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Bur n. 46 del 28 giugno 2011


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 81 del 31 maggio 2011

Integrazioni e proroghe dei termini di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011, n. 217 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili".

Il Presidente

 

Premesso che con Deliberazione del 01/03/2011 n. 217 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell’asse 1 e dell’asse 3. Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili”, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità provvisoria sui bandi della misura 121 di cui alla Dgr 4083/2009;

Considerato che della nuova graduatoria fanno parte domande ammissibili il cui punteggio autodichiarato non aveva inizialmente consentito di accedere alla seconda fase e che di tali domande non era stata perciò ancora acquisita la documentazione che consentisse di verificare i requisiti di ammissibilità e il punteggio dichiarato. In questo caso, la citata deliberazione ha previsto che i richiedenti fossero altresì tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2011, a completare la documentazione prevista nella “seconda fase”.

Considerato che alcuni richiedenti, compresi nel citato provvedimento e ai quali, a seguito del completamento della prima fase istruttoria, era stata inizialmente comunicata l’esclusione dal contributo per insufficienza di fondi, hanno fatto presente, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali, che, stante il significativo tempo intercorso tra presentazione della domanda (31 marzo 2010) e la comunicazione di potenziale finanziabilità della stessa (31 gennaio 2011), avevano scelto:

1)                 di non effettuare gli investimenti previsti in domanda, oppure

2)                 di acquistare il bene richiesto come bene usato, oppure

3)                 di riconsiderare la necessità degli investimenti proposti, ritenendo prioritaria la realizzazione di altri investimenti.

Valutata la opportunità di consentire, alle domande oggetto di rideterminazione, di effettuare limitate varianti rispetto agli investimenti inizialmente proposti, previa comunicazione preventiva da parte del richiedente in sede di integrazione documentale, così come prevista dalla procedura “seconda fase” per la misura 121 di cui alla Dgr 4083/2009, in sede di applicazione della Dgr 217/2011;

Considerato che per queste situazioni, nell’impossibilità di realizzare in tutto o in parte gli interventi proposti e rendicontare nei termini previsti gran parte della spesa relativa alle operazioni finanziate, è stato valutato di poter ammettere delle varianti rispetto alle operazioni richieste, nel rispetto per altro dei seguenti vincoli:

-                varianti che non comportano l’attribuzione di un diverso punteggio e una modifica in aumento del contributo determinato a chiusura della “prima fase”;

-                varianti che non prevedono la modifica del settore produttivo e della localizzazione di intervento;

-                varianti che non alterano le finalità generali, la natura (da fisso a mobile o viceversa), e il macro-intervento in cui è stata classificata l’operazione, con riferimento ai quadri di cui al punto “5.1.1 Punteggio - 1. Priorità di investimento” della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole di cui alla Dgr 4083/2009;

Considerata quindi la necessità di prorogare i termini inizialmente previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.217/2011 di ulteriori 30 giorni per l’integrazione documentale e di ulteriori 15 giorni per la fase istruttoria di Avepa;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (Ce) n. 74/2009;

Visto il Regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (Ce) n. 1290/2005, (Ce) n. 247/2006, (Ce) n. 378/2007 e abroga il regolamento (Ce) n. 1782/2003;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2009 n. 4082, che approva l’ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, l’approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

Viste le Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010, n. 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011 e n. 443/2011, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

Visto l’art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n.27;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui al comma I, lett. d) del citato art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n, 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n. 27;

Decreta


1. per le motivazioni espresse in premessa, di consentire, per le sole domande oggetto di rideterminazione di finanziabilità ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011 n. 217 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell’asse 1 e dell’asse 3. Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili”, limitate variazioni alle operazioni previste in domanda, nel rispetto dei seguenti vincoli:
- varianti che non comportano l’attribuzione di un diverso punteggio e/o la modifica in aumento del contributo determinato a chiusura della “prima fase”
- varianti che non prevedono la modifica del settore produttivo e della localizzazione di intervento
- varianti che non alterano le finalità generali, la natura (da fisso a mobile o viceversa), e il macro-intervento in cui è stata classificata l’operazione, con riferimento ai quadri di cui al punto “5.1.1 Punteggio - 1. Priorità di investimento” della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole di cui alla Dgr 4083/2009;

2. di precisare che le modifiche delle operazioni di cui al precedente punto 1 sono consentite esclusivamente nella fase di integrazione documentale denominata “seconda fase” e non successivamente alla scadenza dei termini previsti per detta integrazione;

3. di prorogare al 30 giugno 2011 la scadenza ultima per la presentazione della documentazione (“seconda fase”) da parte dei soggetti le cui istanze sono state rideterminate “potenzialmente finanziabili” dalla citata deliberazione Dgr n.217/2011, rispetto al termine inizialmente previsto del 31 maggio 2011 di cui al punto
4 della stessa deliberazione;

4. a seguito di quanto previsto al precedente punto 3, di stabilire in 75 giorni dalla scadenza dei termini di integrazione documentale la durata della fase di istruttoria e di approvazione definitiva della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa;

5. di precisare che le disposizioni attuative specifiche saranno compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale Avepa, con propri provvedimenti;

6. la Direzione regionale Piani e programmi settore primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della Lr 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Lr 10 dicembre 1973, n. 27.

Luca Zaia

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