Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a giugno 2011.
1. di aggiornare l'allegato A del proprio precedente Decreto n. 49 dell’1 aprile 2009, includendovi le seguenti ulteriore tipologie di esenzione:
- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari: codice di esenzione 6E1;
Tipologia di esenzione
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Codice
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Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Note
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Immigrati affluiti in Italia dai Paesi nord africani in conse-guenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emer-genza sul territorio nazionale in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Art.20, D.Lgs. 286/1998, DPCM 12.2.2011; DPCM 5.4.2011)
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L’esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR
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- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richiedenti protezione internazionale/asilo: codice di esenzione 6E2;
Tipologia di esenzione
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Codice
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Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Note
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Immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richie-denti protezione internazionale/asilo (D.Lgs. 286/1998; DPCM 12.2.2011)
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L’esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR
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- le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali erogate a cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394:
Tipologia di esenzione
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Codice
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Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato
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Note
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Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (5) (art. 35, comma. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, Dpr 31 agosto 1999, n. 394)
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(5) il codice X01 identifica la causale del mancato introito della compartecipazione alla spesa a prestazioni ambulatoriali urgenti o essenziali rimaste insolute da parte di cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e non beneficiari ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa.
2. di integrare il suddetto allegato A come segue:
o in corrispondenza del codice 5I1, nella descrizione della tipologia “Prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per minori e disabili (ex D.G.R. n.489/2004)” aggiungere la dicitura “e relative certificazioni” nonchè il riferimento normativo “ex DD.G.R. n. 850/1999 e”;
3. di correggere il seguente errore materiale:
o nella colonna “Tipologia di esenzione”, in corrispondenza della voce “esente per stato di gravidanza ex D.M. 10/08/1998” sostituire il riferimento normativo “ex D.M. del 10/08/1998” con “ex D.M. 10/09/1998”;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
l’Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie è incaricata dell’esecuzione del presente atto.