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Bur n. 80 del 15 ottobre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 198 del 28 settembre 2010

Dichiarazione delle aree individuate quali zone disagiate ai fini dell'assistenza sanitaria di medicina generale dall'Azienda Ulss 22 di Bussolengo - art. 59 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i..

Il Dirigente

Visto l’art. 59, lettera D, punto 2 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nell’ambito della disciplina del trattamento economico, fra i compensi relativi a prestazioni funzionali alla realizzazione dei livelli assistenziali previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, prevede che, in sede di accordi regionali, possano essere concordate la misura e le modalità di attribuzione di un compenso accessorio annuo ai medici di assistenza primaria che svolgono attività in zone identificate come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa;

Vista la Dgr n. 4395/2005, recante “Accordo regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa della Conferenza Stato Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” prevede, in materia, la seguente disciplina: “Le zone disagiate o disagiatissime, ex art. 59 lettera D punto 2 dell’A.C.N., a popolazione sparsa comprese le piccole isole vengono individuate ed approvate dalle Aziende Ulss sentito il Comitato aziendale e successivamente comunicate alla Regione.

Le zone disagiate e disagiatissime vengono individuate dalle Aziende Ulss sulla base di una valutazione complessiva fondata sui seguenti criteri:

·        elevato rapporto fra superficie del territorio e popolazione (popolazione sparsa, spopolamento, invecchiamento),

·        condizioni di viabilità e percorribilità delle strade o delle comunicazioni lagunari (caratteristiche morfologiche del territorio con una marginalizzazione
         dell’area) e presenza di strutture ospedaliere,

·        condizioni oro-geografiche e ambientali.

Per lo svolgimento di attività nelle zone individuate come disagiate o disagiatissime a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, ai Medici di Assistenza Primaria va corrisposto un compenso aggiuntivo forfetario annuo secondo quanto segue:

·          zone dichiarate disagiate: compenso aggiuntivo annuo divisibile in dodicesimi pari a € 6,20 per assistito in carico, residente o domiciliato nella zona
           stessa;

·          zone dichiarate disagiatissime: al compenso come sopra determinato viene aggiunta una quota forfetaria annua di € 7.746,85 divisibile in dodicesimi.

Le Aziende possono individuare, sentito il Comitato aziendale, altre tipologie di zone disagiate o disagiatissime in conformità alle condizioni del proprio territorio, al di fuori della casistica sopra riportata, e definire i correlati compensi. Le zone così individuate sono dichiarate disagiate o disagiatissime dalla Regione.

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 22, n. 386 del 20 luglio 2010 con la quale vengono individuati, sentito il relativo Comitato Aziendale, quali zone disagiate del territorio dell’Ulss le seguenti aree:

-         il territorio del Comune di Ferrara di Monte Baldo;

-         il territorio del Comune di S. Anna di Alfaedo;

-         il territorio del Comune di S. Zeno di Montagna;

-         il territorio del Comune di Brenzone;

-         il territorio del Comune di Malcesine;

-         il territorio delle frazioni di Fane, Torbe, Prun e Montecchio del Comune di Negrar;

-         il territorio delle frazioni di Mazzurega, Cavalo, Breonio e Molina del Comune di Fumane;

-         il territorio delle frazioni di S. Giorgio e Monte del Comune di S. Ambrogio;

-         il territorio delle frazioni di S. Rocco, Purano, Pezza e Mondrago del Comune di Marano;

-         il territorio della frazione di Albisano del Comune di Torri.

Rilevato che la misura e le modalità di corresponsione del compenso accessorio rientrano nelle previsioni di cui all’Accordo Integrativo Regionale;

Rammentato che gli oneri derivanti all’Azienda Ulss n. 22 dalla corresponsione del suddetto compenso accessorio trovano copertura nella quota delle risorse finanziarie alla stessa assegnate dalla Regione per l’erogazione del livello di assistenza “Assistenza distrettuale”, incluso quanto derivante dall’incremento di finanziamento correlato alle specificità aziendali.

Decreta

- di dichiarare quali zone disagiate, ai fini di quanto previsto dall’ACN 23 marzo 2005, art. 59, lettera D, punto 2 e dalla D.G.R. n. 4395/2005 le seguenti aree individuate nell’ambito del proprio territorio dall’Azienda U.L.S.S. 22 di Bussolengo con la deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 20 luglio 2010:

-         il territorio del Comune di Ferrara di Monte Baldo;

-         il territorio del Comune di S. Anna di Alfaedo;

-         il territorio del Comune di S. Zeno di Montagna;

-         il territorio del Comune di Brenzone;

-         il territorio del Comune di Malcesine;

-         il territorio delle frazioni di Fane, Torbe, Prun e Montecchio del Comune di Negrar;

-         il territorio delle frazioni di Mazzurega, Cavalo, Breonio e Molina del Comune di Fumane;

-         il territorio delle frazioni di S. Giorgio e Monte del Comune di S. Ambrogio;

-         il territorio delle frazioni di S. Rocco, Purano, Pezza e Mondrago del Comune di Marano;

-         il territorio della frazione di Albisano del Comune di Torri.

- di dare atto che la misura e le modalità di corresponsione del compenso accessorio deliberato dall’Azienda Ulss n. 22 rientrano nelle previsioni di cui al summenzionato Accordo Integrativo Regionale;

- di precisare che gli oneri derivanti all’Azienda Ulss n. 22 dalla corresponsione del suddetto compenso accessorio trovano copertura nella quota delle risorse finanziarie alla stessa assegnate dalla Regione per l’erogazione del livello di assistenza “Assistenza distrettuale”, incluso quanto derivante dall’incremento di finanziamento correlato alle specificità aziendali.

Francesco Dotta

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