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Bur n. 34 del 10 maggio 2011


Materia: Urbanistica

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 61 del 19 aprile 2011

Comune di Rosà (Vi). Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, tra il Comune di Rosà, la provincia di Vicenza e la Regione Veneto per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di "Villa Segafredo" e per la contestuale trasformazione dell'area "Brunelli" in un parco urbano.

Il Presidente

Premesso che:

-   con Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 1409 del 15.05.2007, pubblicata al Bur n. 51 del 05.06.2007, è stato approvato ai sensi dell'art. 14 della Lr 23 aprile 2004 n. 11 il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosà;

-    il Comune di Rosà, con nota del 22.10.2009 prot. n. 14501, acquisita agli atti della Regione in data 27.10.2009 prot. n. 594667, ha rappresentato alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza l’opportunità di promuovere, ai sensi dell’art. 7 della Lr 23 aprile 2004 n.11, un accordo di programma per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di “Villa Segafredo” e per la contestuale trasformazione dell’area “Brunelli” in un parco urbano, comportante la Variazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi;

-    i proprietari delle aree, con gli atti d’obbligo sottoscritti in data 21.10.2010 n. prot. 13542 ed in data 21.10.2010 n. prot. 13498, si sono impegnati a cedere al Comune le aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, classificate dal Pat vigente come “Zona agricola di conservazione e ricostruzione di un paesaggio rurale originario e della rete ecologica” e dal Pi vigente come Zto e/2.1 “Zona Agricola”, a condizione che ad una porzione delle stesse venga attribuita una destinazione residenziale;

-    per la disamina degli interventi proposti il Comune di Rosà ha indetto delle conferenze di servizi istruttorie che si sono svolte nei giorni 20.11.2009, 10.05.2010, 19.10.2010 i cui verbali, per quanto occorra, vengono qui integralmente richiamati;

Preso atto che:

-    lo schema di accordo è stato pubblicato a cura del Comune di Rosà all’Albo Pretorio comunale e della Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Lr 11/2004;

-    la procedura di pubblicazione e deposito dello schema di Accordo di Programma è regolarmente avvenuta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini, come dato atto dal Segretario Comunale con certificazione del 24.01.2011 protocollo n. 830;

-    con Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 02.11.2010 l’Amministrazione Comunale di Rosà ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza e il Comune di Rosà e relativi elaborati;

-    con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del 30.11.2010 l’amministrazione Provinciale ha espresso parere favorevole nei confronti dell’accordo di programma in oggetto;

Acquisito il parere favorevole così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale, che ha recepito e fatte proprie le considerazioni e conclusioni del Comitato previsto dal II comma dell’art. 27 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, n. 198 del 28.10.2010;

Atteso che la conferenza di servizi decisoria, svoltasi il giorno 25.01.2011, verificato il consenso unanime dei soggetti interessati, ha approvato l’Accordo di Programma e la conseguente variante urbanistica e che, nella medesima sede, l’Accordo è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati;

Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 7 della Lr 11/2004 l’approvazione dell’Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto comporta le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

Decreta

1.      di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Lr 23 aprile 2004 n. 11 l’Accordo di Programma (Allegato a), intervenuto in data 25.01.2011 tra la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Rosà, per la Variazione dello strumento urbanistico per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di “Villa Segafredo” e per la contestuale trasformazione dell’area “Brunelli” in un parco urbano;

2.      la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio è incaricata dell’esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

(segue allegato)

Allegato A

 

Accordo di programma per la variazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi del Comune di Rosà per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi “Villa Segafredo”.

ai sensi dell’art. 7 della legge regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11 per la Variazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi del Comune di Rosà per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di “Villa Segafredo” e per la contestuale trasformazione dell’area “Brunelli” in un parco urbano

Tra

Regione Veneto (d’ora in avanti per brevità, anche “Regione”) C.F. 8007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, in persona dell’ Arch. Vincenzo Fabris, in qualità di Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto in forza della Delega del Presidente della Giunta Regionale n. 33573 del 24.01.2011;

Provincia di Vicenza (d’ora in avanti per brevità, anche “Provincia”) C.F.00496080243, con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle, in persona dell’Arch Roberto Josè Bavaresco in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Vicenza , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto in forza della Delega del Presidente della Provincia del 12.01.2011;

Comune Di Rosa’ (in seguito anche “Comune”) C.F.00276370244, in persona dell’Assessore all’Urbanistica, Paolo Bordignon, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune, giusta delega del Sindaco del Comune di Rosà del 24.01.2011.

Premesso

-       che con Delibera di Giunta Regionale Veneto n.1409 del 15.05.2007 pubblicata al Bur n.51 del 05.06.2007 è stato approvato ai sensi dell'art.14 della Lr n.11/2004 il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosà;

-       che l’Amministrazione Comunale ritiene necessaria la realizzazione di nuovi impianti sportivi per soddisfare le esigenze delle associazioni sportive e dei numerosi cittadini/utenti che praticano attività a livello non agonistico;

-       che per procedere con tale progetto è necessaria una modifica del Pat e che l’Amministrazione Comunale intende pertanto promuovere l’azione integrata della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Rosà attraverso la stesura di un accordo di programma redatto ai sensi dell’art. 7 della Lr 11/2004;

-       che con Dcc n.54 del 07.09.2009 l’Amministrazione Comunale di Rosà ha comunicato l’attivazione dell’iter procedurale per un accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza e il Comune di Rosà;

-       che in data 22.10.2009 n.prot.14500 è stata pubblicata la convocazione della conferenza di servizi istruttoria per il giorno 20.11.20090 ed alla quale son state invitate a partecipare, con lettera del 22.10.2009 n.prot.14501 la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, di cui al verbale n.15815 del 20.11.2009;

-       che in data 12.04.2010 n.prot.5070 è stata pubblicata la convocazione della conferenza di servizi interlocutoria per il giorno 10.05.2010 ed alla quale son state invitate a partecipare, con lettera del 12.04.2010 n.prot.5071 la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, di cui al verbale n.6297/2010 del 10.05.2010;

-       che con Dgc n.221 del 02.11.2010 l’Amministrazione Comunale di Rosà ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza e il Comune di Rosà e relativi elaborati;

-       che la procedura di pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Rosà e della Provincia di Vicenza si sono svolte regolarmente, così come previsto dall’art.7 della Lr 11/2004 e che nei successivi 20 gg di deposito non sono pervenute osservazioni;

-       che con Dgp n.403 del 30.11.2010 L’Amministrazione Provinciale ha espresso parere favorevole nei confronti dell’accordo di programma in oggetto;

-       che gli interventi, previsti dal presente accordo, sono finalizzati a cogliere con un unico intervento un duplice risultato ovvero la realizzazione di una nuova area per attività sportive (zona piscine) e contestualmente compiere un altro passo verso la riqualificazione ambientale dell’area centrale di Rosà (zona via Garibaldi “Area Brunelli”), creando un nuovo parco urbano.

-       che i proprietari delle aree site tra via Segafredo e via San Bonaventura con gli atti d’obbligo sottoscritti in data 21.10.2010 n. prot. 13542 ed in data 21.10.2010 n. prot. 13498, si sono impegnati a cedere al comune le aree catastalmente identificate al fg.2° mappali 96 (parte), 131 (parte), 132 (parte), 275 (parte), 276 e 393, salvo più precisi, classificata dal Pat vigente come “Zona agricola di conservazione e ricostruzione di un paesaggio rurale originario e della rete ecologica” e dal Pi vigente come Zto e/2.1 “Zona Agricola”, a condizione che una parte delle stesse venga modificata da area agricola ad area a destinazione residenziale;

Considerato

che con l’approvazione del presente Accordo di Programma:

1)      verrà approvata la variante al Piano di assetto del Territorio per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di “Villa Segafredo”, trasformando l’area da “Zona agricola di conservazione del paesaggio rurale originario e della rete ecologica” a “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”;

2)      verrà approvata la variante al Piano degli Interventi che prevede la trasformazione dell’area sede dei nuovi impianti sportivi da “Zona agricola” a “Attrezzature per il gioco e lo sport” e “Zona residenziale di espansione”;

Considerato altresì

-     che per la definizione e la realizzazione del programma d’intervento è richiesta l’azione integrata e coordinata del Comune della Provincia e della Regione in quanto con il presente accordo di programma gli enti sopra enunciati danno atto che la modifica urbanistica delle aree interessate risulta coerente con l’assetto territoriale emergente dal Ptrc, del Ptcp e nonché dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa in vigore;

Visto

-     che il Comune ha convocato ai sensi dell’art.7 della Lr 11/2004 e dell’art. 34 del Dlgs n. 267/20000 le conferenze di servizi rispettivamente in data 20.11.2009, 10.05.2010, 19.10.2010 e 25.01.2011 per la disamina degli interventi proposti;

-     che nella conferenza di servizi dell’ 19.10.2010, verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati, è stato definito uno schema di Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Lr 11/2004;

-     che lo stesso schema è stato sottoposto alla valutazione tecnica dell’ufficio urbanistica del Comune di Rosà;

-      la Dgc n. 221 del 02.11.2010 per l’approvazione dello schema di Accordo di programma e che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale e all’Albo Pretorio Provinciale;

-     che la Giunta Provinciale di Vicenza, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con propria deliberazione n.403 del 30.11.2010;

-     che l’Accordo di Programma è stato sottoposto favorevolmente a Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, che ha recepito e fatte proprie le considerazioni e conclusioni del Comitato previsto dal II comma dell’art. 27 medesimo con parere n. 198 del 28.10.2010;

-     che nella conferenza di servizi del 25.01.2011 si è preso atto che non sono pervenute osservazioni;

Preso atto

-     che la Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione, con nota del 27.05.2010 prot. 298695/57.00.14.00/20-26, vista la documentazione prodotta dal Comune ai sensi delle Dgr 2948/2009, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica;

-     che la Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità – Direzione Valutazione Progetti ed investimenti con nota del 30.08.2010 prot.n.459032, vista la documentazione prodotta dal Comune ai sensi dell’art.12 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs n.4/2008, ha espresso il parere di escludere il presente programma d’intervento dalla procedura Vas;

-     del parere Vinca espresso in data 18.01.2011 n. 05/11;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Lr 23.04.04, n. 11 e art. 34 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la variazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2 – Ambito dell’intervento

Il presente accordo assume come ambito d’intervento le porzioni di territorio del Comune di Rosà così catastalmente identificate:

1)      Nuovi impianti sportivi “Villa Segafredo” - fg.2° mappali 96 (parte), 131 (parte), 132 (parte), 275 (parte), 276 e 393, salvo più precisi, classificata dal Pat vigente come “Zona agricola di conservazione e ricostruzione di un paesaggio rurale originario e della rete ecologica” e dal Pi vigente come Zto E/2.1 “Zona Agricola”;

2)      Nuovo parco urbano area “Brunelli” - fg.1° mappali 203, 218 (parte), 405, 427, 464, 465 e 1318, salvo più precisi, classificata dal Pat vigente come “Attrezzature di interesse comune” e dal Pi vigente come Zto Sp/3 “Area a verde pubblico” e parco” e Sp/5 “Aree a parcheggio”;

Art. 3 - Variante urbanistica.

Con il presente accordo di programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche al Pat del Comune di Rosà:

1.      Villa Segafredo: Modifica della vigente classificazione: da “Zona agricola di conservazione del paesaggio rurale originario e della rete ecologica” a “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”.

Con il presente accordo di programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche al Piano degli interventi del Comune di Rosà:

1)      Villa Segafredo: Modifica della vigente classificazione: da “Zona agricola” a “Attrezzature per il gioco e lo sport” e “Zona residenziale di espansione”.

Gli elaborati tecnici, allegati al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale sono i seguenti:

-     Relazione Ambientale Urbanistica ed allegati elaborati grafici;

-     atti d’obbligo sottoscritti in data 21.10.2010 n. prot. 13542 ed in data 21.10.2010 n. prot. 13498.

Nella documentazione sopra richiamata sono state recepite le prescrizioni, le osservazioni ed i parere espressi dalle Amministrazioni competenti nelle sedute delle conferenze di servizi convocate per la conclusione del presente accordo.

Art. 4 – Impegni del Comune di Rosà

Il Comune si impegna a:

-     accogliere ed approvare le traformazioni urbanistiche previste dal presente accordo;

-     procedere all’acquisizione al demanio comunale di circa 21.000,00 mq, salvo più precisi, da destinare alla realizzazione degli impianti sportivi ed alle relative opere di urbanizzazione;

-     approvare i progetti delle opere pubbliche per quanto di competenza nel rigoroso rispetto dei termini procedimentali di legge;

-     Dare inizio alle opere di realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Segafredo entro tre anni dall’acquisizione dell’efficacia del presente accordo;

-     Garantire il finanziamento dell’opera così come definito dal bilancio triennale delle opere pubbliche 2009/2011 approvato con Dcc n.80 del 28.12.2009 che prevede lo stanziamento di 500.000 € per l’anno 2009 e di altri 500.000 € per l’anno 2010;

-     Non modificare l’attuale destinazione urbanistica dell’area oggetto della realizzazione del parco urbano denominato “Parco Brunelli”.

Art.5 – Impegni della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza

La Regione Veneto e la Provincia di Vicenza accolgono ed approvano le trasformazioni urbanistiche previste dal presente atto.

Art. 6 – Decadenza

Ai fini della valutazione dell’eventuale decadenza della variante urbanistica di cui al comma 7 dell’art. 7 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, il termine massimo per l’attuazione del presente accordo di programma è stabilito in tre anni decorrenti dalla pubblicazione sul Bur dell’atto di approvazione del presente accordo di programma, entro i quali dovranno iniziare i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Segafredo.

Art. 7 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Art. 8 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell’attuazione del presente Accordo è competente il Foro di Venezia.

Art. 9– Richiamo alla normativa

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

Art. 10 – Norme finali e transitorie

Il presente accordo di programma, composto di n. 6 pagine, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 7 comma 5 della Lr n. 11 del 23.04.2004 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto del presente accordo, in linea con i criteri informatori dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto in data 25 gennaio 2011

Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio

della Regione Veneto                                                               F.to Arch. Vincenzo Fabris

Il Dirigente del Settore Urbanistica

della Provincia di Vicenza                                                        F.to Arch. Roberto Josè Bavaresco

L’Assessore all’Urbanistica

del Comune di Rosà                                                    F.to Paolo Bordignon

 

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