Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 89 del 29 novembre 2011


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 213 del 15 novembre 2011

Stagione venatoria 2011/2012. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Lr 50/1993. AFV "Valle Ca' Da Riva" - provincia di Venezia.

Il Presidente


Vista la deliberazione n. 1041 del 12.07.2011 e successive modifiche con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2011/2012;

Visto il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

Vista l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico - Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” volta a conseguire per la stagione venatoria 2011/2012 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, Lr 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, sottratta alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda Agricola, e l’altra destinata, per una metà della lunghezza del canale stesso, ad Oasi di Protezione e, per la restante parte, ad Azienda Faunistico - Venatoria;
Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 508328 del 25/10/2011 con la quale si dà atto che:
• il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell’A.F.V. “Valle Ca’Da Riva” e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
• il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con manufatti in cemento collocati a entrambe le estremità dello stesso;
• sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della Lr 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla Lr 1/2007;
e si esprime una valutazione di opportunità in ordine all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi nelle more della definizione di eventuali modifiche ai confini della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.

Ritenuto di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico - Venatoria “Valle Cà Da Riva” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica – venatoria;

Su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta


1) Per l’intera durata della stagione venatoria 2011/2012 è disposto il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1, della Lr 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” (provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista - Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;

2) l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

3) copia del presente decreto sarà trasmessa all’Amministrazione provinciale di Venezia ed alle Associazioni Venatorie riconosciute per quanto di competenza.

Luca Zaia

Torna indietro