fluviale). Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4, della Lr n. 35/2001.

Il Presidente

Premesso

• che in data 25/01/2010 è stato stipulato tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, ULSS 12 Veneziana, Società SAGIR SNC Gestioni Immobiliari Rurali di Enrico Rigoni & C. (ora SAGIR SRL) un Accordo di Programma, successivamente reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 23/02/2010, costituente variante urbanistica al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001;
• che il suddetto Accordo definiva gli impegni e le opere da realizzare a carico della Società SAGIR, consistenti in un intervento di edificazione da destinarsi a Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti e in alcune opere funzionali alla nuova fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) di Marocco, queste ultime nel dettaglio comprendenti:
a) il parcheggio a ridosso della nuova stazione SFMR di Marocco (lato ovest), per una superficie complessiva di 8150 mq;
b) il prolungamento di via Scarante, sino a raggiungere il nuovo parcheggio, nonché la rotatoria prevista per consentire la sosta dei mezzi pubblici;
c) il parco fluviale lungo il Dese, per una profondità di 50 m circa;
• che secondo quanto convenuto all’art. 6 dell’Accordo, il termine entro il quale la Società SAGIR avrebbe dovuto realizzare le sopra elencate opere, di cui ai punti a), b) e c), era stato fissato in due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione dell’Accordo medesimo, avvenuta il 09/03/2010, e quindi entro il termine del 09/03/2012, pena la decadenza della variante urbanistica introdotta;
• che la Società SAGIR SNC (ora SAGIR SRL), trovatasi nell’impossibilità di dare avvio per tempo alla realizzazione delle suddette opere, con nota in data 24/11/2011, ha presentato richiesta di proroga del termine di cui all’art. 6 dell’Accordo, sino alla data del 30/06/2013, motivando la richiesta con le difficoltà operative connesse al periodo di malattia e al successivo decesso del sig. Enrico Rigoni, socio di maggioranza ed unico amministratore della SAGIR SNC, scomparso in data 16/03/2011;
• che considerata l’ammissibilità della richiesta avanzata dalla SAGIR, con nota del 16/12/2011, prot. n. 587468, il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha convocato, per il giorno 23/12/2011, un’apposita Conferenza di Servizi per valutare la possibilità di differimento del termine di che trattasi;
• che in detta sede, come si evince dal relativo verbale, i soggetti interessati, all’unanimità, hanno espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza avanzata dalla Società SAGIR, tuttavia, tenuto conto dello stato di avanzamento della relativa progettazione, hanno ritenuto di accordare un termine temporale più adeguato – termine peraltro congruente con la prevista tempistica di realizzazione della nuova fermata SFMR di Marocco – concedendo ulteriori tre mesi rispetto a quanto richiesto dalla medesima Società con la sopra richiamata nota del 24/11/2011, fissando pertanto il nuovo termine al 30/09/2013;
• che in ordine alle decisioni assunte nella riunione della Conferenza di Servizi del 23/12/2011, a seguito del regolare espletamento delle formalità di deposito/pubblicazione, di cui alla L.R. n. 11 del 23/04/2004, è pervenuta n. 1 osservazione, a firma di privati cittadini, con la quale gli osservanti – nell’esprimere parere favorevole circa la concessione della proroga alla Società SAGIR – hanno avanzato alcune richieste, articolate in quattro distinti punti;
• che in data 03/02/2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture con nota prot. n. 20574 del 16/01/2012, al termine della quale è stata approvata all’unanimità la controdeduzione all’unica osservazione pervenuta, così come esplicitata nel verbale di Conferenza, in particolare non rilevando – a fronte dell’accoglimento delle richieste contenute al punto 3. dell’osservazione – alcun impedimento all’approvazione del differimento del termine stabilito dall’art. 6 dell’Accordo e, nel contempo, decidendo di dare risposta alle restanti richieste contenute ai punti 1., 2. e 4. dell’osservazione – non attinenti il procedimento amministrativo in essere – con verbale a parte, da redigersi seduta stante tra Regione del Veneto e Comune di Venezia;
• che, pertanto, in data 03/02/2012, i soggetti interessati hanno sottoscritto, tramite rappresentanti all’uopo delegati a norma dei rispettivi ordinamenti, il testo definitivo dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010 (Allegato A) - recepente il differimento del termine di che trattasi e il cui schema era stato preventivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2305 del 29/12/2011 - decidendo altresì di allegarvi il verbale della Conferenza del 03/02/2012 (Allegato A1), nonché il verbale redatto a parte, seduta stante, tra Regione del Veneto e Comune di Venezia (Allegato A2), in risposta alle richieste di cui ai punti 1., 2. e 4. dell’osservazione sopra menzionata;
Preso atto
• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 229 del 22/02/2012 ha ratificato le positive risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il 03/02/2012;
• che con Delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 17 del 27/02/2012 è stato ratificato l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010, sottoscritto in data 03/02/2012;
• che l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010, non modifica i contenuti di carattere urbanistico e progettuale del medesimo Accordo;
Considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della Lr n. 35/2001 l’Accordo di Programma “è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”;
Visti
• la Lr n. 35/2001, art. 32;
• l’Accordo di Programma stipulato in data 25/01/2010, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, ULSS 12 Veneziana e Società SAGIR SNC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 23/02/2010;
• la DGRV n. 2305 del 29/12/2011;
• la DGRV n. 229 del 22/02/2012;
• la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 17 del 27/02/2012;

Decreta


1. di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge Regionale n. 35/2001, l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010, sottoscritto in data 3 febbraio 2012 dalla Regione del Veneto, dal Comune di Venezia, dalla ULSS 12 Veneziana e dalla Società SAGIR SRL, per l’approvazione della proroga del termine di cui alle premesse, che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato A), unitamente ai suoi allegati (Allegato A1) e (Allegato A2);
2. di dare atto che il suddetto Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 25/01/2010 non modifica i contenuti di carattere urbanistico e progettuale dell’Accordo medesimo;
3. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento unitamente al testo dell’Atto Aggiuntivo e ai suoi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

Allegato A1_238689.pdf
Allegato A2_238689.pdf
Allegato A_238689.pdf

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