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Bur n. 91 del 10 dicembre 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 11 del 17 dicembre 2010

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Aggiornamento della zona di insediamento nel territorio della Regione Veneto.

Il Dirigente

Vista la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

Visto il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, concernente “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE” che:

• all’articolo 8 e 9 prevede i criteri per la delimitazione delle zone focolaio e delle zone di insediamento in cui è stata confermata la presenza del cinipide;

• all’art. 3, punto 2, prevede il divieto di spostare i vegetali di Castanea Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno delle zone focolaio e delle zone di insediamento;

• all’articolo 12, punto 3, stabilisce che i Servizi Fitosanitari Regionali, a seguito dei risultati di una specifica valutazione fitosanitaria, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali di Castanea all’interno delle aree di insediamento;

Visto il proprio decreto N. 32 del 3 novembre 2009 con il quale sono state istituite nella regione Veneto  due zone di insediamento distinte;

Considerato che gli accertamenti effettuati nel territorio regionale, nel periodo maggio-ottobre 2010, hanno evidenziato un’espansione verso ovest (in provincia di Verona) del cinipide del castagno;

Visto il D.d.u.o. 21 luglio 2010, n. 7261 della Regione Lombardia  “Nuove disposizioni del Servizio fitosanitario regionale applicative del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 di lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”, dal quale emerge, tra l’altro, che diversi comuni in  provincia di Brescia (alcuni contermini alla provincia di Verona) risultano infestati dal cinipide e che la relativa fascia tampone costituita ricade conseguentemente anche in parte nel territorio veronese;

Dato atto della estrema pericolosità dell’insetto per la coltivazione del castagno;

Considerato che il citato D.M. 30 ottobre 2007 dispone che debbano essere adottate misure d’emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;

Ritenuto di dovere aggiornare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM 30/10/2007 la delimitazione delle zone di insediamento istituite nel 2009, mantenendo le specifiche misure fitosanitarie in esse previste;

Ritenuto necessario, per facilitare da parte degli operatori l’individuazione delle zone d’insediamento in cui devono essere attuate le misure fitosanitarie, provvedere alla relativa perimetrazione cartografica;

Decreta

 

  1. le premesse sono parte integrante del presente Decreto;
  2. di aggiornare la delimitazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, delle zone di insediamento istituite nel 2009, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento è costituita dalle aree infestate, dove è stata accertata la presenza del cinipide, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell’area infestata, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle e nei relativi allegati cartografici (allegato A e allegato B):
 

ZONA DI INSEDIAMENTO 1

 

PROVINCIA

COMUNI

TREVISO

Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Caerano di San Marco; Cappella Maggiore; Carbonera; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cimadolmo; Cison di Valmarino; Codogne'; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Follina; Fonte; Fregona; Giavera del Montello; Godega di Sant'Urbano; Istrana; Loria; Mareno di Piave; Maser; Maserada sul Piave; Miane; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della Battaglia; Nervesa della Battaglia; Orsago; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Pieve di Soligo; Ponzano Veneto; Possagno; Povegliano; Refrontolo; Resana; Revine Lago; Riese Pio X; San Fior; San Pietro di Feletto; San Polo di Piave; San Vendemiano; San Zenone degli Ezzelini; Santa Lucia di Piave; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Spresiano; Susegana; Tarzo; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Vazzola; Vedelago; Vidor; Villorba; Vittorio Veneto; Volpago del Montello

BELLUNO

Alano di Piave; Arsie'; Belluno; Cesiomaggiore; Farra d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Lamon; Lentiai; Limana; Mel; Pedavena; Pieve d'Alpago; Ponte nelle Alpi; Puos d'Alpago; Quero; San Gregorio nelle Alpi; Santa Giustina; Sedico; Seren del Grappa; Sovramonte; Tambre; Trichiana; Vas

VICENZA

Altissimo; Arsiero; Arzignano; Asiago; Bassano del Grappa; Breganze; Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene; Campolongo sul Brenta; Carre'; Cartigliano; Cassola; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cismon del Grappa; Cogollo del Cengio; Conco; Cornedo Vicentino; Crespadoro; Dueville; Enego; Fara Vicentino; Foza; Gallio; Isola Vicentina; Laghi; Lugo di Vicenza; Lusiana; Malo; Marano Vicentino; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Monte di Malo; Montecchio Precalcino; Monticello Conte Otto; Mussolente; Nogarole Vicentino; Nove; Pianezze; Piovene Rocchette; Posina; Pove del Grappa; Pozzoleone; Recoaro Terme; Roana; Romano d'Ezzelino; Rosa'; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; San Nazario; San Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo; Santorso; Sarcedo; Schiavon; Schio; Solagna; Tezze sul Brenta; Thiene Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Trissino; Valdagno; Valdastico; Valli del Pasubio; Valstagna; Velo d'Astico; Villaverla; Zane'; Zugliano

VERONA

Affi; Badia Calavena; Bardolino; Bosco Chiesanuova; Brentino Belluno; Brenzone; Bussolengo; Caprino Veronese; Cavaion Veronese; Cazzano di Tramigna; Cerro Veronese; Colognola ai Colli; Costermano; Dolcé; Erbezzo; Ferrara di Monte Baldo; Fumane; Garda; Grezzana; Illasi; Lavagno; Lazise; Malcesine; Marano di Valpolicella; Marano di Valpolicella; Mezzane di Sotto; Montecchia di Crosara; Negrar; Pastrengo; Pescantina; Rivoli Veronese ; Ronca'; Rovere' Veronese; San Giovanni Ilarione; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; San Pietro in Cariano; San Zeno di Montagna; Sant'Ambrogio di Valpolicella; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave; Torri del Benaco; Tregnago; Velo Veronese; Verona; Vestenanova

 

ZONA DI INSEDIAMENTO 2

 

PROVINCIA

COMUNI

PADOVA

Abano Terme; Albignasego; Arqua' Petrarca; Baone; Battaglia Terme; Campodoro; Carceri; Cartura; Casalserugo; Cervarese Santa Croce; Cinto Euganeo; Conselve; Due Carrare; Este; Galzignano Terme; Granze; Lozzo Atestino; Masera' di Padova; Megliadino San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Mestrino; Monselice; Montagnana; Montegrotto Terme; Ospedaletto Euganeo; Padova; Pernumia; Piacenza d'Adige; Ponso; Pozzonovo; Rovolon; Rubano; Saccolongo; Saletto; San Pietro Viminario; Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano; Selvazzano Dentro; Solesino; Stanghella; Teolo; Terrassa Padovana; Torreglia; Tribano; Veggiano; Vighizzolo d'Este; Villa Estense; Villafranca Padovana; Vo'

VICENZA

Agugliaro; Albettone; Arcugnano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Campiglia dei Berici; Castegnero; Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Longare; Montegalda; Montegaldella; Mossano; Nanto; Noventa Vicentina; Orgiano; Poiana Maggiore; San Germano dei Berici; Sossano; Villaga; Zovencedo

  1. di vietare, ai sensi del punto 2 dell’art. 3 del DM 30/10/2007, lo spostamento dei vegetali di Castanea Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno della zona di insediamento.
  2. che il Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, può rilasciare specifiche autorizzazioni allo spostamento di vegetali di Castanea nella zona di insediamento istituite al punto 2, ai sensi dell’art.12, comma 3, del DM 30/10/2007;
  3. per quanto non previsto nella presente decreto si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005;
  4. fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.
Giovanni Zanini

(seguono allegati)

Allegato A_228975.pdf
Allegato B_228975.pdf

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