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Materia: Agricoltura
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 139 del 22 luglio 2011
D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco".
Il Presidente
Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (Ce) n. 1493/1999. Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Visto il regolamento (Ce) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato. Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino. Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato. Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione”. Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni. Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti con il quale sono state sostituite, tra l’altro, le denominazioni varietali “Prosecco” e “Prosecco lungo” rispettivamente con “Glera” e “Glera lunga”. Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative. Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (Ce) n. 1493/99 e reg. (Ce) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”. Preso atto che la deliberazione n. 2257/2003, al punto 16 prevede nello specifico che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd), possa determinare sulla base dell’andamento del mercato:
Decreta
1. di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, fatta propria dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola, di limitare fino alla campagna 2013/2014 l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco” con riferimento ad una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia, giusto quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4 comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione; 2. di stabilire che ciascuna Regione con proprio successivo atto definirà le modalità di gestione del rilascio dell’idoneità o meno alla produzione della DOC “Prosecco”, in relazione alle proprie specifiche procedure riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dello Schedario viticolo, sino ai limiti di cui al punto 1; 3. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013 dettagliata relazione sullo stato di evoluzione della relativa denominazione con riferimento alle campagne vitivinicole rispettivamente 2011/2012 e 2012/2013; 4. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2014 su eventuali ulteriori limitazioni circa l’evoluzione del potenziale produttivo della denominazione “Prosecco”; 5. di stabilire che a fronte di eventuali stati congiunturali del mercato del vino che dovessero richiedere una diversa modulazione rispetto a quanto previsto al punto 1, su richiesta del predetto Consorzio saranno adottate apposite disposizioni d’intesa con la regione Friuli Venezia Giulia; 6. di stabilire che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto; 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 8. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n. 27. Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile. Luca Zaia
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