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Bur n. 95 del 16 dicembre 2011


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 160 del 29 novembre 2011

Revoca parziale D.D.R. n. 37 del 28.03.2011 della Direzione Affari Generali (Art. 21-quinquies Legge 241/90) per la parte relativa all'approvazione degli atti di gara per il "Servizio sostitutivo di mensa - Buono Pasto" per i dipendenti della Regione del Veneto. C.I.G. 2588301D8A.

Il Dirigente


Considerato che con D.G.R. n. 195 del 01/03/2011 è stata approvata la pianificazione e la programmazione dell’attività contrattuale che la Direzione Affari Generali doveva porre in essere per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. n. 163/06, la quale prevedeva tra le altre le procedure di gara per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa” e del “Servizio gestione mense e bar” per i dipendenti della Regione del Veneto;

Preso atto che con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 37 del 28/03/2011 sono stati approvati gli atti di gara relativi ai citati appalti per l’affidamento del LOTTO 1 “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione Veneto per il prossimo triennio con un importo complessivo presunto per l’intera durata contrattuale di € 8.662.500,00= (IVA esclusa al 4%), e per il Lotto n. 2 “ Servizio di Gestione mense e bar” per i dipendenti della Regione del Veneto per il prossimo triennio con un importo complessivo minimo del canone concessorio a favore dell’Amministrazione Regionale di € 210.000,00= ritenendosi necessario procedere secondo quanto è previsto dal D.Lgs.vo n. 163/06 agli articoli 54 e 55, che disciplinano la procedura idonea all’espletamento delle gare sopra la soglia comunitaria; nella fattispecie si tratta infatti di una procedura aperta, che consente la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati;

Preso atto che per il “Servizio sostitutivo di mensa” ovvero i buoni pasto o ticket, gli atti di gara di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 37 del 28/03/2011 prevedono un valore facciale del buono pasto pari a € 10,50, quindi con un incremento del valore facciale pari a € 1,00 rispetto all’attuale valore di € 9,50;

Considerato che la determinazione del valore del ticket pari a € 10,50 è stato calcolato sia in base agli aumenti degli indici ISTAT rispetto all’attuale valore e sia in base a una valutazione sul costo di un “pasto tipo”, praticato in particolare nell’area della Città di Venezia, risultante più elevato che in altre aree, nonché in rapporto al valore praticato in altri Enti veneziani e regionali;

Considerato che a seguito numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 9, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, stante il quale “il trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti per gli anni 2011-2012-2013 non deve superare “il trattamento ordinario spettante per l’anno 2010”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 15 aprile 2011, ha emanato la circolare n.12;

Preso atto che tale circolare reca “Si rappresenta che il limite stabilito nel primo comma dell’articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo, illustrate nei paragrafi successivi, finalizzate a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento. Tale invarianza dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto, la cui misura non potrà essere incrementata nel medesimo triennio anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. c) del TUIR , i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a € 5,29”;

Considerato che successivamente, a seguito di un quesito posto alla Sezione della Corte dei Conti della Toscana, dalla Provincia di Prato, con il quale la stessa Provincia intendeva capire se l’aumento del valore del buono pasto da euro 5,29 ad euro 7,50 doveva considerarsi parte del trattamento economico ordinariamente spettante al dipendente ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 1, della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, o potesse invece ritenersi svincolato dallo stesso, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 187 del 21 luglio 2011, si è espressa evidenziando che in base all’art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, mentre per la quota eccedente tale valore, esso è assoggettato a tassazione e a ritenute previdenziali, pur essendo non monetizzabile (vedi anche Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 24/2006);

Preso atto, pertanto, che la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata entro l’importo predetto (euro 5,29), oltre il quale concorre alla formazione del reddito, deve ritenersi che un incremento del valore del buono pasto oltre tale soglia concorre alla formazione del reddito del dipendente ed entra a far parte, per disposizione di legge, della componente retributiva del compenso del dipendente, perdendo la sua natura assistenziale;

Considerato che, per quanto sopra esposto, ne consegue che l’aumento del valore del buono pasto oltre tale soglia deve considerarsi parte del trattamento economico ai fini del rispetto del disposto ex art. 9, comma1 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, secondo il quale, si ribadisce, “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”;

Evidenziato che si è espressa analogamente in data 14 settembre 2011 in sede consultiva la Corte dei Conti della Puglia e già in data 17 giugno 2011 la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna;
Preso atto che in data 11/07/2011 scadeva il termine di presentazione delle offerte in questione sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2 e che la Commissione di gara appositamente nominata con D.D.R. n. 98 del 12/07/2011 ha iniziato a svolgere i propri lavori sulle domande presentate dalle ditte concorrenti sino ad arrivare a esaminare le offerte tecniche, sospendendo in data 23/09/2011 i propri lavori prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e fronte di quanto sopra emerso;infatti il proposto aumento del valore facciale del ticket contenuto nella gara in corso, sembra concretizzare, a parere degli organismi sopracitati, violazione del divieto posto dalla legge n. 122/2010;

Visto che l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 prevede che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, l’organo che ha emanato un provvedimento può altresì revocarlo.

Constatato che per i motivi sopraggiunti e sopra esposti si rende necessario, al fine di garantire la miglior tutela dell’interesse pubblico, nell’attuale stato della procedura d’appalto che consente di ritenere esclusa la sussistenza di una aspettativa tale da meritare una tutela giurisdizionale in capo ai concorrenti (TAR Sicilia, sez. I, 4/2/2011 n. 210), in quanto, non essendosi proceduto all’apertura delle offerte economiche, non risultano violati diritti o interessi delle concorrenti pregiudizievoli per la loro attività, procedere alla revoca parziale del Decreto del Dirigente n. 37 del 28/03/2011 relativo all’approvazione degli atti di gara nella parte in cui disciplinano l’affidamento del LOTTO 1 “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione del Veneto e conseguentemente la corrispondente parte del bando di gara trasmesso alla GUUE in data 30/05/2011 C.I.G. 2588301D8A fermo restando il rimanente;

Considerate le ragioni sopra esposte appare in fine opportuno e necessario oltre che procedere alla revoca degli atti di gara in oggetto, provvedere nel più breve tempo possibile alla approvazione e ripubblicazione dei medesimi, adeguati alle ragioni della revoca.

- Vista la D.G.R. n. 195 del 01/03/2011
- Visto il D.D.R. n. 37 del 28/03/2011
- Vista La Legge 30 luglio 2010 n. 122
- Vista la Circolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 aprile 2011 n. 12
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
- Visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.
- Vista la nota datata 31/10/2011 Prot. N. 505612 trasmessa alla Segreteria Generale della Programmazione e p.c. al Vicepresidente e Assessore al Territorio, alla Cultura, agli Affari generali e al Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane;
Tutto ciò premesso e considerato

Decreta


1. di revocare parzialmente quanto approvato con Decreto del Dirigente n. 37 del 28/03/2011 limitatamente alla parte contenuta negli atti di gara relativa alla disciplina dell’appalto per l’affidamento del LOTTO 1 “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione del Veneto, e conseguentemente dichiarare decaduto il bando di gara trasmesso alla GUUE in data 30/05/2011 C.I.G. 2588301D8A per tale parte nonché ogni altro atto collegato o connesso al procedimento in questione i cui presupposti istitutivi risultano revocati;

2. di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante apposito avviso anche sulla GUUE oltre che comunicata a chi di competenza;

3. di stabilire, altresì, che della revoca della procedura di gara venga data comunicazione diretta agli operatori economici che hanno presentato, nel termine di pubblicazione del bando, l’offerta alla gara di cui trattasi;

4. di provvedere con successivo atto ad indire nuovamente la medesima gara adeguando gli atti di gara in modo da superare le ragioni di opportunità che hanno portato alla revoca parziale del decreto n. 37 del 28/03/2011;

5. di stabilire sin d’ora che la nuova indizione della suddetta gara avrà carattere d’urgenza, attesa la scadenza dell’attuale contratto fissata al 31.12.2011.

Giancarlo Boaretto

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