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Materia: Agricoltura
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 140 del 22 luglio 2011
D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto.
Il Presidente
Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (Ce) n. 1493/1999. Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Visto il regolamento (Ce) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato. Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino. Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato. Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione”. Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni. Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti. Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative. Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (Ce) n. 1493/99 e reg. (Ce) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”. Visto in particolare il punto 16 della succitata deliberazione n. 2257/2003, che nello specifico prevede che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd), possa disciplinare le potenzialità delle DO tenuto conto dell’andamento del mercato. Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al “Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto”. Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le “Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco”. Vista la domanda del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” del 20 giugno 2011 con la quale viene chiesta l’istituzione di un limite temporaneo all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco. Vista la documentazione allegata alla domanda ed in particolare la relazione inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione che si basa sugli studi effettuati dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l’enologia dell’Università di Padova, che tiene conto anche dei risultati dell’Osservatorio del distretto del Prosecco. Vista il decreto del Presidente in data odierna e avente per oggetto « D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”». Preso atto che il predetto decreto ha stabilito di limitare fino alla campagna 2013/2014 l’iscrizione allo schedario dei vigneti coltivati con la varietà Glera ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della sola DOC “Prosecco”, per una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia, giusto quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4 comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione. Tenuto conto che tale iniziativa negli intenti del Consorzio di tutela potrà assicurare una migliore utilizzazione dei vigneti idonei alla produzione della predetta DOC, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio, soprattutto qualitativo, di questa importante denominazione dell’agroalimentare veneto e nazionale. Tenuto conto altresì che con ciò si intende assicurare coerenza tra il potenziale produttivo della denominazione e il livello qualitativo e quantitativo dei vini posti al consumo al fine di tutelare il consumatore e garantire equilibrio nel processo produttivo. Tenuto conto che per dare applicazione a quanto stabilito dal succitato decreto al punto 2, in relazione all’assetto amministrativo della Regione Veneto, è necessario con il presente atto adottare disposizioni attuative a cui Avepa dovrà attenersi, adattando di conseguenza le attuali disposizioni riguardanti la gestione dei procedimenti afferenti all’aggiornamento dello Schedario viticolo veneto (SVV). Atteso che nel adottare quanto sopra si deve tenere conto delle indicazioni formulate dal Consorzio nell’allegato alla domanda e oggetto della comunicazione della Direzione competitività sistemi agroalimentari pubblicata sul Bur del 1 luglio 2011 n. 47. Preso atto che le indicazioni al fine di determinare i parametri delle superfici idonee alla produzione della DOC “Prosecco”, per quanto riguarda le superfici di competenza della Regione Veneto, sono le seguenti:
Decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità e i criteri per dare attuazione al decreto del Presidente in data odierna avente per oggetto «D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”»; 2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto dal decreto citato al punto 1, che a ciascun conduttore registrato allo Schedario viticolo veneto verrà attribuito il proprio potenziale produttivo di riferimento idoneo a produrre uva atta ad essere elaborata per la produzione di vini DOC “Prosecco”, calcolato in riferimento ai seguenti criteri e parametri: a) la superficie coltivata a Glera al 31 luglio 2011 e idonea alla produzione dei predetti vini, che comprende:
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