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Bur n. 76 del 11 ottobre 2011


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 191 del 23 settembre 2011

Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 338. Indicazione del grado di coerenza ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 26/2011. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 22 settembre 2011.

Il Presidente


Premesso che:
- la legge 14 novembre 2000, n. 338, che prevede la costruzione o la realizzazione di interventi su immobili destinati ad ospitare gli studenti universitari con il co-finanziamento da parte dello Stato, e l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 26/2011 del 7 febbraio 2011 individuano, quali soggetti che possono presentare richiesta di co-finanziamento, Regioni, Università, Organismi di Gestione, Fondazioni, Collegi Universitari, ONLUS, Istituti senza scopo di lucro;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 7 febbraio 2011 n. 26 le richieste di cofinanziamento devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 27/2011, di cui all’art. 1 comma 4 della citata legge n. 338/2000, relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida in merito a parametri tecnici ed economici per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari;
- l’art. 4, comma 3, del citato Decreto n. 26/2011 prevede altresì che le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, forniscano al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il grado di coerenza degli interventi presentati con la propria programmazione regionale;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 22 settembre 2011 è stato definito il ”grado di coerenza” con la programmazione regionale, degli interventi di realizzazione e ristrutturazione di alloggi e residenze per studenti universitari presentati dalla Fondazione Frati Minori Onlus, dall’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, dalla Fondazione Universitaria Iuav Venezia e dal Collegio Universitario Don Mazza;

Considerato che:
- entro il 28 luglio 2011 ha presentato domanda di cofinanziamento per l’acquisto dell’immobile da adibire ad alloggi per studenti dell’area ex Caserma Passalacqua e Santa Marta in Verona, per l’importo di euro 10.862,259,00, anche l’ESU di Verona;

Dato atto che:
- la Struttura regionale competente ha provveduto alla verifica del “grado di coerenza” dell’ intervento proposto con la programmazione regionale in materia, come previsto dall’art. 4, comma 3, del citato Decreto 26/2011;

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla definizione del ”grado di coerenza” degli interventi proposti con la programmazione regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Decreto n. 26/2011;

Vista la legge 14.11.2000, n. 338;

Visti i Decreti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 26 del 7 febbraio 2011 e n. 27 del 7 febbraio 2011;

Viste le richieste di cofinanziamento regionale presentate dei soggetti di cui alle premesse;

Visto l’art. 32 dello Statuto della Regione Veneto;

Visti l’art. 6 della LR 1.9.1972, n. 12 e l’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 22 settembre 2011;

Decreta


1. di definire “coerente” con la programmazione regionale in materia di interventi di edilizia universitaria l’acquisto dell’immobile da adibire ad alloggi per studenti dell’area ex Caserma Passalacqua e Santa Marta in Verona, per l’importo di euro 10.862,259,00, proposto dall’ESU di Verona;

2. di integrare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 22 settembre 2011;

3. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 1.9.1972, n. 12 e dell’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell’esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

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