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Bur n. 93 del 14 dicembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 258 del 23 novembre 2010

Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 189 del 25 agosto 2010 recante: "Autorizzazione allo smaltimento presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd) di 13.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Vicenza, nel limite massimo giornaliero di 230 t e per un periodo limitato non superiore a 90 giorni", così come integrato dal Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 246 del 12 novembre 2010 che concede un aumento dei quantitativi di rifiuti urbani conferibili al fine di fronteggiare le problematiche conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga dei termini.

Il Presidente

Premesso che con Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 189 del 25 agosto 2010 l’Amministrazione provinciale di Vicenza è stata autorizzata a conferire presso l’impianto tattico regionale sito in Comune di S. Urbano (Pd) un quantitativo massimo di 13.000 tonnellate di rifiuto urbano prodotto nei 45 comuni gestiti dal Ciat e ricadenti nel territorio della Provincia stessa, nel limite massimo giornaliero concordato con il gestore della discarica e comunque non superiore a 230 t., per un periodo non superiore a 90 giorni;

Dato atto  che allo scopo di fronteggiare le problematiche conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 246 del 12 novembre 2010 è stato integrato il Dpgrv n. 189/2010 autorizzando il conferimento di un ulteriore quantitativo di rifiuti urbani provenienti dal territorio della Provincia di Vicenza nell’impianto tattico regionale sito in Comune di S. Urbano (Pd);

Considerato che con nota prot. n. 370 del 18 novembre 2010, il Ciat, attuale Consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani in 45 Comuni della Provincia di Vicenza, ha chiesto all’Amministrazione provinciale di Vicenza, in via cautelativa e al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di emergenza, di attivarsi presso la competente Struttura regionale per ottenere un nuovo provvedimento che prolungasse la possibilità di conferire alla discarica di S. Urbano;

Vista    la nota prot. n. 80894/Amb in data 19/11/2010 con cui l’Amministrazione provinciale di Vicenza ha comunicato che, pur essendo stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 149 del 27.04.2010 il progetto di ampliamento della discarica per rifiuti urbani sita in Comune di Grumolo delle Abbadesse (Vi), i lavori di ampliamento della stessa non sono ancora iniziati ed ha chiesto - ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera h) della Lr 3/2000 e in attesa di valutare le possibili disponibilità di smaltimento presso impianti localizzati all’interno della Provincia di Vicenza e con lo scopo di scongiurare l’insorgere di possibili situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale - una ulteriore autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio della Provincia di Vicenza.

Dato atto che nella medesima nota prot. n. 80894/Amb in data 19/11/2010 l’Amministrazione provinciale di Vicenza ha chiesto altresì di considerare quale data ultima di validità degli effetti del Dpgrv n 189 del 25.8.2010, il 29 novembre 2010.

Atteso che l’istanza avanzata dalla provincia di Vicenza, sulla base di quanto chiesto, interesserà un periodo limitato di tempo non superiore a 90 giorni e, in prima ipotesi, un quantitativo pari a 13.000 t di rifiuti urbani con punte di conferimento giornaliero massime di 230 t.;

Dato atto che, sempre con la nota prot. n. 80894/Amb in data 19/11/2010 l’Amministrazione provinciale di Vicenza ha chiesto, stante il perdurare della grave situazione in cui si trovano molti Comuni della Provincia a seguito degli eventi meteorici del 1 novembre u.s., di valutare la possibilità di non applicare la sovrattassa di 0,05 €/kg prevista per il conferimento extrabacino di rifiuti urbani effettuato dopo gli iniziali 90 giorni autorizzati con il provvedimento regionale in parola;

Preso atto che la discarica sita in Comune di S. Urbano (Pd) è tecnicamente ed operativamente in grado di ricevere i suddetti rifiuti urbani senza per questo limitare o compromettere il conferimento di rifiuti attualmente in essere nella discarica stessa.

Ritenuto di poter accogliere l’istanza presentata dall’Amministrazione provinciale di Vicenza con nota prot. n. 80894/Amb in data 19/11/2010, prorogando la validità del Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 189 del 25 agosto 2010 così come integrato dal Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 246 del 12 novembre 2010, fino alla data del 23 febbraio 2011;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 321 del 14 febbraio 2003 recante: “Art. 4 comma 1 lett. f), punto 2-bis), della l.r. 21/1/2000, n. 3 come modificato dall’art. 8 della l.r. 16/8/2002, n. 27. Individuazione impianti tattici.”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1836 del 19 giugno 2007 recante: “Determinazione contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali a valere dal 01/06/2007. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 38 della Lr 21.01.2000, n. 3 e s. m. i. Delibera Cr n. 59 del 22.11.2004 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”. Ddgr n. 961 del 20.04.2001 e n. 512 del 05.03.2004”;

Ritenuto che, in linea con quanto chiesto dalla Provincia di Vicenza e in aderenza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010, limitatamente ai soli rifiuti prodottisi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l’applicazione del contributo regionale stabilito dalla Dgrv 1836/2007 possa essere derogata, anche alla luce del fatto che l’emergenza di cui trattasi non è riconducibile a carenze programmatorie e/o di pianificazione imputabili all’Amministrazione provinciale bensì a fatti contingenti ed imprevedibili che suggeriscono di aggravare economicamente le popolazioni già duramente colpite dagli eventi alluvionali poc’anzi richiamati.

Ritenuto altresì che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010, risulti opportuno derogare, limitatamente ai soli rifiuti prodotti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, all’applicazione del tributo speciale di cui alla legge 549 del 28 dicembre 1995 così come determinato dall’art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sm ed i e la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sm ed i;

Atteso che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della lr n. 3/2000, dal Presidente della Giunta Regionale;

Su conforme proposta della Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione Regionale e Statale;

Decreta

1.                  La validità del Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 189 del 25 agosto 2010, così come integrato dal Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 246 del 12 novembre 2010, è prorogata al 23 febbraio 2011.

2.                  Per i rifiuti urbani prodotti sul territorio della Provincia di Vicenza che vengono conferiti presso la discarica tattica regionale sita in comune di S. Urbano (Pd) a seguito della presente autorizzazione va applicato il contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali di Giunta regionale così come previsto dalla Dgrv n. 1836 del 19 giugno 2007 nella misura quantificata dalla delibera stessa, vale a dire in 0,05 €/kg.

3.                  Limitatamente ai soli rifiuti provenienti dal medesimo territorio della provincia di Vicenza e prodottisi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, non va applicato né il tributo di cui alla legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (cosiddetta ecotassa regionale”) né, tantomeno, il tributo di cui alla Dgrv 1836 del 19 giugno 2007, per le motivazioni esposte in premessa.

4.                  Le modalità e i quantitativi massimi giornalieri di conferimento dovranno essere concordati con il gestore della discarica che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuto previsti.

5.                  È fatto salvo ogni altro aspetto del Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 189 del 25 agosto 2010 così come integrato dal Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n. 246 del 12 novembre 2010.

6.                  Il presente provvedimento va comunicato al Comune di S. Urbano, alla Ditta Gea srl, alle Province di Vicenza e Padova, all’Arpa di Padova, all’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Luca Zaia

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