Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Lr 23.04.04, n. 11 e art. 34 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la variazione degli strumenti urbanistici.
Art. 2 – Ambito dell’intervento
Il presente accordo assume come ambito d’intervento le porzioni di territorio del Comune di Rosà così catastalmente identificate:
1) Nuovi impianti sportivi “Villa Segafredo” - fg.2° mappali 96 (parte), 131 (parte), 132 (parte), 275 (parte), 276 e 393, salvo più precisi, classificata dal Pat vigente come “Zona agricola di conservazione e ricostruzione di un paesaggio rurale originario e della rete ecologica” e dal Pi vigente come Zto E/2.1 “Zona Agricola”;
2) Nuovo parco urbano area “Brunelli” - fg.1° mappali 203, 218 (parte), 405, 427, 464, 465 e 1318, salvo più precisi, classificata dal Pat vigente come “Attrezzature di interesse comune” e dal Pi vigente come Zto Sp/3 “Area a verde pubblico” e parco” e Sp/5 “Aree a parcheggio”;
Art. 3 - Variante urbanistica.
Con il presente accordo di programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche al Pat del Comune di Rosà:
1. Villa Segafredo: Modifica della vigente classificazione: da “Zona agricola di conservazione del paesaggio rurale originario e della rete ecologica” a “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”.
Con il presente accordo di programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche al Piano degli interventi del Comune di Rosà:
1) Villa Segafredo: Modifica della vigente classificazione: da “Zona agricola” a “Attrezzature per il gioco e lo sport” e “Zona residenziale di espansione”.
Gli elaborati tecnici, allegati al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale sono i seguenti:
- Relazione Ambientale Urbanistica ed allegati elaborati grafici;
- atti d’obbligo sottoscritti in data 21.10.2010 n. prot. 13542 ed in data 21.10.2010 n. prot. 13498.
Nella documentazione sopra richiamata sono state recepite le prescrizioni, le osservazioni ed i parere espressi dalle Amministrazioni competenti nelle sedute delle conferenze di servizi convocate per la conclusione del presente accordo.
Art. 4 – Impegni del Comune di Rosà
Il Comune si impegna a:
- accogliere ed approvare le traformazioni urbanistiche previste dal presente accordo;
- procedere all’acquisizione al demanio comunale di circa 21.000,00 mq, salvo più precisi, da destinare alla realizzazione degli impianti sportivi ed alle relative opere di urbanizzazione;
- approvare i progetti delle opere pubbliche per quanto di competenza nel rigoroso rispetto dei termini procedimentali di legge;
- Dare inizio alle opere di realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Segafredo entro tre anni dall’acquisizione dell’efficacia del presente accordo;
- Garantire il finanziamento dell’opera così come definito dal bilancio triennale delle opere pubbliche 2009/2011 approvato con Dcc n.80 del 28.12.2009 che prevede lo stanziamento di 500.000 € per l’anno 2009 e di altri 500.000 € per l’anno 2010;
- Non modificare l’attuale destinazione urbanistica dell’area oggetto della realizzazione del parco urbano denominato “Parco Brunelli”.
Art.5 – Impegni della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza
La Regione Veneto e la Provincia di Vicenza accolgono ed approvano le trasformazioni urbanistiche previste dal presente atto.
Art. 6 – Decadenza
Ai fini della valutazione dell’eventuale decadenza della variante urbanistica di cui al comma 7 dell’art. 7 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, il termine massimo per l’attuazione del presente accordo di programma è stabilito in tre anni decorrenti dalla pubblicazione sul Bur dell’atto di approvazione del presente accordo di programma, entro i quali dovranno iniziare i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Segafredo.
Art. 7 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).
Art. 8 – Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere nell’attuazione del presente Accordo è competente il Foro di Venezia.
Art. 9– Richiamo alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.
Art. 10 – Norme finali e transitorie
Il presente accordo di programma, composto di n. 6 pagine, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 7 comma 5 della Lr n. 11 del 23.04.2004 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto del presente accordo, in linea con i criteri informatori dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto in data 25 gennaio 2011
Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio
della Regione Veneto F.to Arch. Vincenzo Fabris
Il Dirigente del Settore Urbanistica
della Provincia di Vicenza F.to Arch. Roberto Josè Bavaresco
L’Assessore all’Urbanistica
del Comune di Rosà F.to Paolo Bordignon