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Bur n. 36 del 20 maggio 2011


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO ENERGIA n. 31 del 05 maggio 2011

POR 2007/2013 - parte FESR - Ob. "Competitività Regionale ed Occupazione" - Asse 2 "Energia" - Azione 2.1.1 "Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili". Concessione del finanziamento al Comune di Farra d'Alpago in esecuzione del bando approvato con Dgr 1189/2010 (n. domanda 27, codice progetto 11063, n. posizione graduatoria 12 allegato B graduatoria del Decreto U.P. Energia 18/2010). Codice azione SMUPR 2A211.

Il Dirigente

 

Premesso che il Programma Operativo Regionale 2007/2013, parte FESR, obiettivo “Competitività Regionale ed Occupazione” della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l’Asse prioritario 2 interamente all’energia; in particolare, l’azione 2.1.1 è finalizzata ad incentivare gli investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Che in attuazione all’azione 2.1.1 la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 1189 del 23 marzo 2010, un bando di concorso per la concessione di contributi in c/capitale sino alla misura massima del 70% dell’investimento complessivo ammissibile a finanziamento, per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

Che con Decreto del Dirigente dell’U.P. Energia n. 18 del 13.12.2010 sono stati approvati l’elenco delle domande escluse e la graduatoria delle domande ammesse a contributo tra le quali la domanda del Comune di Farra d’Alpago (domanda n. 27, codice progetto 11063), riconoscendo alla medesima un contributo di € 521.800,00 su un investimento ammesso di € 770.000,00 ed una posizione in graduatoria al n. 12;

Che con il citato Decreto e con il successivo Decreto dell’U.P. Energia n. 23 del 30.12.2010 di rettifica sono stati assunti i relativi impegni di spesa, pari a € 5.773.612,54, imputati ai di seguito riportati capitoli di spesa del bilancio di previsione 2010:

-                capitolo n. 100999 denominato ”POR FESR 2007-2013 ASSE 2 “ENERGIA” – QUOTA STATALE E REGIONALE” per la somma di € 3.121.534,52;

-                capitolo n. 101267 denominato “POR FESR 2007-2013 ASSE 2 “ENERGIA” – QUOTA COMUNITARIA RE.TO CEE 11/7/2006, N. 1083” per la somma di € 2.652.078,02,

e pertanto è data copertura finanziaria alla spesa afferente l’intervento oggetto del presente decreto;

Che con nota n. 673104 del 28 dicembre 2010 sono stati comunicati al soggetto interessato l’ammissione a contributo e i termini per l’accettazione del finanziamento e la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo (- 15 dell’Allegato A del bando e punto 6 del dispositivo del Decreto del Dirigente dell’U.P. Energia 18/2010);

Che il Comune di Farra d’Alpago, in risposta alla nostra nota prot. 673104 datata 28.12.2010, ha dichiarato che, con riferimento all’intervento oggetto di contributo sono necessarie, in particolare, le seguenti concessioni, autorizzazioni e permessi: “……Autorizzazione a riguardo della tutela delle acque, gestione rifiuti ed emissione in atmosfera della Provincia di Belluno, settore Ambiente e Territorio - Autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BB.AA. Veneto Orientale – Nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico del Servizio Forestale Regionale di Belluno o in sub delega da parte del Comune – Parere igienico-sanitario dell’ULSS n..1, Settore Igiene Pubblica -Autorizzazione intervento su Beni demaniali dell’Agenzia del Demanio – Certificato di prevenzione incendi dei VVFF, Comando Provinciale di Belluno – Tutela ambientale dell’Arpav, Belluno, Gestione sottoservizi…”;

Che il Comune di Farra d’Alpago ha dichiarato che i pareri necessari sopra evidenziati sono stati espressi in sede di conferenza di servizi, giusto verbale del 29.09.2010, o sono stati acquisiti antecedentemente a mezzo lettere;

Che con specifico riferimento all’Azienda ULSS n. 1 (nota prot. 3392/IV del 07.09.2010), al Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (con nota prot. 22075/2010 datata 15.09.2010), alla Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio (con nota prot. 46501 datata 28.09.2010), alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (con nota prot. 25201 datata 28.09.2010), ai VVFF (nel verbale della conferenza di servizi datata 29.09.2010), all’Enel (nella medesima Conferenza), Telecom e Arpav (nella citata Conferenza), sono stati dati pareri positivi ma con la necessità di seguire determinate prescrizioni contenute nelle note citate;

Che con specifico riferimento all’Agenzia del Demanio, quest’ultima con nota prot. n. 2011/1571 datata 17.01.2011, ha comunicato che non sono interessati beni appartenenti al Patrimonio dello Stato gestiti dalla medesima Agenzia del Demanio, bensì appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, la cui competenza ricade alla Regione Veneto, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e successive integrazioni;

Che con specifico riferimento alla Autorizzazione dell’intervento su beni demaniali dell’Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 158732 datata 01.04.2011 e con successiva nota prot. 205034 datata 28.04.2011, il Genio Civile di Belluno, ha autorizzato il Comune di Farra d’Alpago ad eseguire l’intervento in oggetto, situato sulle aree appartenenti al demanio idrico e specificamente fg. 3 mapp. nn. 846, 1171 sub 8-9 e 1167;

Che la sopra citata autorizzazione del Genio Civile di Belluno è accordata fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi e le competenze delle autorità preposte alla tutela dei beni ambientali e al rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, rimanendo inoltre indenne e sollevata l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per tutti i danni alle proprietà pubbliche e private ed alle persone che avessero a verificarsi per effetto della esecuzione dei lavori di che trattasi, nonché con la precisazione che qualora non venga perfezionato l’acquisto dell’area, ai sensi della già citata L. 177/92, dovrà essere regolarizzata la concessione per l’utilizzo dell’area stessa;

Che ai sensi del - 19 del bando approvato con Dgr n. 1189 del 23.03.2010 “è disposta la decadenza dal contributo (nel caso di)….accertamento, successivamente alla concessione del contributo, del mancato rispetto dei requisiti e dei criteri previsti ai punti del - 9;

Che con Decreto del Dirigente dell’U.P. Energia n. 2 del 20 gennaio 2011 è stata approvata la modulistica necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa;

Preso atto dell’accettazione del finanziamento da parte dell’interessato;

Vista la regolarità della documentazione presentata,

Decreta


1. di dare atto di quanto espresso in premessa;
2. di concedere il contributo di € 521.800,00 (cinquecentoventunomilaottocento/00) al Comune di Farra d’Alpago – (omissis) (domanda n. 27, codice progetto 11063, n. posizione graduatoria 12), a fronte di una spesa ammessa a contributo di € 770.000,00;
3. di dare atto che la spesa di € 521.800,00 (cinquecentoventunomilaottocento/00) è stata impegnata con il Decreto del Dirigente dell’U.P. Energia n. 18 del 13.12.2010 e con il successivo Decreto dell’U.P. Energia n. 23 del 30.12.2010 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2010:
- capitolo n. 100999 denominato “POR FESR 2007-2013 ASSE 2 “ENERGIA” – QUOTA STATALE E REGIONALE” per la somma di € 3.121.534,52;
- capitolo n. 101267 denominato “POR FESR 2007-2013 ASSE 2 “ENERGIA” – QUOTA COMUNITARIA RE.TO CEE 11/7/2006, N. 1083” per la somma di € 2.652.078,02
4. di dare atto che il contributo sarà erogato secondo le modalità previste al § 17 dell’Allegato A del bando approvato con Dgr n. 1189 del 23.03.2010;
5. di dare atto che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo è fissata al 31.12.2013, ai sensi del § 17 dell’Allegato A del bando approvato con Dgr n. 1189 del 23.03.2010;
6. di dare atto che verrà disposta la decadenza ai sensi del § 19 dell’Allegato A del bando approvato con Dgr n. 1189 del 23.03.2010 qualora, successivamente alla concessione del contributo, si accerti il mancato rispetto dei requisiti previsti al § 9, in particolare delle prescrizioni dettate dagli enti di cui nelle premesse.

Fabio Fior

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