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Bur n. 56 del 29 luglio 2011


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 139 del 22 luglio 2011

D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco".

Il Presidente


Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (Ce) n. 1493/1999.

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Visto il regolamento (Ce) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato.

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino.

Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato.

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione”.

Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni.

Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti con il quale sono state sostituite, tra l’altro, le denominazioni varietali “Prosecco” e “Prosecco lungo” rispettivamente con “Glera” e “Glera lunga”.

Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (Ce) n. 1493/99 e reg. (Ce) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”.

Preso atto che la deliberazione n. 2257/2003, al punto 16 prevede nello specifico che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd), possa determinare sulla base dell’andamento del mercato:

• le potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia;
• le aree a cui destinare gli eventuali incrementi produttivi previsti;
• i limiti massimi di incremento di superficie attribuibile;
• gli incrementi produttivi di ciascuna tipologia;
• adottare a tal fine apposito documento di programmazione relativo all’evoluzione di ciascuna denominazione di origine dei vini veneti di qualità.

Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al “Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto”.

Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le “Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco”.

Vista la domanda del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco del 20 giugno 2011 con la quale viene chiesta l’istituzione di un limite temporaneo all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco.

Vista la documentazione allegata alla domanda ed in particolare la relazione inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione che si basa sugli studi effettuati dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l’enologia dell’Università di Padova, che tiene conto anche dei risultati dell’Osservatorio del distretto del Prosecco.

Atteso che tale studio ha valutato, sulla base:
• delle superfici a vigneto idonee alla produzione dei predetti vini,
• dei diritti di impianto, aziendali o acquistati idonei alla produzione dei vini “Prosecco” e delle superfici sovrainnestate,
• delle possibili dinamiche di crescita del mercato del vino Prosecco, in relazione alle diverse proiezioni dell’offerta,

la potenzialità produttiva su cui deve attestarsi la denominazione al fine di assicurare coerenza tra il potenziale produttivo della denominazione e il livello qualitativo e quantitativo dei vini posti al consumo, al fine di tutelare il consumatore e garantire equilibrio nel processo produttivo.
Atteso che a partire dalla vendemmia 2009 è iniziata la commercializzazione del vino a denominazione “Prosecco”, che ha visto già dal primo anno una rivendicazione di circa 920 mila ettolitri, aumentati poi nel 2010 a ben 1.200.000 ettolitri.

Rilevato che in quest’ultimo periodo le dinamiche di crescita delle DO storiche rispetto all’attuale DOC “Prosecco” sono state sostanzialmente diverse, in quanto l’espansione della produzione ha tenuto conto della specificità e peculiarità dei diversi prodotti e della realtà orografica di coltivazione delle viti.

Atteso che, in relazione al trend favorevole del mercato dei vini Prosecco, si è assistito ad un incremento significativo delle superfici atte a produrre i vini diversi dalle DO Conegliano Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani, tanto che nell’arco di poche campagne il potenziale produttivo è triplicato, raggiungendo nella campagna 2009/2010 tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia quasi 12.000 ettari.

Tenuto conto che le DO storiche dopo il passaggio alla DOCG hanno potuto rafforzare e consolidare la propria immagine di prodotti al vertice della piramide qualitativa di questo particolare fenomeno enologico del mondo degli spumanti; prodotto che nel giro di un decennio è diventato una realtà ormai presente in tutti i mercati internazionali.

Tenuto conto altresì che il potenziale delle DOCG si è progressivamente adattato alla crescita della domanda assicurando stabilità nei prezzi all’origine e consentendo così ai diversi soggetti che operano nel contesto delle denominazioni (viticoltori, trasformatori e imbottigliatori) di programmare di conseguenza i necessari investimenti viticoli e enologici, adattandoli ad una espansione del mercato stabile nel tempo.

Tenuto conto che contestualmente al consolidarsi delle DOCG il trend positivo della denominazione “Prosecco” ha portato le quotazioni dei vini base spumante ottenuti nella vendemmia 2010 a circa 1,40 €/litro, stimolando soggetti non viticoltori ad investire nel settore, incrementando oltre ogni previsione il potenziale produttivo, tanto che si stima che oltre alle superfici già realizzate sinora siano in corso di realizzazione impianti di viti tali da portare a breve i volumi atti a essere commercializzati con la DOC “Prosecco” a oltre 2 mil/hl.

Considerato che lo studio ha evidenziato che l’aumento degli impianti di viti, in conseguenza dell’euforia dei prezzi all’origine (uve e mosti), produrrà un incremento progressivo della disponibilità della materia base notevolmente superiore all’incremento che si ipotizza possa realizzarsi nei consumi anche con l’apertura dei nuovi mercati dell’estremo oriente.

Tenuto conto che gli effetti del potenziale viticolo attuale della DOC “Prosecco” (impianti esistenti e diritti in portafoglio) si realizzeranno completamente non prima della vendemmia 2014.

Atteso che per governare il potenziale vitivinicolo si deve quindi intervenire sulla base della proiezione anticipata della produzione che si otterrà nel triennio successivo, adattando se necessario nel corso di ogni anno i limiti e vincoli adottati, in relazione all’evolversi del mercato.

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini DOC “Prosecco”, sulla scorta dell’analisi di cui sopra, ha ritenuto sussistessero le condizioni per dare applicazione a quanto previsto all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, in materia di disciplina dell’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l’equilibrio del mercato.

Considerato che tale iniziativa, secondo le intenzioni del predetto Consorzio, ha l’obiettivo anche di assicurare una produzione che dal punto di vista produttivo/qualitativo sia idonea ad assicurare il livello di immagine e qualità che i prodotti tutelati dalla denominazione hanno acquisito sui mercati comunitari ed extra-comunitari.

Vista la comunicazione della Direzione competitività sistemi agroalimentari sul Bur del 1 luglio 2011 n. 47, con la quale si è portato a conoscenza degli operatori della filiera della richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, prevedendo che eventuali istanze e controdeduzioni possano essere presentate alla medesima entro il 16 luglio 2011.

Esaminate nei termini stabiliti dalla comunicazione nel BUR le istanze o controdeduzione pervenute alla Direzione in merito alla richiesta di sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini “Prosecco”.

Preso atto che le organizzazioni professionali di categoria, così come richiesto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010, hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Prosecco.

Tenuto conto che ciascuna Regione ha provveduto alla consultazione delle rispettive filiere, verificando le richieste formulate dal competente Consorzio, analizzando altresì le osservazioni e le indicazioni di quanti a vario titolo sono coinvolti nel processo di produzione ed elaborazioni dei predetti vini.

Preso atto che in relazione a quanto stabilito all’articolo 4, comma 4 del disciplinare di produzione, le strutture tecnico/amministrative di entrambe le regioni, nei limiti delle rispettive competenze, hanno valutato la richiesta formulata dal predetto organismo di rappresentanza della denominazione (supportata dalla decisione delle organizzazioni di categoria consultate da ciascun ente), ritenendo la stessa accoglibile.

Atteso, in relazione alla presumibile evoluzione del mercato di questo particolare prodotto nel medio periodo, che il limite triennale all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata “Prosecco” si debba attestare ad superficie complessiva atta a produrre la predetta denominazione a circa 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia;

Atteso che il mercato delle DO storiche ha un’evoluzione indipendente da quella dell’attuale DOC e pertanto si ritiene di non assoggettare alle limitazioni e prescrizioni adottate con il presente provvedimento, e con i successivi atti applicativi, i potenziali produttivi delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” e “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo - Prosecco”.

Tenuto conto che in relazione alle specificità amministrative del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ciascuna Regione dovrà provvedere di con proprio successivo atto a definire le modalità di gestione del rilascio dell’idoneità o meno alla produzione della DOC “Prosecco”, adattando di conseguenza le proprie procedure riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dello Schedario viticolo, sino ai limiti di cui sopra.

Preso atto che il Consorzio per la tutela dei vini “Prosecco” e le Organizzazioni di categorie che hanno aderito all’iniziativa sono ampiamente rappresentative dell’interesse dell’intera filiera produttiva dei vini “Prosecco” DOC.

Tenuto conto altresì di quanto previsto nel Piano strategico per la tutela e la valorizzazione dei vini Prosecco (cioè le attuali DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” e “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo - Prosecco” e DOC “Prosecco”), proposto dalla filiera vitivinicola trevigiana e fatto propria dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2442/2008.

Tenuto conto dell’attuale quadro normativo di riferimento.

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA.

Vista la deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali".

Vista la deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 “Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali“.

Vista la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 “Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto“.

Vista la delibera n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell’ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili".

Vista la delibera n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto”.

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini “Prosecco”, in quanto è coerente con le linee programmatiche della Regione per lo sviluppo del settore vitivinicolo.

Atteso che per dare attuazione alle proposte di gestione del potenziale della DOC “Prosecco”, in relazione agli obiettivi posti dal competente Consorzio di tutela, è necessario disciplinare il potenziale viticolo, comprensivo dei diritti, già a partire dal 31 luglio 2011.

Considerato che in relazione a quanto sopra esposto è necessario, pertanto, assumere tempestivamente il provvedimento che dovrà disciplinare l’evoluzione del potenziale vitivinicolo della DOC ”Prosecco”, al fine della sua applicazione entro i termini succitati.

Visto l’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973.

Decreta


1. di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, fatta propria dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola, di limitare fino alla campagna 2013/2014 l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco” con riferimento ad una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia, giusto quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4 comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione;

2. di stabilire che ciascuna Regione con proprio successivo atto definirà le modalità di gestione del rilascio dell’idoneità o meno alla produzione della DOC “Prosecco”, in relazione alle proprie specifiche procedure riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dello Schedario viticolo, sino ai limiti di cui al punto 1;

3. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013 dettagliata relazione sullo stato di evoluzione della relativa denominazione con riferimento alle campagne vitivinicole rispettivamente 2011/2012 e 2012/2013;

4. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2014 su eventuali ulteriori limitazioni circa l’evoluzione del potenziale produttivo della denominazione “Prosecco”;

5. di stabilire che a fronte di eventuali stati congiunturali del mercato del vino che dovessero richiedere una diversa modulazione rispetto a quanto previsto al punto 1, su richiesta del predetto Consorzio saranno adottate apposite disposizioni d’intesa con la regione Friuli Venezia Giulia;

6. di stabilire che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n. 27.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Luca Zaia

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