premesso che:
- in data 30.01.1999 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto del 1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale;
- con deliberazione n. 359 del 09.02.1999 la Giunta Regionale ha ratificato le risultanze della predetta Conferenza di Servizi ed ha contestualmente ratificato gli accordi procedimentali all’uopo sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/1990, con i singoli Enti interessati, tra i quali l’Accordo sottoscritto in data 21.01.1999 dalla Regione del Veneto ed il Comune di Martellago;
- con l’Accordo medesimo la Regione del Veneto, tra l’altro, si impegna a far entrare in esercizio il traffico ferroviario sul Bivio Mirano – Bivio Carpenedo, denominato “Linea dei Bivi” , solo dopo l’eliminazione dei passaggi a livello che verrebbero riattivati con il ripristino della linea stessa; analogo accordo, anch’esso ratificato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 09.02.1999, è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto con il Comune di Venezia per i passaggi a livello nel proprio territorio comunale;
- i lavori di ripristino della “Linea dei Bivi” , ai quali compartecipa anche la Regione del Veneto, sono in avanzata fase di esecuzione e risulta necessario, pertanto, provvedere alla prevista eliminazione dei passaggi a livello che verrebbero riattivati con il ripristino della linea stessa, tra i quali quello a servizio di Via Selvanese, in Comune di Martellago;
- la Regione del Veneto, in adempimento a quanto stabilito con il sopracitato accordo e d’intesa con gli altri Enti firmatari ha provveduto alla redazione della progettazione definitiva delle opere sostitutive del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria denominata “Linea dei Bivi”, a servizio di via Selvanese in Comune di Venezia;
- per quanto riguarda il territorio del Comune di Venezia, l’intervento prevede la realizzazione di un’intersezione a rotatoria, utile alla moderazione della velocità in ingresso all’abitato di Martellago e per consentire l’inversione dei veicoli in uscita dalla prevista controstrada a senso unico di progetto;
- l’intervento in argomento è classificabile quale opera pubblica di competenza regionale, ai sensi dell’Art. 2 – lettera a) della Lr 07.11.2003, n. 27;
- in data 5 maggio 2009 è stato effettuato l’avvio del procedimento riguardante l’intervento in oggetto;
- in merito alla sopracitata progettazione: la Commissione Tecnica Regionale – Sez. Opere Pubbliche, nella seduta del 15.06.2009, con voto n. 12, ha espresso il parere favorevole di competenza, con prescrizioni; la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta n. 12/09 del 30.06.2009 con voto n. 80/6110, ha espresso il parere favorevole di competenza;
- in data 21.07.2009 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria sul progetto definitivo dell’intervento, con esito favorevole;
- l’intervento medesimo risulta non conforme alla strumentazione urbanistica vigente in Comune di Venezia, ricorre, quindi, l’opportunità di provvedere alle variazioni urbanistiche utili alla acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione dell’intervento medesimo tramite la sottoscrizione, ai sensi dell’Art. 34 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267, del presente Accordo di Programma;
- il presente Accordo viene attuato tramite l’applicazione delle normative di cui all’Art. 24 della Lr 07.11.2003, n. 27 e dell’ Art. 7 della Lr 23.04.2004, n. 11;
- il presente Accordo di Programma, approvato dal Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’Art. 48 della Lr 23.04.2004, n. 11, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale di Venezia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, comporta le conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune stesso e costituisce, inoltre, vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dpr. n. 327/2001.
Tutto ciò premesso e considerato convengono quanto segue:
1) le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma;
2) il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi del comma 4° dell’art. 34 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267, relativamente al programma per la realizzazione delle opere viarie ed impiantistiche necessarie alla eliminazione del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria denominata “Linea dei Bivi”, a servizio di via Selvanese in Comune di Martellago, in conformità alle risultanze della specifica Conferenza di Servizi tenutasi il 21.07.2009;
3) ai sensi del comma 4° dell’art. 34 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267, il presente Accordo, a seguito dell’approvazione con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determina le variazioni allo strumento urbanistico vigente in Comune di Venezia, necessarie alla esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2) e costituisce, inoltre, vincolo preordinato all’esproprio delle relative aree necessarie, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dpr n. 327/2001;
4) di dare atto che il progetto definitivo delle opere sarà approvato con specifico provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di Trasporto, ai sensi della Lr n. 27/2003, intervenuta l’efficacia delle varianti urbanistiche di cui al successivo punto 5);
5) le varianti urbanistiche di cui al precedente punto 2) sono evidenziate negli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante:
· Allegato A - “Variante parziale alla Vprg vigente per la soppressione del Pl di via Selvanese – tratta 6 Linea dei Bivi - Scala 1:2000”;
· Allegato B – “Legenda Vprg vigente - Scala 1:2000”;
6) il presente Accordo, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto,
Per la Regione del Veneto Renato Chisso
Per il Comune di Venezia Loris Sartori
Allegati cartografici (omissis)