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Bur n. 78 del 08 ottobre 2010


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 59 del 21 settembre 2010

Vino a DOC "Soave". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2010. D.Lgs n. 61/2010 articolo 14 comma 10.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1.      di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Soave” (comprese le tipologie “Soave”classico e “Soave” Colli scaligeri), ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2010, non deve eccedere le 13 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 91, sufficienti per soddisfare le richieste della domanda di detto vino per la campagna di commercializzazione in corso;

2.      di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti le 13 t./ha, sino alla produzione massima consentita dal disciplinare per ciascuna tipologia, come da tabella che segue,

tipologia

produzione massima uva t/ha certificabile

produzione t/ha vino con o senza IGT

produzione uva t/ha max. consentita - oltre la quale decade la rivendicazione per tutta la produzione

“Soave”

13

5

18

“Soave” classico

13

3,8

16,8

“Soave” Colli Scaligeri

13

3,8

16,8

devono essere presi in carico per la produzione unicamente di vino con o senza  indicazione geografica tipica;

3.      di stabilire che AVEPA è tenuta ad assicurare, con modalità dalla stessa definite, che nella verifica di coerenza tra la denuncia di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010, presentata da ciascun soggetto avente titolo e il rispettivo potenziale produttivo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, vi sia coerenza con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

4.      di stabilire che SIQURIA debba assicurare nel processo di controllo dei vini della DOC “Soave” ed in particolare nel emettere i pareri di conformità, di quanto stabilito al punto 1;

5.      di stabilire altresì che i conduttori di vigneti idonei a produrre i vini della DOC “Soave” che nel corso dell’attuale vendemmia produrranno un quantitativo massimo di 15 tonnellate di uva ad ettaro e che nelle 2 precedenti campagne non abbiano ugualmente superato il predetto quantitativo massimo ad ettaro per i vini Doc Soave, possono presentare istanza di esonero dalle disposizioni di cui al punto 1.

6.      di stabilire che la richiesta di cui al punto 5 deve essere presentata alla Direzione produzioni agroalimentari corredata della copia dei documenti ufficiali di cantina e delle dichiarazioni comunitarie di raccolta uva e produzione vino nonché della denuncia delle uve atte a produrre vino a DO per le campagne 2008/09 e 2009/2010, nonchè per la vendemmia 2010.

7.       di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio di tutela vini Soave e Recioto di Soave.

Andrea Comacchio

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