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Bur n. 82 del 04 novembre 2011


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 199 del 25 ottobre 2011

Stagione venatoria 2011/2012. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Lr 50/1993. AFV "Valle Serraglia".

Il Presidente


Vista la deliberazione n. 1041 del 12.07.2011 e successive modifiche con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2011/2012;

Visto il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

Richiamata la nota della Provincia di Venezia, Settore Caccia, Pesca e Polizia provinciale, prot. n. 63655/07 del 10 agosto 2007 che rileva la particolare situazione faunistica ed ambientale che si era venuta a creare nel territorio facente capo all’Azienda faunistico venatoria “Valle Serraglia”, sita nei comuni di Mira e di Campagna Lupia, a seguito della disdetta dal relativo consorzio da parte di un proprietario consorziato con conseguente esclusione di alcune superfici da quelle incluse nell’A.F.V. medesima;

Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 11.09.2007, n. 218 del 05.08.2008, n. 144 del 04.08.2009 e n. 202 del 17.09.2010 con i quali è stato disposto, ai sensi dell’art. 17 della Lr 50/1993, il divieto dell’esercizio venatorio nei suddetti fondi nel corso delle ultime quattro stagioni venatorie;

Vista la nota prot n. 454317 del 3 ottobre 2011 con la quale la Provincia di Venezia evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate con la precedente nota prot. 63655/07 del 10.08.2007 sopra citata, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2011-2012, di un decreto ai sensi dell’art. 17 c. 1 della Lr 50/93 avente contenuto analogo al precedente DPGR n. 202 del 17.09.2010;

Ritenuto pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2011/2012 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV “Valle Serraglia” e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, confermare il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2011/2012 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica – venatoria dell’AFV “Valle Serraglia” nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;

Su conforme proposta dell’ Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta

1) Per l’intera durata della stagione venatoria 2011/2012 è disposto il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della Lr 50/93 nei terreni siti nel Comune di Mira (Ve) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 ,109, 105, 40, 31 e 32;

2) l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

3) copia del presente decreto sarà trasmesso all’Amministrazione provinciale di Venezia ed alle Associazioni Venatorie riconosciute per quanto di competenza.

Luca Zaia

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