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Bur n. 63 del 23 agosto 2011


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 151 del 05 agosto 2011

Ottemperanza alla Sentenza TAR n.662 del 14/04/2011. Conclusione del procedimento relativo all'istanza di adozione di divieto di caccia ex art.17 della Lr 50/93 presentata dal Sig. Borin Aldo in qualità di concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Castellir".

Il Presidente


Richiamata l’istanza datata 17.6.2010 con la quale il Sig. Borin Aldo, in qualità di Concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria “Castellir”, ha chiesto all’Amministrazione regionale, sulla base di motivazioni addotte, l’imposizione del regime di divieto venatorio ex art. 17 della Lr n. 50/93 su mappali ricompresi nei confini dell’Azienda medesima;

Preso atto della Sentenza del Tar Veneto n.662 del 14/04/2011 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza di cui sopra;

Richiamata la nota prot. 266026 del 3.06.2011 con la quale l’Amministrazione regionale, in ottemperanza alla citata sentenza TAR, notiziava, ai fini della conclusione del procedimento, un preavviso di rigetto sulla base di argomentazioni ostative all’accoglimento dell’istanza in esame, con invito a produrre controdeduzioni/osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90;

Viste le controdeduzioni prodotte dal Sig. Borin Aldo con nota datata 17 giugno 2011, acquisita al protocollo regionale con numero 298544 del 22 giugno 2011, con la quale si contestano le argomentazioni contenute nel preavviso di rigetto, con particolare riferimento al fatto che la riduzione in provincia di Treviso del numero di giornate settimanali (da cinque a due) assentite per la caccia alla selvaggina stanziale (riduzione disposta dal calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010-2011 approvato con Dgr 1730 del 29 giugno 2010) possa rappresentare un alleggerimento del disturbo arrecato dai “liberi cacciatori” che accedono ai mappali non più ricompresi (a seguito di disdette dei relativi proprietari/conduttori) nei confini dell’Azienda Faunistico - Venatoria “Castellir”, dovendosi ritenere il lamentato disturbo correlato alla presenza anche dei cacciatori che praticano la caccia alla fauna migratoria, fauna per la quale permane in provincia di Treviso la possibilità di esercizio venatorio su cinque giorni settimanali, disturbo sostanzialmente da addebitarsi allo “sconfinamento” (dai mappali interclusi non più in disponibilità a quelli facenti parte dell’Azienda Faunistico - Venatoria) degli ausiliari di caccia (cani) utilizzati in funzione di scovo/riporto;

Ritenute non accoglibili le controdeduzioni prodotte dal Sig. Borin Aldo, tenuto conto:
- che il disturbo da sconfinamento (dei cacciatori e/o dei relativi ausiliari di caccia) all’interno degli istituti venatori privatistici è vietato e sanzionato dalla legge (art.14, c.8 lett. b e art. 35, c.1 lett. m della Lr n. 50/93), divieto il cui rispetto viene controllato sia dai soggetti titolari di funzioni di vigilanza ex art. 34 della Lr n. 50/93, sia dagli agenti di vigilanza che debbono essere indicati dal Concessionario nell’atto di Concessione quali soggetti che presidiano il corretto svolgimento delle attività nell’ambito dell’istituto venatorio privatistico (punto 5 dell’Allegato B alla Lr n. 50/93);
- che debba farsi riferimento non tanto ad ipotesi di condotta illegittima (e sanzionata) da parte dei cacciatori (e relativi ausiliari) che accedono alle superfici intercluse quanto al disturbo “legittimo” (al limite riprovevole sotto i profili dell’etica venatoria) connesso all’azione del “libero cacciatore” volta ad intercettare e quindi abbattere fauna di indirizzo (nel trevigiano normalmente lepri/fagiani) che si sposta all’interno dell’Azienda faunistico - venatoria giungendo ad attraversare le superfici intercluse;
- che l’interesse/vantaggio dei cacciatori “migratoristi” ad entrare nelle aree intercluse è ipotetico e tutto da dimostrare, mentre l’interesse/vantaggio dei cacciatori “stanzialisti” è assolutamente certo e concreto in quanto l’Azienda faunistico - venatoria è istituzionalmente votata alla gestione della fauna di indirizzo, che è fauna stanziale;
- che quindi risulta effettivo il sostanziale alleggerimento del disturbo lamentato dal Concessionario dell’Azienda Faunistico - Venatoria “Castellir” in conseguenza della più sopra richiamata limitazione delle giornate assentite alla caccia alla fauna stanziale;
Dato atto che la specifica regolamentazione della caccia alle specie stanziali in Provincia di Treviso (due giornate settimanali assentite) è stata approvata anche per la stagione venatoria 2011-2012 con Delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 12.7.2011, in corso di pubblicazione;

Visto il parere contrario reso dalla Provincia di Treviso con nota 95453 del 15.9.2010 in ordine alla reiterazione del regime di divieto venatorio imposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 15.09.2009 su superfici non più in disponibilità dell’Azienda Faunistico - venatoria “Castellir”;

Decreta


1. di provvedere con il presente Decreto alla conclusione del procedimento relativo all’istanza di adozione di divieto di caccia ex art.17 della Lr 50/93 presentata in data 17.6.2010 dal Sig. Borin Aldo in qualità di concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria “Castellir, in ottemperanza della Sentenza del Tar Veneto n.662/2011;
2. di non accogliere l’istanza di cui al precedente punto 1 per le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre l’invio al Signor Borin Aldo e all’Avv. Franco Bonsanto del Foro di Bologna di copia del presente provvedimento;
4. l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Zaia

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