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Bur n. 78 del 08 ottobre 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 60 del 22 settembre 2010

Vino a DOC "Valpolicella ". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili come "Recioto della Valpolicella" ed "Amarone della Valpolicella" per la vendemmia 2010. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1.      di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, ottenuto dalle uve raccolte e messe a riposo nella vendemmia 2010, non deve superare le 6 t. di uva ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro;

2.      di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1 che, per la sola vendemmia 2010, la percentuale massima di uva messa a riposo di cui all’articolo 4, comma 13, dei disciplinari di produzione, è fissata in 50%;

3.      di stabilire che AVEPA è tenuta ad assicurare, con modalità dalla stessa definite, che nella verifica di coerenza tra la denuncia di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010, presentata da ciascun soggetto avente titolo e il rispettivo potenziale produttivo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, vi sia coerenza con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

4.      di stabilire che SIQURIA debba assicurare nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” ed in particolare nel emettere i pareri di conformità, di quanto stabilito al punto 1;

5.      di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella.

Andrea Comacchio

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