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Bur n. 39 del 03 giugno 2011


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 8 del 20 maggio 2011

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2011.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta


1. l’intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento ai sensi dell’art.5 del DM 31 maggio 2000;

2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art.7 del DM 31maggio 2000;

a. in provincia di Treviso, nella provincia di Venezia limitatamente alla zona di produzione dei vini DOC “Lison – Pramaggiore”, nella provincia di Vicenza limitatamente alla zona di produzione dei vini DOC “Breganze”:

- obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che ancora non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus.


- obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità dei utilizzabili;

b. negli altri areali viticoli della Regione Veneto, nei vigneti ove sia accertata la presenza di Scaphoideus titanus:

- obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che ancora non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;

- obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007:, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità dei utilizzabili;


c. gli interventi di cui alle lettere a e b possono coincidere col trattamento contro la seconda generazione di tignoletta della vite (Lobesia botrana), laddove siano presenti entrambi i fitofagi;

d. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:

- obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
¿ il primo diretto verso le forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) entro la metà di giugno;
¿ il secondo diretto verso gli adulti entro la prima decade di luglio;
¿ il terzo, sempre diretto verso gli adulti, verso la metà di agosto;

e. per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano l’indicazione delle/a cicaline/a in etichetta. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dall’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari .

f. per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e comunque ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest’ultima venga preventivamente sfalciata (L.R. n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4);

g. nelle superfici vitate incolte, abbandonate o inselvatichite, dove non esistano le condizioni per un efficace controllo del vettore, è fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di procedere all’estirpo o alla devitalizzazione delle viti;

3) l'inosservanza delle prescrizioni di lotta obbligatoria sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.


Giovanni Zanini

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