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Bur n. 56 del 29 luglio 2011


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 140 del 22 luglio 2011

D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto.

Il Presidente


Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (Ce) n. 1493/1999.

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Visto il regolamento (Ce) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato.

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino.

Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato.

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione”.

Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni.

Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti.

Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (Ce) n. 1493/99 e reg. (Ce) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”.

Visto in particolare il punto 16 della succitata deliberazione n. 2257/2003, che nello specifico prevede che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd), possa disciplinare le potenzialità delle DO tenuto conto dell’andamento del mercato.

Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al “Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto”.

Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le “Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco”.

Vista la domanda del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” del 20 giugno 2011 con la quale viene chiesta l’istituzione di un limite temporaneo all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco.

Vista la documentazione allegata alla domanda ed in particolare la relazione inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione che si basa sugli studi effettuati dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l’enologia dell’Università di Padova, che tiene conto anche dei risultati dell’Osservatorio del distretto del Prosecco.

Vista il decreto del Presidente in data odierna e avente per oggetto « D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”».

Preso atto che il predetto decreto ha stabilito di limitare fino alla campagna 2013/2014 l’iscrizione allo schedario dei vigneti coltivati con la varietà Glera ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della sola DOC “Prosecco”, per una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli
Venezia Giulia, giusto quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4 comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione.

Tenuto conto che tale iniziativa negli intenti del Consorzio di tutela potrà assicurare una migliore utilizzazione dei vigneti idonei alla produzione della predetta DOC, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio, soprattutto qualitativo, di questa importante denominazione dell’agroalimentare veneto e nazionale.

Tenuto conto altresì che con ciò si intende assicurare coerenza tra il potenziale produttivo della denominazione e il livello qualitativo e quantitativo dei vini posti al consumo al fine di tutelare il consumatore e garantire equilibrio nel processo produttivo.

Tenuto conto che per dare applicazione a quanto stabilito dal succitato decreto al punto 2, in relazione all’assetto amministrativo della Regione Veneto, è necessario con il presente atto adottare disposizioni attuative a cui Avepa dovrà attenersi, adattando di conseguenza le attuali disposizioni riguardanti la gestione dei procedimenti afferenti all’aggiornamento dello Schedario viticolo veneto (SVV).

Atteso che nel adottare quanto sopra si deve tenere conto delle indicazioni formulate dal Consorzio nell’allegato alla domanda e oggetto della comunicazione della Direzione competitività sistemi agroalimentari pubblicata sul Bur del 1 luglio 2011 n. 47.

Preso atto che le indicazioni al fine di determinare i parametri delle superfici idonee alla produzione della DOC “Prosecco”, per quanto riguarda le superfici di competenza della Regione Veneto, sono le seguenti:

1) superficie a Glera al 31 luglio 2011
- quella già registrata allo schedario;
- quella realizzata nell’inverno/primavera 2011 ed in corso di registrazione – comunicazioni fine lavori;
- quella ottenuta da sovrainnesto di superfici già presenti a Schedario;
2) diritti in portafoglio al 31 luglio 2011
- diritti propri (compresi quelli in corso di emissione riferiti ad estirpazioni realizzate entro l’inverno 2010/2011), se i diritti sono ceduti non sono più idonei a produrre DOC Prosecco;
- reimpianti anticipati autorizzati entro la data di pubblicazione della presente domanda nel Bur;
- acquisti diritti reimpianto registrati a Schedario entro il 31 luglio 2011;
3) rientrano nel potenziale atto a produrre la DOC Prosecco
- le superfici che saranno realizzate dai beneficiari del Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti a valere dal bando 2011 e precedenti;
- quelle da realizzarsi a seguito acquisti diritti già autorizzati;
4) sono escluse dai vincoli del blocco le operazioni che non aumentano il potenziale riferite a:
- reimpianti di superfici già rivendicate a DOC Prosecco;
- acquisti diritti di reimpianto di superfici estirpate che già producevano DOC Prosecco;
- le superfici atte a produrre le DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco e Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco.

Preso atto altresì che il Consorzio ritiene che qualora si verificassero evoluzioni di mercato non previste oppure una incompleta realizzazione del programma degli impianti, il blocco di cui sopra possa essere sospeso anticipatamente, parzialmente o totalmente, a condizioni da stabilirsi, per assicurare il mantenimento dell’equilibrio di mercato posto come obiettivo nella richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”.

Tenuto conto della complessità delle problematiche connesse con l’applicazione del presente provvedimento e atteso che tutto ciò si realizzerà in un periodo limitato di tempo a cavallo tra fine luglio e inizio settembre, e che pertanto è necessario assicurare durante questa fase transitoria sino al consolidamento delle procedure adeguata attività di indirizzo, la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata di adottare, qualora si verificassero le necessità, provvedimenti applicativi ed esplicativi per assicurare la esaustiva attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Tenuto conto che limitazioni di cui al presente provvedimento hanno effetto esclusivamente per la DOC “Prosecco”.

Tenuto conto dell’attuale quadro normativo di riferimento.

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad Avepa.

Vista la deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali".

Vista la deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 “Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali“.

Vista la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 “Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto“.

Vista la delibera n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell’ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili".

Vista la delibera n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si evidenzia la necessità di adottare con tempestività le disposizioni attuative per disciplinare il potenziale vitivinicolo della DOC ”Prosecco”, in relazione a quanto stabilito dal decreto del Presidente in data odierna avente per oggetto «D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”» , al fine di darne applicazione entro i termini dallo stesso stabiliti e cioè il 31 luglio 2011.

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973.

Decreta


1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità e i criteri per dare attuazione al decreto del Presidente in data odierna avente per oggetto «D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”»;

2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto dal decreto citato al punto 1, che a ciascun conduttore registrato allo Schedario viticolo veneto verrà attribuito il proprio potenziale produttivo di riferimento idoneo a produrre uva atta ad essere elaborata per la produzione di vini DOC “Prosecco”, calcolato in riferimento ai seguenti criteri e parametri:

a) la superficie coltivata a Glera al 31 luglio 2011 e idonea alla produzione dei predetti vini, che comprende:

- quella già registrata a sistema (SVV),
- quella già realizzata e non ancora registrata allo SVV (compresi gli impianti di barbatelle in vasetto documentati alla data attuale), alle condizioni stabilite dalla vigente normativa regionale, le cui comunicazioni di fine lavori devono essere protocollate, secondo le modalità di Avepa, non oltre il 30 settembre 2011;
- quella già sovrainnestata, le cui comunicazioni di fine lavori devono essere protocollate, secondo le modalità di Avepa, non oltre il 30 settembre 2011;
b) i diritti in portafoglio al 31 luglio 2011, che comprendono i:
- diritti di reimpianto propri (compresi quelli in corso di emissione riferiti ad estirpazioni realizzate entro l’inverno 2010/2011, le cui comunicazioni di fine lavori devono essere protocollate, secondo le modalità di Avepa, non oltre il 30 settembre 2011);
- diritti di reimpianto anticipati, compresi quelli che saranno autorizzati con riferimento alle domande presentate entro 1° luglio 2011;
- diritti di reimpianto acquistati registrati nello SVV entro il 31 luglio 2011 (relativamente ai diritti oggetto di istanze presentate prima della pubblicazione sul Bur del 1 luglio 2011 n. 47 della comunicazione della Direzione competitività sistemi agroalimentari, i diritti rientreranno in ogni caso nel calcolo indipendentemente dalla data di conclusione del procedimento da parte di Avepa);

c) rientrano nel calcolo del potenziale atto a produrre la DOC Prosecco
- le superfici che saranno realizzate dai soggetti inseriti nelle graduatoria dei beneficiari del Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti a valere dal bando 2011 e precedenti;
d) sono escluse dai vincoli del blocco le operazioni che non aumentano il potenziale con riferimento ai:
- reimpianti di superfici già rivendicate a DOC Prosecco;
- acquisti diritti di reimpianto di superfici estirpate che già producevano DOC Prosecco;
e) saranno esclusi dal potenziale produttivo di riferimento atto a produrre DOC “Prosecco” le superfici riferite ai diritti di reimpianto già in portafoglio che derivano dall’estirpazione di varietà diversa da Glera, qualora siano ceduti ad altro soggetto;

3. di stabilire che ciascun viticoltore, in relazione al potenziale che gli è stato attribuito secondo le modalità previste al punto 2, non potrà durante il periodo di cui si fa riferimento al punto 1, rivendicare un quantitativo di uve superiore al proprio potenziale produttivo di riferimento attribuito da Avepa, anche se la sua superficie in conduzione a Glera abbia una potenzialità maggiore;

4. di stabilire che su documentata istanza del Consorzio qualora l’evoluzione degli impianti non raggiunga quanto stabilito dal provvedimento citato al punto 1, possono essere autorizzati limitati aumenti del potenziale produttivo aziendale di riferimento, generati con priorità da diritti di reimpianto propri e da diritti di reimpianto anticipati e solo successivamente da diritti di reimpianto acquistati, secondo criteri e priorità da determinarsi;

5. di stabilire che AVEPA è tenuta nella gestione dei procedimenti afferenti all’aggiornamento dello Schedario viticolo veneto, di cui alla deliberazione n. 2257/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a dare applicazione alla disposizioni di cui al presente provvedimento;

6. di stabilire che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

7. di stabilire altresì, sempre in relazione a quanto evidenziato in premessa, che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata di adottare, qualora si verificassero le necessità, provvedimenti applicativi ed esplicativi per assicurare la esaustiva attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n. 27.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Luca Zaia

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