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Bur n. 78 del 18 ottobre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI n. 24 del 15 luglio 2010

Crestani Sebastiano Flavio & C. s.n.c. - Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo "La Montagnola" - Comune di localizzazione: Conco (VI). Procedura di screening ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni

Il Dirigente


Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008, presentata dalla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., con sede legale in Via Bagnara 16 - 36062 Conco (Vi), pervenuta in data 04/02/2010 e acquisita con prot. n. 65349/45.07 del 04/02/2010, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 4/2008, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 137208/45.07 del 11/03/2010, l’avvio del procedimento a decorrere da 26/02/2010;

Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che il progetto prevede l’intervento di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo “La Montagnola” in Comune di Conco (Vi);

Preso atto che gli interventi di progetto consistono in:

- ampliamento della superficie di scavo pari a 19.500 m2, per un volume di materiale estrattivo totale pari a 568.000 m3;
- ricomposizione ambientale, con sistemazione vegetazionale e ripristino a pascolo dell’area interessata dall’intervento;

Preso atto delle seguenti osservazioni, pervenute ai sensi dell’art.20 comma 3 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008:
- Comune di Conco (Vi), prot. n. 230388/45.06 del 26/04/2010;
- Studio Legale Avvocato Foletto, prot. n.212611/45.06 del 19/04/2010;

Considerato che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 26/05/2010, nella quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, come comunicato al proponente durante la seduta e come risulta dal verbale della stessa;

Preso atto che il proponente ha trasmesso all’U.C. VIA ulteriore documentazione aggiuntiva che è stata acquisita con prot. n. 320415/45.07 del 09/06/2010.

Considerato che, a seguito del suddetto deposito, ai fini della valutazione delle osservazioni e delle integrazioni pervenute, la Commissione Regionale VIA, con nota prot. n. 360456/45.07 del 30/06/2010, ha comunicato al proponente il rinvio dell’esito dell’istruttoria in questione sino alla conclusione della fase valutativa del Gruppo Istruttorio.

Sentito l’esito dell’istruttoria in questione da parte del Gruppo Istruttorio nominato e sentita la Commissione Regionale VIA, la quale, nella seduta del 14 Luglio 2010, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV, punto 8, lett. i) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, e preso atto che non esistono impatti significativi negativi sull’ambiente, in quanto:
1. non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
2. l'intervento di ampliamento risulta piuttosto contenuto in termini di superficie complessiva, pur trattandosi di raddoppio dell’attuale superficie autorizzata; le profondità di scavo risultano abbastanza modeste;
3. sono state esaminate le condizioni di stabilità dell’intervento, sotto il profilo geotecnico, tenuto conto della sismicità della zona;
4. non sono state ipotizzate incidenze sui siti di Rete Natura 2000;
5. gli impatti sull'ambiente circostante sono analoghi a quelli del progetto autorizzato;
6. non sono state evidenziate criticità particolari;
7. esiste una buona accessibilità, intesa sia come percorribilità del sistema viario con possibilità di operare con mezzi meccanici adeguati, sia come entità del materiale sterile da rimuovere (scopertura) per arrivare al banco di “marmo” utile;
8. è assicurata la stabilità dei versanti, ovvero l’assetto statico delle aree individuate come potenzialmente produttive, con garanzia che i fronti rocciosi sono in grado di sopportare senza eccessive limitazioni le variazioni delle spinte gravitative conseguenti i lavori di coltivazione;
9. esiste la possibilità di ricomporre l’ambiente riportandolo ad una situazione quanto più possibile simile a quella preesistente, sia dal punto di vista geomorfologico che da quello vegetazionale;

all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 come modif. e integr. dal D.Lgs. n. 4/2008, con le seguenti prescrizioni:

• siano fatti salvi gli esiti delle verifiche di fattibilità e procedibilità sulla base del disposto della Lr 44/1982 e delle altre norme applicabili;
• i periodi di interruzione dell’attività di cava vengano concordati con l’amministrazione comunale ed eventualmente estesi anche al mese di Luglio;
• le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione finale vengano concordate con il Servizio Forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare la superficie a prato;
• venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura in quantità tale da garantire un adeguato spessore di suolo in grado di garantire un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;
• l’angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante.

Decreta


1) L’esclusione del progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 come modif. e integr.dal D.Lgs. n. 4/2008, con le seguenti prescrizioni:
• siano fatti salvi gli esiti delle verifiche di fattibilità e procedibilità sulla base del disposto della L.R. 44/1982 e delle altre norme applicabili;
• i periodi di interruzione dell’attività di cava vengano concordati con l’amministrazione comunale ed eventualmente estesi anche al mese di Luglio;
• le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione finale vengano concordate con il Servizio Forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare la superficie a prato;
• venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura in quantità tale da garantire un adeguato spessore di suolo in grado di garantire un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;
• l’angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante.

2) Di pubblicare l’oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con le modalità previste dall’art. 1, comma 1 lett. d) della legge regionale n. 14/1989;

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

4) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., con sede legale in Via Bagnara 16 - 36062 Conco (Vi), e di trasmetterlo al Comune di Conco (Vi), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Geologia e Attività Estrattive.

Paola Noemi Furlanis

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