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Materia: Energia e industria
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 66 del 29 aprile 2011
Individuazione delle stazioni di servizio autostradali in caso di sciopero ai sensi dell'art. 8, lettera c) della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata in Gu n. 179 del 3 agosto 2001.
Il Presidente
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge. Norme per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge n. 146/1990 sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 bis della predetta legge n. 146/1990, le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dall’articolo 1 della legge;
Vista la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata ai sensi dell’articolo 2 bis della legge n. 146/1990 dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001;
Considerato che il punto 8, lettera c) della predetta regolamentazione prevede che, in caso di astensione collettiva dal servizio degli addetti alla distribuzione di carburante:
- per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia;
- le stazioni di servizio in funzione sulla rete autostradale dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
Considerato che, ai sensi del medesimo punto 8, lettera c) della regolamentazione provvisoria, l’individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l’apertura è effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 60, con il quale sono state individuate le stazioni di servizio autostradali che devono rimanere aperte nella rete autostradale in caso di astensione dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante, ai sensi del suddetto punto 8, lettera c) della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante;
Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è emersa l’opportunità di assicurare il coordinamento dei provvedimenti autonomamente adottati dalle singole Regioni al fine di definire una più adeguata e razionale individuazione delle stazioni di servizio che devono rimanere aperte in caso di astensione dal servizio proclamata in ambito nazionale;
Visto il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 marzo 2011, trasmesso con nota n. 1016/C11Carb del 7 marzo 2011, recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, con il quale venivano proposti i criteri predisposti dal gruppo di lavoro tecnico istituito nell’ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza per la definizione da parte delle Regioni di un piano coordinato di apertura degli impianti in caso di astensione nazionale dal servizio;
Ritenuto opportuno procedere all’individuazione degli impianti autostradali che devono rimanere aperti in caso di astensione dal servizio proclamata su base nazionale tenendo conto dei suddetti criteri approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 marzo 2011;
Decreta
1. Di individuare le stazioni di servizio che devono rimanere aperte sulla rete autostradale di competenza della Regione Veneto in caso di astensione dal servizio dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante proclamata in ambito nazionale secondo la seguente turnazione:
Turno A
Stazione Di Servizio
Aut.
Tratta Aut.
Societa’ Concessionaria
Societa’ Autostradale
Comune
Pr
-
Calstorta Nord
A 4
Venezia - Trieste
Tamoil Italia S.p.a.
Autovie Venete S.p.a.
Cessalto
Tv
Calstorta Sud
Shell Italia S.p.a.
Tesina Est (Sud)
Brescia - Padova
Eni S.p.a.
Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.
Torri di Quartesolo
Vi
Villa Morosini Ovest (Nord)
Altavilla Vicentina
San Pelagio Est
A 13
Bologna - Padova
Autostrade per l’Italia S.p.a.
Due Carrare
Pd
San Pelagio Ovest
Garda Est
A 22
Modena - Brennero
Autostrada del Brennero S.p.a.
Cavaion Veronese
VR
Povegliano Ovest
Italiana Energia e Servizi S.p.a.
Nogarole Rocca
Vr
Pian di Vedoia Ovest
A 27
Venezia - Belluno
Api – Anonima Petroli Italiana S.p.a
Ponte Nelle Alpi
Bl
Piave Est
Kuwait Petroleum Italia S.p.a.
Spresiano
Gruaro Est
A 28
Portogruaro - Pordenone
Gruaro
Ve
Postumia Nord
A 31
Vicenza - Piovene Rocchette
Bolzano Vicentino
Postumia Sud
Total Italia S.p.a
Bazzera Nord
A 57
Venezia
Villabona Sud (Marghera Est)
Padova - Venezia
Autostrade di Venezia e Padova S.p.a.
Turno B
Arino Ovest (Nord)
Dolo
Fratta Sud
Esso Italiana S.r.l.
Fossalta di Portogruaro
Limenella Est (Sud)
Padova
Montebaldo Est (Sud)
Sommacampagna
Scaligera Ovest (Nord)
Soave
Adige Ovest
Costa di Rovigo
Ro
Adige Est
Brentino Belluno
Api – Anonima Petroli Italiana S.p.a.
Cervada Est
Conegliano
Piave Ovest
Villorba
Gruaro Ovest
Bazzera Sud
Villabona Nord (Marghera Ovest)
Turno C
Arino Est (Sud)
Fratta Nord
Teglio Veneto
Limenella Ovest (Nord)
Montebaldo Ovest (Nord)
Scaligera Est (Sud)
Garda Ovest
Povegliano Est
2. Ogni turno garantisce il servizio di erogazione di carburante per tutta la durata dell’astensione. In caso di astensione dal servizio proclamata e successivamente revocata prima dell’effettuazione, la turnazione già prevista sarà attuata in occasione dell’astensione successiva.
3. In occasione della proclamazione dell’astensione dal servizio il turno da applicare sarà individuato sulla base delle indicazioni trasmesse dalla Regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La struttura regionale competente in materia di commercio provvederà a darne immediata comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati.
4. La turnazione di cui al precedente punto 1 è periodicamente aggiornata sulla base del monitoraggio delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale effettuato dal gruppo tecnico di lavoro istituito nell’ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
5. In caso di astensione dal servizio proclamata in ambito regionale continuano ad applicarsi i criteri e la turnazione previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 60.
6. Copia del presente provvedimento è trasmessa per opportuna conoscenza alla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed alla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Luca Zaia
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